IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  13  maggio  1991,   n.   151,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 12 luglio 1991, n. 202,
con il quale e' stata istituita la tassa di  concessione  governativa
sulla  licenza  o documento sostitutivo della stessa per l'impiego di
apparecchiature  terminali  per  il  servizio  radiomobile   pubblico
terrestre  di  comunicazione,  con  l'inclusione  di tale tassa nella
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive modificazioni e  integrazioni,  al  numero
d'ordine 131;
  Visto  il  decreto  interministeriale 24 settembre 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1991, con  il  quale
sono   stati  stabiliti  i  termini  e  le  modalita'  di  versamento
all'erario da parte della SIP della tassa di concessione  governativa
predetta;
  Ritenuto  che  analoghe  disposizioni  devono essere emanate per il
versamento da parte della SIP alla regione siciliana della suindicata
tassa spettante alla medesima regione a norma degli articoli  2  e  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'articolo unico del decreto interministeriale 24 settembre 1991,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227
del 27 settembre 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al quinto  comma,  dopo  il  primo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente:  "Le  tasse  spettanti alla regione siciliana a norma degli
articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1965,  n.  1074,  vanno  versate alla cassa provinciale della regione
siciliana - gestione Banco di Sicilia - Palermo, con  imputazione  al
capo VIII, cap. 1217, del bilancio regionale";
    b)  al  penultimo comma sono aggiunti i seguenti periodi: "Uguale
comunicazione deve essere inviata alla regione siciliana per le tasse
relative ad utenze per le quali il contratto di abbonamento e'  stato
stipulato  da  agenzie  della  SIP  ubicate  in  detta regione. Nelle
comunicazioni previste dai  precedenti  commi  devono  essere  tenute
distinte  le  situazioni  riguardanti  le utenze relative a contratti
stipulati dalle summenzionate agenzie SIP".