IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  Modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Vista  la  relazione  finale  dell'apposita  commissione  di studio
costituita con decreto  ministeriale  5  aprile  1990,  e  successive
integrazioni, per la definizione dell'ordinamento didattico del corso
di laurea in scienze della comunicazione che ai sensi del decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 concernente il
piano  di  sviluppo  universitario  per  il  periodo  1986-90  dovra'
attivarsi  presso  le  Universita'  degli  studi  di Siena, Salerno e
Torino;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sentito l'ordine dei giornalisti;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamentodidattico  universitario  e  di  aggiungere  dopo  la
tabella XXXIX- ter, la tabella XL, relativa al  corso  di  laurea  in
scienze della comunicazione e la tabella XL- bis relativa al corso di
diploma   universitario   in   giornalismo  e  al  corso  di  diploma
universitario in tecnica pubblicitaria;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti il
corso  di  laurea in scienze della comunicazione e i corsi di diploma
universitario in giornalismo ed in tecnica pubblicitaria.
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso  che  la  facolta'  di  lettere  e filosofia, di sociologia, di
magistero e di scienze politiche possono  rilasciare  il  diploma  di
laurea  in  scienze  della  comunicazione e i diplomi universitari in
giornalismo ed in tecnica pubblicitaria.
  Dopo  la  tabella XXXIX- ter annessa al citato decreto 30 settembre
1938, n. 1652, sono aggiunte  le  tabelle  XL  e  XL-  bis,  relative
rispettivamente  alla  laurea  in  scienze  della  comunicazione e ai
diplomi universitari in giornalismo e in tecnica pubblicitaria.
  Le anzidette tabelle sono  allegate  al  presente  decreto  di  cui
costituiscono parte integrante.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1991
                                                 Il Ministro: RUBERTI
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1992
Registro n. 8 Universita' e ricerca, foglio n. 126