Con decreto ministeriale 15 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone): periodo: dal 25 giugno 1991 al 21 dicembre 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992; prima concessione: dal 25 giugno 1991; pagamento diretto: si'. 2) S.p.a. Schwarzenbach sud Italia, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti: periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992; primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 9 luglio 1989; pagamento diretto: si'; contributo addizionale: no, in concordato preventivo. 3) S.p.a. Farsura costruzioni, con sede in Roma, cantieri di Bova Marina (Reggio Calabria), Cardeto e Gioia Tauro (Reggio Calabria), Cariati (Cosenza), Castellaneta (Taranto), Fabrizia e Cardinale (Catanzaro), Palermo 1, Palermo 4 e Poggio Ridente (Palermo), Paolo Gili, Petrazzi, Jato e Castellana (Palermo): periodo: dal 19 luglio 1990 al 18 ottobre 1990; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 maggio 1990 - CIPI 22 aprile 1992; prima concessione: dal 19 luglio 1990; pagamento diretto: si'; contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 18 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. Sewing Machines Italy, gia' Stabilimento industriale Singer, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano): periodo: dal 26 agosto 1991 al 21 gennaio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992; primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 28 agosto 1989; pagamento diretto: si'. Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 20 febbraio 1992, n. 11978/3/4. 2) S.p.a. Marini, con sede in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di Alfonsine (Ravenna) e San Biagio d'Argenta (Ferrara): periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1 gennaio 1989; pagamento diretto: si'. 3) Industrie Magneti Marelli S.p.a. gia' S.r.l., con sede in Milano/Crescenzago e stabilimenti di Carpi (Modena), Crescenzago (Milano), Potenza, San Salvo (Chieti): periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992; causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992; prima concessione: dal 3 giugno 1991; pagamento diretto: si'. 4) S.p.a. Mawel, con sede in Urbe (Savona) e stabilimento di Pocapaglia (Cuneo): periodo: dal 1 ottobre 1990 al 31 marzo 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990; primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1 aprile 1990; pagamento diretto: si'. 5) S.r.l. Elettrometallurgica trentina, con sede in Trento e stabilimento di Trento: periodo: dal 28 gennaio 1992 al 26 aprile 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 30 luglio 1990; pagamento diretto: si'. 6) S.r.l. Mi.Da., con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino): periodo: dal 9 dicembre 1991 al 7 giugno 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991; primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 12 dicembre 1990; pagamento diretto: si'; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. 7) S.r.l. Calzaturificio Sodi, con sede in Volturana Irpina (Avellino) e stabilimento di Volturana Irpina (Avellino): periodo: dal 7 aprile 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1990 - CIPI 30 luglio 1991; primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 aprile 1990; pagamento diretto: si'; contributo aziendale: no. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11795/33. 8) S.r.l. Calzaturificio Sodi, con sede in Volturana Irpina (Avellino) e stabilimento di Volturana Irpina (Avellino): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1990 - CIPI 30 luglio 1991; primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 aprile 1990; pagamento diretto: si'; contributo addizionale: no; art. 22, ultimo comma, della legge n. 223/91. 9) S.r.l. Giovanni Marchisio & C., con sede in Torino e stabilimento di Cascine Vica (Torino): periodo: dal 22 luglio 1991 al 14 ottobre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991; primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 23 gennaio 1991; pagamento diretto: si'; contributo addizionale: no. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 11843/20. 10) S.p.a. Filatura di Torre Boldone, con sede in Torre Boldone (Bergamo) e stabilimento di Torre Boldone (Bergamo): periodo: dal 13 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992; primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 15 luglio 1991; pagamento diretto: si'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 18 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Tirrena Sipa, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma): periodo: dal 18 agosto 1991 al 17 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991; primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 27 febbraio 1989; pagamento diretto: si'. 2) S.p.a. Tirrena Sipa, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma): periodo: dal 18 febbraio 1992 al 23 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991; primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 27 febbraio 1989; pagamento diretto: si'. 3) S.n.c. Eredi di Mario Coppola, con sede in Roma e stabilimento di Roma: periodo: dall'11 agosto 1991 al 17 dicembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1989; primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 13 febbraio 1989; pagamento diretto: si'; contributo addizionale: no, in concordato preventivo. 4) S.p.a. Tec.Me Motors, con sede in Frosinone e stabilimento di Ferentino (Frosinone): periodo: dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991; primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1 settembre 1990; pagamento diretto: si'. 