IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Udito il parere del Consiglio  universitario  nazionale  in  merito
all'ordinamento  didattico  del  corso  di  diploma  universitario in
scienze infermieristiche;
  Udito il parere  della  Federazione  nazionale  collegi  infermieri
professionali,  assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia, espresso
in data 28 ottobre 1991;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere alla tabella
XXXIX-  bis  del  medesimo la tabella XXXIX-ter, relativa al corso di
diploma universitario in scienze infermieristiche;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma universitario in scienze infermieristiche.
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso  che  la  facolta'  di  medicina e chirurgia puo' rilasciare il
predetto diploma universitario in scienze infermieristiche.
  Dopo la tabella XXXIX- bis, annessa al citato decreto 30  settembre
1938,  n. 1652, e' aggiunta la tabella XXXIX- ter relativa al diploma
universitario in scienze infermieristiche.
  L'anzidetta  tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di   cui
costituisce parte integrante.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 dicembre 1991
                                                 Il Ministro: RUBERTI
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1992
Registro n. 7 Universita' e ricerca, foglio n. 286