IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Viste  le  leggi  20  giugno  1966, n. 599, e 23 marzo 1990, n. 67,
concernenti limitazioni  alla  circolazione  stradale  nelle  piccole
isole,  che  attribuiscono  al Ministro dei lavori pubblici di intesa
con  il  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,   sentite   le
amministrazioni  comunali interessate e la locale azienda autonoma di
soggiorno e turismo la facolta' di vietare, nei mesi di piu'  intenso
movimento  turistico,  che veicoli appartenenti a persone non facenti
parte della popolazione stabilmente residente  siano  fatti  affluire
nelle stesse;
  Vista  la  delibera  della  giunta  municipale  della  citta' di La
Maddalena in data 12 dicembre 1991, n. 846;
  Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in  data
19 marzo 1992, n. 360;
  Vista la delibera commissariale dell'azienda di soggiorno e turismo
di La Maddalena e di Palau in data 15 gennaio 1992, n. 01;
  Vista  la nota della prefettura di Sassari in data 5 febbraio 1992,
n. 3119;
  Visto il tele della regione Sardegna -  assessorato  trasporti,  in
data 11 marzo 1992, n. 1906;
  Ritenuto  opportuno  adottare  i richiesti provvedimenti limitativi
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal 1 luglio 1992 al 31 agosto 1992 e' vietato l'afflusso da Palau
a La Maddalena di autoveicoli appartenenti a persone non  stabilmente
residenti nella stessa.