5) S.p.a. Tec.Me Motors, con sede in Frosinone e stabilimento di Ferentino (Frosinone): periodo: dal 25 agosto 1991 al 30 agosto 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991; primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1 settembre 1990; pagamento diretto: si'. 6) S.p.a. S.I.S. - Societa' italiana sementi, con sede in Roma e unita' nazionali: periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 3 aprile 1992: dal 4 luglio 1991; pagamento diretto: si'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore di ventuno operai e una impiegata dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Elli M. & R. di Milano, occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a trentadue ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 1 gennaio 1992 al 27 dicembre 1992. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore di complessivi centodue lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I cotoni di Condrio, ora S.r.l. Manifattura dell'Adda, con sede legale di Vicenza, occupati presso lo stabilimento di Berbenno (Sondrio) - Divisione abiti professionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a trentadue ore settimanali per tre settimane e a 24 ore settimanali per una settimana, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 1 gennaio 1992 al 27 settembre 1992. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore di ventisei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Armand Saccal di Rescaldina (Milano), occupati presso lo stabilimento di Rescaldina (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta ore a venti ore medie settimanali cosi' articolato: gli impiegati lavorano quattro ore giornaliere per venti ore settimanali, mentre il personale addetto alla produzione e' diviso in tre squadre ed effettua sei ore giornaliere per trenta ore settimanali, con una squadra interamente sospesa ogni settimana, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 30 agosto 1992. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore di diciassette lavoratori di cui dodici operai, due intermedi e tre impiegati tutti dipendenti dalla S.r.l. Victor meccanica di precisione, con sede di Bresso (Milano), occupati presso lo stabilimento di Bresso (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore minime settimanali cosi' strutturate: 40% delle ore settimanali per otto operai; 20% delle ore settimanali per sei operai, tre impiegati e tre intermedi e 10% delle ore settimanali per un impiegato, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 3 gennaio 1993. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore di diciassette lavoratori di cui dodici operai, due intermedi e tre impiegati tutti dipendenti dalla S.r.l. Victor progetti e strumentazioni di precisione di Bresso (Milano), occupati presso lo stabilimento di Bresso (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore minime settimanali cosi' costituite: 40% delle ore settimanali per nove operai; 20% delle ore settimanali per sei lavoratori di cui due intermedi, un impiegato e tre operai e 10% delle ore settimanali per due impiegati, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 3 gennaio 1993. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Salerno e impegnate nella realizzazione del secondo lotto della strada a s.v. Fondo valle Sele/Ofantina, resisi disponibili dal 2 luglio 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stone Wash Blue, con sede e stabilimento in Roma, per il periodo dall'8 luglio 1991 al 7 gennaio 1992. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente comma e' prolungata al 7 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.P. Elettronica, con sede e stabilimento in Mazzo di Rho (Milano), per il periodo dal 13 febbraio 1992 al 9 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogolo Torino, con sede in Udine e stabilimento in S. Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 31 ottobre 1991 al 27 novembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.B.I. - European Biochimical Industry gia' Idaff - I.C.G., con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), per il periodo dal 14 marzo 1992 al 13 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanni Marchisio & C., con sede in Torino e stabilimento in Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 15 ottobre 1991 al 12 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videoprojector Industry, con sede e stabilimento in Trento, per il periodo dal 9 gennaio 1992 al 20 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Protomultilayers, con sede e stabilimento in Venaria (Torino), per il periodo dal 27 luglio 1991 al 26 gennaio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officina meccanica Fabbrizi di Fabbrizi Fabrizio e C., con sede in Torino e stabilimento in Airasca (Torino), per il periodo dal 7 settembre 1991 al 7 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Feri, con sede e stabilimento in S. Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 24 luglio 1991 al 18 gennaio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Imeca, con sede e stabilimento in Crispano (Napoli), per il periodo dal 27 febbraio 1991 al 25 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pontelandolfo, con sede in Subbiano (Arezzo) e stabilimento in Pontelandolfo (Benevento), per il periodo dal 28 maggio 1991 al 24 novembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.