IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto che il consiglio comunale di Capaci, eletto nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta forme di condizionamento di tipo mafioso evidenziate nella relazione inoltrata dal prefetto di Palermo in data 14 maggio 1992; Constatato che le pressanti forme di intimidazione, che in un'area cosi' fortemente esposta all'azione della mafia si estrinsecano anche con la violenza, compromettono gravemente la libera determinazione dell'organo elettivo, determinano la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalita' e deteriorano, conseguentemente, sia il buon andamento dell'amministrazione comunale di Capaci sia il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati; Constatato che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni unita allo stato di perdurante inefficienza dei servizi ingenerano sfiducia generalizzata nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini e che determinano un elevato allarme sociale che arreca pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica; Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Capaci per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva; Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992, alla quale e' stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Capaci (Palermo) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.