IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Visto il verbale di sopralluogo, eseguito il 10 luglio 1989 dal gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, dal quale si evince uno stato di pericolo incombente derivato da una instabilita' del versante roccioso a monte dell'abitato del comune di Roccacasale; Vista la nota n. 412 datata 22 febbraio 1991 con la quale il comune di Roccacasale trasmette un progetto generale di risanamento del versante roccioso, che sovrasta l'abitato urbano, per un importo di lire 4.107.095.600; Vista la nota n. 869 datata 15 aprile 1992 con la quale il comune di Roccacasale trasmette un quadro economico relativo al primo stralcio funzionale pari a lire 1.000.000.000; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo intervento teso alla eliminazione del piu' immediato pericolo incombente valutato in lire 850 milioni; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga all'articolo 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di Roccacasale la somma di L. 850.000.000.