IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con   regio   decreto   14   ottobre  1926,  n.  2406,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta formulata dalla facolta' di medicina e  chirurgia
dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 25 settembre 1991;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nell'adunanza del 12 marzo 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente  modificato
come appresso:
  L'art.  338 relativo alla scuola di specializzazione in geriatria e
gerontologia  e'  soppresso  e  sostituito  dai  seguenti,   con   il
conseguente  spostamento della numerazione degli altri articoli dello
statuto.
  Art.  338.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione   in
geriatria, presso l'Universita' degli studi di Firenze.
  La  scuola  ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per
la conoscenza  approfondita  dei  problemi  gerontologici  e  per  la
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.
  Art. 339. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
ventiquattro  per  ciascun anno di corso, per un totale di novantasei
specializzandi.
  Art. 340. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  341.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazone all'esercizio della professione.
  Art.  342.  -  La  scuola  comprende quattro aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) gerontologia;
    b) medicina geriatrica;
    c) gerontologia sociale;
    d) riattivazione e riabilitazione.
  Art.  343.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Gerontologia:
   biologia dell'invecchiamento;
   farmacologia;
   fisiologia dell'invecchiamento;
   patologia geriatrica (I, II);
   anatomia patologica.
   b) Medicina geriatrica:
   semeiotica generale geriatrica (I, II);
   diagnostica per immagini e medicina nucleare;
   tecniche   e   metodologie   specifiche   relative    all'apparato
cardiovascolare;
   tecniche    e   metodologie   specifiche   relative   all'apparato
respiratorio;
   tecniche   e   metodologie   specifiche   relative    all'apparato
gastroenterico;
   ortopedia geriatrica;
   oftalmologia geriatrica;
   otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;
   paradontologia e odontoiatria geriatrica;
   clinica geriatrica e terapia (I, II);
   chirurgia geriatrica;
   ginecologia geriatrica;
   urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
   dermatologia geriatrica;
   neurologia geriatrica;
   psicogeriatria;
   pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.
   c) Gerontologia sociale:
   geriatria sociale I e II;
   psicologia dell'anziano;
   formazione del personale di assistenza geriatrica.
   d) Riattivazione e riabilitazione:
   riabilitazione motoria e neurologica;
   riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;
   riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
   terapia occupazionale e geragogia.
  Art. 344. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di  didattica  teorico-pratica,  nonche'  di  tirocinio professionale
guidato che verranno ripartite dal consiglio della suola tra le  aree
e gli insegnamenti teorici e pratici.
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
 I Anno:
   biologia dell'invecchiamento;
   fisiologia dell'invecchiamento;
   psicologia dell'anziano;
   semeiotica generale geriatrica I;
   patologia geriatrica I;
   geriatria sociale I.
 II Anno:
   anatomia patologica;
   diagnostica per immagini e medicina nucleare;
   farmacologia;
   semeiotica generale geriatrica II;
   patologia geriatrica II;
   tecniche    e   metodologie   specifiche   relative   all'apparato
cardiovascolare;
   tecniche   e   metodologie   specifiche   relative    all'apparato
respiratorio;
   tecniche    e   metodologie   specifiche   relative   all'apparato
gastroenterico.
 III Anno:
   clinica geriatrica e terapia I;
   paradontologia e odontoiatria geriatrica;
   otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica;
   oftalmologia geriatrica;
   dermatologia geriatrica;
   ginecologia geriatrica;
   ortopedia geriatrica;
   urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
   neurologia geriatrica;
   psicogeriatria;
   riabilitazione motoria e neurologica;
   riabilitazione respiratoria e cardiovascolare.
 IV Anno:
   clinica geriatrica e terapia II;
   chirurgia geriatrica;
   riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
   geriatria sociale II;
   terapia occupazionale e geragogia;
   pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria;
   formazione del personale di assistenza geriatrica.
  Art. 345. - Durante  i  quattro  anni  di  corso  e'  richiesta  la
frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   U.O. geriatrica ospedale "I Fraticini" I.N.R.C.A.;
   ospedale "Poggiosecco" I.N.R.C.A.
  La  frequenza  nelle varie aree per complessive ottocento ore annue
avverra'  secondo  delibera  del  consiglio  della  scuola,  tale  da
assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e
di formazione professionale.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Firenze, 2 maggio 1992
                                                Il pro rettore: ZAMPI