La presente circolare sostituisce la circolare n. 22/76, in relazione alla nuova classificazione delle merci (Nomenclatura combinata) e alle modifiche intervenute nel tempo in materia di sorveglianze a livello comunitario e nazionale. L'Allegato l raggruppa i Paesi in zone e l'allegato 2 riporta l'elenco delle merci soggette ai deversi tipi di formalita'. Tali formalita' sono distinte come segue. l) Procedura dell'autorizzazione automatica. Le merci contrassegnate dal simbolo AA o dal simbolo S sono ammesse all'importazione previo ottenimento di an'autorizzazione d'importanza rilasciata da questo Ministero - Direzione generale importazioni-esportazioni. A) Il simbolo AA indica che il prodotto, proveniente in libera pratica dalla zona Al e originario dei Paesi precisati nelle note numeriche, e' sottoposto a sorveglianza ai fini del possibile ricorso alle clausole di salvaguardia contemplate nei Trattati comunitari. B) Con il simbplo S sono contaddistinte le merci assoggettate a semplice sorveglianza senza limiti quantitativi: Per esse si richiamano le norme di applicazione di cui al disposto del decreto ministeriale 25 giugno 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 26 giugno 1980). Le domande di autorizzazione, corredate delle fatture di acquisto delle merci, dovranno essere presentate preferibilmente sull'apposito modulo, completato da un "modello di protocollazione" (Mod. 101) utile per l'impiego del lettore ottico. 2) Procedura della dichiarazione d'importazione. Le merci, originarie dei Paesi precisati nelle note numeriche e contrassegnate dai simboli D, DF, DP, DA nelle zone di origine, sono ammesse all'importazione su presentazione, direttamente in Dogana, della dichiarazione d'importazione vistata da questo Ministero - Direzione generale importazione-esportazioni. Per l'ottenimento della dichiarazione, gli operatori dovranno attenersi alle seguenti istruzioni. per le importazioni delle merci contraddistinte dal simbolo D sara' sufficiente riempire l'apposito modulo; per le importazioni delle merci contraddistinte dal simbolo DF, la dichiarazione dovra' essere accompagnata dalla fattura, prodotta in originale o in fotocopia debitamente autenticata; per le importazioni delle merci contraddistinte dal simbolo DP, la dichiarazione dovra' essere accompagnata da documentazione particolare precisata nella relativa nota numerica; per le importazioni delle merci contraddistinte dal simbolo DA, la dichiarazione dovra' essere accompagnata dalla documentazione prevista negli accordi di autolimitazione. Le procedure di sorveglianza sopra indicate non si applicano alle operazioni di temperanea importazione e reimportazione. La trasformazione in definitiva di operazioni di temporanea importazione di merci comprese nell'allegato 2 e' libera. 3) Procedura dei titoli d'importazione. Le merci contraddistinte dal simbolo C nella zona di origine, sono ammesse all'importazione mediante presentazione del certificato comunitario di importazione, con le modalita' specifiche nelle rela- tive note esplicative, tenuto presente che il certificato deve essere in ogni caso presentato qualora venga richiesta la prefissazione del prelievo. Le procedure volte all'ottenimento dei titoli d'importazione sono state comprese nella presente circolare per facilitare gli operatori, restando inteso che occorre far sempre riferimento ai regolamenti comunitari in materia direttamente applicativi. * * * I vari moduli per le autorizzazioni, per le dichiarazioni e per la protocollazione sono reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura. Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con le presenti. il Ministro: Lattanzio