IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, che all'art. 3 stabilisce, tra l'altro, le modalita' di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualita', di selezione, di condizionamento e di imballaggio a cui i prodotti ortofrutticoli ed agrumari in esportazione, soggetti al Marchio nazionale di esportazione, devono rispondere; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1962, che stabilisce le modalita' di accertamento e di rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo; Ritenuto di modificare il citato decreto ministeriale 28 maggio 1962, rendendolo maggiormente improntato a criteri di operativita' e di immediatezza, anche al fine di non aggravare i costi di esportazione; Decreta: Art. 1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 maggio 1962 e' cosi' modificato: "Il controllo si esegue, di regola, a sondaggio per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico; per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco; per le spedizioni via aerea, negli aeroporti all'atto del carico e per le spedizioni per via ordinaria, nella localita' indicata dall'Istituto nazionale per il commercio estero".