IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 902;
  Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre  1958,
n. 1074;
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  30  dicembre  1991,  n.  417,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1992, n. 66, il
quale stabilisce, tra l'altro, che  il  Ministro  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno, dispone la sospensione per
trenta giorni dalla importazione, distribuzione e vendita della marca
di sigarette, di provenienza nazionale o estera,  della  quale  siano
stati  sequestrati,  anche  in piu' volte nel corso dell'anno solare,
quantitativi introdotti di contrabbando nel  territorio  dello  Stato
superiori  a  cinquecento chilogrammi e allo 0,8 per mille del totale
delle vendite in Italia  della  marca  stessa  nell'anno  precedente,
ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi;
  Vista la comunicazione n. 182513 del comando generale della Guardia
di finanza in data 12 giugno 1992, dalla quale risulta che sono stati
trasmessi  alle  procure  della  Repubblica di Bari, Napoli, Modena e
Lecce,  rispettivamente   con   fogli   numeri   660/2624,   2527/21,
153/UG/10896  e 2613/8359, gli atti relativi a sequestri di sigarette
di  contrabbando,  per  quantitativi  superiori   ai   limiti   sopra
menzionati, per le marche "Kent" e "Kent De Luxe 100'S";
  Visto il fax OW/jvr/92.1480 in data 1 giugno 1992, con il quale la
ditta  produttrice  delle predette marche, in risposta alla richiesta
di chiarimenti avanzata dall'amministrazione con telegramma  n.  8324
del 19 maggio 1992, ha confermato i fatti oggetto di contestazione ed
attualmente al vaglio delle competenti autorita' giudiziarie;
  Ritenuto,  pertanto,  che  ricorrono gli estremi per l'applicazione
del ripetuto art. 6 della suindicata legge, in virtu' del quale  deve
essere   disposta   la   sospensione,   per   trenta   giorni,  dalla
importazione,  distribuzione  e  vendita  delle  predette  marche  di
sigarette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  e'  sospesa  per  trenta  giorni   la   importazione,   la
distribuzione  e  la vendita delle marche di sigarette "Kent" e "Kent
De Luxe 100'S".