IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Viste le istanze presentate dal presidente degli  ospedali  riuniti
di  Bergamo  in  data  30  maggio  1990  e  7 novembre 1990 intese ad
ottenere    rispettivamente    il     rinnovo     dell'autorizzazione
all'espletamento  delle  attivita'  di trapianto di cuore e di cuore-
polmone da cadavere a scopo terapeutico presso gli  ospedali  riuniti
di Bergamo;
  Vista  la  relazione  favorevole,  in  data  26  marzo  1992, sugli
accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita';
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 16 aprile 1992;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  ospedali  riuniti  di Bergamo sono autorizzati al trapianto di
cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevati in
Italia o importati gratuitamente dall'estero.