IL MINISTRO DELLA SANITA' Viste le istanze presentate dal presidente degli ospedali riuniti di Bergamo in data 30 maggio 1990 e 7 novembre 1990 intese ad ottenere rispettivamente il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di cuore e di cuore- polmone da cadavere a scopo terapeutico presso gli ospedali riuniti di Bergamo; Vista la relazione favorevole, in data 26 marzo 1992, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita'; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 16 aprile 1992; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. Gli ospedali riuniti di Bergamo sono autorizzati al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.