IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1982, ed in particolare l'art. 13,
ultimo comma, che da' facolta' al Ministro dei trasporti di
modificare gli articoli del regolamento di esecuzione del testo
unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 420, concernenti gli organi di traino in conformita'
alle direttive comunitarie;
Vista la direttiva comunitaria n. 91/60/CEE che modifica la
direttiva n. 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime
autorizzate degli autotreni;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1987, con cui sono state
recepite le direttive comunitarie n. 85/3/CEE e n. 86/364/CEE rela-
tive alle masse, alle dimensioni ed a certe altre caratteristiche
tecniche di taluni veicoli stradali atti al trasporto di merci, nel
cui art. 2 viene precisato che la "lunghezza massima dell'autotreno
e' quella del complesso disposto in linea retta" e che "l'autotreno
puo' essere realizzato in modo da superare, in curva, il limite
suddetto, a condizione che siano osservati i limiti della fascia
d'ingombro avente il raggio esterno di 12,50 metri e quello interno
di 5,30 metri";
Considerato che l'autotreno, nella sua lunghezza massima ammessa
prevista dalla direttiva n. 91/60/CEE tiene conto che la distanza
minima risultante fra la parte posteriore dell'autoveicolo e la parte
anteriore del rimorchio possa ridursi nella dimensione di 0,35 m;
Considerato che altri Stati membri della Comunita' hanno immesso in
circolazione autotreni della lunghezza massima ammessa dalla
normativa comunitaria con il minimo interspazio tra motrice e
rimorchio facendo ricorso a dispositivi speciali di aggancio che
modificano detto interspazio al fine di consentire una corretta
iscrizione dei medesimi in una curva;
Decreta:
Art. 1.
Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 26 giugno
1987, n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1987,
n. 185, e dalla circolare della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del 18 settembre
1960, n. 129/1960, i costruttori di rimorchi destinati a costituire
complessi di veicoli - autotreni - possono dotare i veicoli suddetti
di dispositivi speciali di agganciamento che consentono di ridurre
l'interspazio motrice/rimorchio fino ad una distanza minima di 0,35
metri.