IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata  dal  presidente  della  unita'  socio
sanitaria  locale  n.  70 di Legnano in data 23 maggio 1990 intesa ad
ottenere  il  rinnovo  dell'autorizzazione   all'espletamento   delle
attivita'  di  trapianto  di  cornea  da cadavere a scopo terapeutico
presso l'ospedale civile di Legnano;
  Vista la relazione favorevole,  in  data  11  ottobre  1991,  sugli
accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita';
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 26 marzo 1992;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto   ministeriale   14   gennaio   1982,   relativo
all'autorizzazione  al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale civile di Legnano e' autorizzato al trapianto di  cornea
da  cadavere  a  scopo  terapeutico  prelevata  in Italia o importata
gratuitamente dall'estero.