IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge  2  aprile 1958, n. 339, concernente la tutela del
rapporto di lavoro domestico;
  Vista  la  domanda  con  la   quale   l'API-COLF   -   Associazione
professionale  italiana  collaboratori  familiari  chiede,  ai  sensi
dell'art.  2  della   citata   legge   2   aprile   1958,   n.   339,
l'autorizzazione   all'esercizio   dell'avviamento   al   lavoro  del
personale addetto ai servizi domestici;
  Visto l'art. 6, secondo comma, della legge  30  dicembre  1986,  n.
943,   il  quale  prevede  che  l'assunzione  dei  lavoratori  extra-
comunitari da adibire ai  servizi  domestici  avviene  con  richiesta
nominativa;
  Vista   la  relazione  sull'attivita'  istruttoria  condotta  dalla
competente Direzione  generale  dei  rapporti  di  lavoro  di  questo
Ministero,  di  cui  alla  nota prot. n. 12346/91/LC/6 del 31 gennaio
1991, da cui risulta che l'API-COLF, per numero  di  iscritti  e  per
l'attivita'  svolta a favore dei collaboratori domestici, puo' essere
considerata rappresentativa della categoria a carattere nazionale;
  Ritenuto  pertanto  che  l'API-COLF  possa  essere  autorizzata  ad
esercitare  l'avviamento  al  lavoro  dei  lavoratori  da  adibire ai
servizi domestici;
                              Decreta:
  L'API-COLF  -  Associazione  professionale  italiana  collaboratori
familiari, e' autorizzata ad occuparsi del collocamento del personale
da  adibire  ai  servizi  domestici,  di cui all'art. 1 della legge 2
aprile  1958,  n.  339,  limitatamente  ai  lavoratori  nazionali   e
comunitari con esclusione dei lavoratori extra-comunitari.
   Roma, 6 febbraio 1992
                                                  Il Ministro: MARINI
Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 1992
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 21