IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, e la tabella XXIV ad esso allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 14 aprile 1990; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 17 settembre 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli dello statuto dell'Universita' degli studi di Perugia dal 67 al 71, relativi al corso di laurea in scienze naturali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: Titolo VIII FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI Art. 67. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in scienze biologiche, in scienze geologiche, in scienze naturali, in chimica, in matematica, in fisica. La durata del corso degli studi e' di quattro anni per le lauree in scienze naturali, scienze geologiche, matematica e fisica e di cinque anni per le lauree in scienze biologiche e chimica. Il titolo di ammissione e' quello previsto dalle leggi in vigore. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI Art. 68. - Il corso di laurea in scienze naturali ha durata di quattro anni, con ventitre insegnamenti annuali complessivi dei quali sedici, che costituiscono l'area comune, sono insegnamenti obbligatori di base, e sette sono insegnamenti di indirizzo; di questi ultimi, tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facolta' su indicazione del C.C.L. in scienze naturali e due sono scelti dallo studente fra tutte le discipline attivate nella facolta' purche' in armonia con l'indirizzo e con l'orientamento del proprio piano di studi. All'inizio dell'attivita' didattica sono previsti due corsi introduttivi integrati, organizzati dalla facolta', attuati con il concorso di piu' docenti delle discipline interessate, che pertanto non danno luogo a titolarita'. La facolta' designera' inoltre un coordinatore per ognuno dei corsi. La facolta' organizzera' altresi' corsi di lingua inglese che si concludano con un colloquio. Sono previsti due indirizzi: un indirizzo generale e didattico, con un orientamento generale ed un orientamento didattico e un indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse. I corsi didattici comuni ai due indirizzi sono: A) Corsi introduttivi integrati: 1) articolazione del corso introduttivo integrato di biologia: basi molecolari; citologia; tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo; funzioni generali; genetica; specie, tassonomia, evoluzione; riproduzione, sviluppo, differenziamento; ecologia; etologia; 2) articolazione del corso introduttivo integrato di scienze della terra: erosione, morfogenesi, cartografia; sedimentazione, ambienti facies; i fossili, loro relazione con l'ambiente, biostratigrafia; magmatismo e metamorfismo; tettonica, geometrie e processi deformativi; dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi; storia, geologica della terra dal precambriano al fanerozoico; elementi di geologia regionale. B) Insegnamenti obbligatori di base: 1) istituzioni di matematiche (1), (2); 2) fisica (1), (2); 3) chimica generale ed inorganica (1); 4) chimica organica (3); 5) anatomia comparata (4), (9); 6) botanica; 7) botanica sistematica; 8) ecologia; 9) fisiologia generale; 10) antropologia (9); 11) genetica; 12) geografia (5); 13) geologia (6); 14) mineralogia (7); 15) paleontologia; 16) zoologia (8). C) Insegnamenti obbligatori propri dei singoli indirizzi: Indirizzo generale e didattico (diviso in orientamento generale ed orientamento didattico). Insegnamenti obbligatori per i due orientamenti: 17) fisiologia vegetale; 18) geografia fisica; 19) sistematica e filogenesi animale. ---------- (1) Ciascuno dei corsi 1, 2, 3 deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso. (2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica. (3) Comprende anche elementi di biorganica. (4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale. (5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia. (6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico. (7) Comprende anche elementi di petrografia. (8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica. (9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del C.C.L., lo svolgimento di "elementi di anatomia umana". Insegnamenti obbligatori per l'orientamento generale: Blocco A (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989): 20) biogeografia. Blocco B (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989): 21) petrografia. Insegnamenti obbligatori per l'orientamento didattico: Blocco A (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989): 20) fitosociologia. Blocco B (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989): 21) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche. Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse. Insegnamenti obbligatori: 17) conservazione della natura e delle sue risorse; 18) geologia ambientale; 19) sistematica e filogenesi animale. Blocco A (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989): 20) ecologia delle acque interne. Blocco B (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989): 21) geologia regionale. Art. 69. - Lo studente potra' operare la scelta, ai fini di quanto contenuto nell'art. 68, comma primo, fra i corsi sottoelencati; anno per anno saranno pubblicati gli elenchi di quelli attivati sia entro lo stesso corso di laurea in scienze naturali, che presso altri corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali o altra facolta' dell'Ateneo di Perugia. Parimenti la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali si riserva di poter variare la scelta nei singoli indirizzi degli insegnamenti obbligatori elencati nei rispettivi blocchi A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989: 1) anatomia umana; 2) biogeografia; 3) biologia cellulare; 4) biologia dello sviluppo; 5) chimica biologica; 6) chimica fisica; 7) conservazione della natura e delle sue risorse; 8) ecologia applicata; 9) fisiologia vegetale; 10) fisiologia comparata; 11) geobotanica; 12) geochimica; 13) geografia fisica; 14) geologia ambientale; 15) geologia applicata; 16) geologia marina; 17) geologia regionale; 18) geologia stratigrafica; 19) idrobiologia e pescicoltura; 20) idrogeologia; 21) igiene ambientale; 22) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche; 23) microbiologia generale; 24) micropaleontologia; 25) paleontologia vegetale o paleobotanica; 26) palinologia; 27) parassitologia; 28) petrografia applicata; 29) petrografia del sedimentario; 30) planctologia; 31) sedimentologia; 32) stratigrafia; 33) vulcanologia; 34) zoogeografia; 35) analisi degli ecosistemi; 36) biologia marina; 37) botanica tropicale; 38) didattica delle scienze naturali; 39) ecofisiologia vegetale; 40) ecologia delle acque interne; 41) ecologia microbica; 42) ecologia preistorica; 43) educazione ambientale; 44) embriologia comparata; 45) embriologia e morfologia sperimentale; 46) entomologia; 47) etologia; 48) fitosociologia; 49) fotogeologia; 50) geofisica; 51) geologia del quaternario; 52) geologia e paleontologia del quaternario; 53) geologia storica; 54) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra; 55) legislazione ambientale; 56) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici; 57) metodologia didattica; 58) museologia naturalistica; 59) paleoecologia; 60) paleontologia dei vertebrati; 61) paleontologia umana e paleoetnologia; 62) paleopatologia; 63) pedologia; 64) principi di valutazione dell'impatto ambientale; 65) sedimentologia e regime dei litorali; 66) telerilevamento delle risorse ambientali; 67) zoocenosi e protezione della fauna; 68) zoologia dei vertebrati. Art. 70. - I corsi introduttivi integrati di biologia e di scienze della terra saranno articolati in non meno di cento ore di lezione e di venti ore di esercitazioni (anche sul terreno) e si concluderanno con un colloquio. Ciascun corso sara' svolto da non meno di quattro e non piu' di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea fra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti specifici di ciascun corso, secondo quanto previsto nella tabella XXIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989. La frequenza di detti corsi introduttivi e' obbligatoria e verra' accertata con modalita' stabilite dalla facolta'. I corsi di insegnamento annuale dispongono di non meno di settanta e non piu' di novanta ore comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali di non meno di quarantacinque ore. Il C.C.L. regolera' le attivita' didattiche sperimentali sul terreno o comunque fuori della sede universitaria. Il numero delle ore di insegnamento deve essere contenuto in milleottocento, escluse quelle destinate ai corsi introduttivi integrati. Ai fini degli esami di profitto, piu' insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo un criterio di affinita', su deliberazione del consiglio di corso di laurea e della facolta', in modo che lo studente debba superare un minimo di ventuno esami. Il preside costituisce le commissioni di esame con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi introduttivi superando il colloquio finale e deve aver seguito e superato almeno ventuno esami per i corsi obbligatori, tenuto conto degli accorpamenti eventuali, e almeno due per i corsi complementari, oltre a un colloquio di lingua inglese che dovra' precedere l'assegnazione della tesi di laurea; tale tesi di laurea dovra' essere a carattere sperimentale e verra' assegnata dal C.C.L. all'atto della scelta dell'indirizzo. La certificazione del titolo di studio riportera' anche l'indicazione dell'indirizzo seguito. Per tutto quanto non considerato specificatamente si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1989, relativo alla tabella XXIV. Art. 71. - Per l'iscrizione di coloro che siano gia' forniti di una laurea e per l'accettazione di richieste di passaggio di facolta' o corso di laurea, il consiglio di corso di laurea in scienze naturali decidera' caso per caso sull'anno di iscrizione e sugli esami e le frequenze che potranno essere convalidati; decidera' altresi' sui piani di studio eventualmente presentati dagli studenti. Allo stesso modo si procedera' per le richieste di passaggio dal vecchio corso di laurea in scienze naturali al nuovo corso riformato. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 5 maggio 1992 Il rettore: DOZZA