IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599, e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di soggiorno e turismo la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti affluire nelle stesse; Vista la delibera della giunta municipale della citta' di La Maddalena in data 12 dicembre 1991, n. 846; Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 19 marzo 1992, n. 360; Vista la delibera commissariale dell'azienda di soggiorno e turismo di La Maddalena e di Palau in data 15 gennaio 1992, n. 01; Vista la nota della prefettura di Sassari in data 5 febbraio 1992, n. 3119; Visto il tele della regione Sardegna - assessorato trasporti, in data 11 marzo 1992, n. 1906; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Dal 1 luglio 1992 al 31 agosto 1992 e' vietato l'afflusso da Palau a La Maddalena di autoveicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nella stessa.