IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto  il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito
in legge 2 maggio 1938,  n.  864,  che  all'art.  3  stabilisce,  tra
l'altro,  le  modalita' di controllo per l'accertamento dei requisiti
di qualita', di selezione, di condizionamento e di imballaggio a  cui
i  prodotti  ortofrutticoli  ed agrumari in esportazione, soggetti al
Marchio nazionale di esportazione, devono rispondere;
  Visto il  decreto  ministeriale  28  maggio  1962,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1962, che
stabilisce  le  modalita' di accertamento e di rilascio dei documenti
attestanti l'esito del controllo;
  Ritenuto di modificare il citato  decreto  ministeriale  28  maggio
1962,  rendendolo maggiormente improntato a criteri di operativita' e
di  immediatezza,  anche  al  fine  di  non  aggravare  i  costi   di
esportazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 maggio 1962
e' cosi' modificato:
  "Il controllo si esegue, di regola, a sondaggio per le  partite  in
esportazione  via  terra,  nelle  stazioni  ferroviarie  all'atto del
carico; per le partite in esportazione via mare, nei  porti  all'atto
dell'imbarco;  per  le spedizioni via aerea, negli aeroporti all'atto
del carico e per le spedizioni per  via  ordinaria,  nella  localita'
indicata dall'Istituto nazionale per il commercio estero".