IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 4, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato e delle apposite commissioni camerali, rispettivamente per le imprese artigiane e per le altre imprese; Visto l'art. 4, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente il rilascio di certificati di riconoscimento attestanti il possesso dei citati requisiti tecnico-professionali; Visto l'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le modalita' di riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico- professionali ai soggetti gia' iscritti al registro delle ditte o all'albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della legge stessa; Visto l'art. 3, comma 3, del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il rilascio dei certificati di riconoscimento di cui al comma 2 del citato art. 4 della stessa legge 5 marzo 1990, n. 46, secondo il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva con proprio decreto i modelli di rilascio del certificato e fissa le modalita' per l'effettuazione di verifiche periodiche circa la permanenza dei requisiti tecnico-professionali in capo alle imprese; Ritenuto di temporaneamente soprassedere alla indicazione delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche, stanti le implicazioni delle stesse con la tenuta e la revisione dell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, legge quadro per l'artigianato; Decreta: Art. 1. Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore delle imprese 1. E' approvato il modello, allegato A al presente decreto, per l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, sia in capo alle imprese artigiane che alle altre imprese singole o associate. 2. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico- professionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, a tutti gli effetti di legge, e' costituito dal modello di cui al comma 1, debitamente compilato in ogni sua parte, inserito senza soluzione di continuita' nel corpo dei certificati anagrafici, prima della firma del funzionario responsabile e della data del rilascio, attualmente in uso da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle commissioni provinciali per l'artigianato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 46/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti) e' il seguente: "1. L'accertamento dei requisiti tecnico- professionali e' espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese e' espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie piu' rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attivita' disciplinate dalla presente legge; la commissione e' presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica". - Il testo dell'art. 3 della medesima legge n. 46/1990 e' il seguente: "Art. 3. - 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una universita' statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1". - Il testo del comma 2 dell'art. 4 della citata legge n. 46/1990 e' il seguente: "2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15". - Il testo dell'art. 5 della legge n. 46/1990 (piu' volte citata) e' il seguente: "Art. 5. - 1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1. 2. Hanno altresi' diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1". - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 447/1991, (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti) e' il seguente: "3. Il certificato e' rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fissera' altresi' le modalita' per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico- professionali". - La legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 24 agosto 1985. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 46/1990 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche: c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio. 2. Sono altresi' soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi". - Il testo dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 447/1991 e' il seguente: "Art. 3. - 1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e' rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per l'artigianato che ha provveduto all'accertamentodei requisiti a norma dell'art. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell'art. 5, comma 1. 2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento e' rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale e' stata presentata la domanda di cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la quale si e' concluso positivamente l'accertamento di cui all'art. 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima camera di commercio. 3. Il certificato e' rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fissera' altresi' le modalita' per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico- professionali".