La  presente  circolare  sostituisce  la  circolare  n.  22/76, in
relazione   alla  nuova  classificazione  delle  merci  (Nomenclatura
combinata)  e  alle  modifiche  intervenute  nel  tempo in materia di
sorveglianze a livello comunitario e nazionale.

   L'Allegato  l  raggruppa  i  Paesi  in zone e l'allegato 2 riporta
l'elenco delle merci soggette ai deversi tipi di formalita'.

   Tali formalita' sono distinte come segue.
l) Procedura dell'autorizzazione automatica.

   Le  merci  contrassegnate  dal  simbolo  AA  o  dal simbolo S sono
ammesse  all'importazione  previo  ottenimento  di  an'autorizzazione
d'importanza  rilasciata  da  questo  Ministero  - Direzione generale
importazioni-esportazioni.

     A)  Il  simbolo AA indica che il prodotto, proveniente in libera
pratica  dalla  zona  Al  e originario dei Paesi precisati nelle note
numeriche, e' sottoposto a sorveglianza ai fini del possibile ricorso
alle clausole di salvaguardia contemplate nei Trattati comunitari.

     B)  Con il simbplo S sono contaddistinte le merci assoggettate a
semplice   sorveglianza   senza  limiti  quantitativi:  Per  esse  si
richiamano  le  norme  di applicazione di cui al disposto del decreto
ministeriale  25 giugno 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 26 giugno
1980).

   Le  domande di autorizzazione, corredate delle fatture di acquisto
delle merci, dovranno essere presentate preferibilmente sull'apposito
modulo,  completato  da  un  "modello  di protocollazione" (Mod. 101)
utile per l'impiego del lettore ottico.

   2) Procedura della dichiarazione d'importazione.

   Le  merci,  originarie  dei Paesi precisati nelle note numeriche e
contrassegnate  dai simboli D, DF, DP, DA nelle zone di origine, sono
ammesse  all'importazione  su  presentazione, direttamente in Dogana,
della  dichiarazione  d'importazione  vistata  da  questo Ministero -
Direzione generale importazione-esportazioni.

   Per  l'ottenimento  della  dichiarazione,  gli  operatori dovranno
attenersi alle seguenti istruzioni.
     per  le  importazioni  delle merci contraddistinte dal simbolo D
sara' sufficiente riempire l'apposito modulo;
     per  le importazioni delle merci contraddistinte dal simbolo DF,
la  dichiarazione  dovra' essere accompagnata dalla fattura, prodotta
in originale o in fotocopia debitamente autenticata;
     per  le importazioni delle merci contraddistinte dal simbolo DP,
la   dichiarazione   dovra'  essere  accompagnata  da  documentazione
particolare precisata nella relativa nota numerica;
     per  le importazioni delle merci contraddistinte dal simbolo DA,
la  dichiarazione  dovra'  essere  accompagnata  dalla documentazione
prevista negli accordi di autolimitazione.

   Le  procedure di sorveglianza sopra indicate non si applicano alle
operazioni di temperanea importazione e reimportazione.

   La  trasformazione  in  definitiva  di  operazioni  di  temporanea
importazione di merci comprese nell'allegato 2 e' libera.

   3) Procedura dei titoli d'importazione.

   Le merci contraddistinte dal simbolo C nella zona di origine, sono
ammesse   all'importazione  mediante  presentazione  del  certificato
comunitario  di importazione, con le modalita' specifiche nelle rela-
tive note esplicative, tenuto presente che il certificato deve essere
in  ogni caso presentato qualora venga richiesta la prefissazione del
prelievo.

   Le  procedure volte all'ottenimento dei titoli d'importazione sono
state comprese nella presente circolare per facilitare gli operatori,
restando  inteso  che  occorre  far sempre riferimento ai regolamenti
comunitari in materia direttamente applicativi.

                                * * *

   I vari moduli per le autorizzazioni, per le dichiarazioni e per la
protocollazione  sono  reperibili  presso  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato, agricoltura.

   Sono  abrogate  le  precedenti  disposizioni  in  contrasto con le
presenti.

                                           il Ministro: Lattanzio