IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  della  legge  5  marzo  1990,  n. 46,
concernente l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui
all'art. 3 della stessa legge da parte delle commissioni  provinciali
per    l'artigianato   e   delle   apposite   commissioni   camerali,
rispettivamente per le imprese artigiane e per le altre imprese;
  Visto l'art.  4,  comma  2,  della  legge  5  marzo  1990,  n.  46,
concernente  il  rilascio di certificati di riconoscimento attestanti
il possesso dei citati requisiti tecnico-professionali;
  Visto l'art. 5 della legge 5 marzo  1990,  n.  46,  concernente  le
modalita'  di  riconoscimento  del  possesso  dei  requisiti tecnico-
professionali ai soggetti gia' iscritti al  registro  delle  ditte  o
all'albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della
legge stessa;
  Visto  l'art. 3, comma 3, del regolamento di attuazione della legge
5 marzo 1990, n. 46,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  dicembre  1991,  n.  447,  concernente il rilascio dei
certificati di riconoscimento di cui al comma 2  del  citato  art.  4
della  stessa legge 5 marzo 1990, n. 46, secondo il quale il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva con  proprio
decreto  i  modelli  di rilascio del certificato e fissa le modalita'
per l'effettuazione di verifiche periodiche circa la  permanenza  dei
requisiti tecnico-professionali in capo alle imprese;
  Ritenuto  di  temporaneamente  soprassedere  alla indicazione delle
modalita' di effettuazione  delle  verifiche  periodiche,  stanti  le
implicazioni  delle  stesse  con  la  tenuta e la revisione dell'albo
delle imprese artigiane di cui alla legge  8  agosto  1985,  n.  443,
legge quadro per l'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Certificato di riconoscimento dei requisiti
            tecnico-professionali a favore delle imprese
  1.  E'  approvato  il  modello, allegato A al presente decreto, per
l'attestazione del possesso dei requisiti  tecnico-professionali  per
l'esercizio  di  una  o  piu' delle attivita' di cui all'art. 1 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, sia in capo  alle  imprese  artigiane  che
alle altre imprese singole o associate.
  2.   Il   certificato  di  riconoscimento  dei  requisiti  tecnico-
professionali di cui all'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6 dicembre 1991, n. 447, a tutti gli effetti di legge, e'
costituito dal modello di cui al comma 1,  debitamente  compilato  in
ogni sua parte, inserito senza soluzione di continuita' nel corpo dei
certificati   anagrafici,   prima   della   firma   del   funzionario
responsabile e della data del rilascio, attualmente in uso  da  parte
delle  camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura e
delle commissioni provinciali per l'artigianato.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  4 della legge n.
          46/1990 (Norme per  la  sicurezza  degli  impianti)  e'  il
          seguente:   "1.   L'accertamento   dei  requisiti  tecnico-
          professionali e' espletato per le imprese  artigiane  dalle
          commissioni  provinciali  per  l'artigianato.  Per tutte le
          altre imprese e'  espletato  da  una  commissione  nominata
          dalla   giunta   della   camera  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque
          ad un massimo  di  nove  membri  dei  quali  un  membro  in
          rappresentanza  degli  ordini  professionali,  un membro in
          rappresentanza dei  collegi  professionali,  un  membro  in
          rappresentanza  degli enti erogatori di energia elettrica e
          di gas ed i restanti membri designati dalle  organizzazioni
          delle  categorie  piu'  rappresentative a livello nazionale
          degli esercenti le attivita'  disciplinate  dalla  presente
          legge;   la   commissione   e'  presieduta  da  un  docente
          universitario di ruolo di materia tecnica o da  un  docente
          di   istituto  tecnico  industriale  di  ruolo  di  materia
          tecnica".
             - Il testo dell'art. 3 della medesima legge  n.  46/1990
          e' il seguente:
             "Art.  3.  - 1. I requisiti tecnico-professionali di cui
          all'art. 2, comma 2, sono i seguenti:
               a) laurea  in  materia  tecnica  specifica  conseguita
          presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
               b)  oppure  diploma  di  scuola  secondaria  superiore
          conseguito, con specializzazione relativa al settore  delle
          attivita'  di  cui all'art.  2, comma 1, presso un istituto
          statale o legalmente riconosciuto,  previo  un  periodo  di
          inserimento,  di  almeno un anno continuativo, alle dirette
          dipendenze di una impresa del settore;
               c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
          legislazione   vigente    in    materia    di    formazione
          professionale,  previo un periodo di inserimento, di almeno
          due  anni  consecutivi,  alle  dirette  dipendenze  di  una
          impresa del settore;
               d)  oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette
          dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di
          attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore
          a   tre   anni,   escluso   quello   computato   ai    fini
          dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con
          qualifica    di    specializzato    nelle    attivita'   di
          installazione,  di  trasformazione,  di  ampliamento  e  di
          manutenzione degli impianti di cui all'art. 1".
             - Il testo del comma 2 dell'art. 4 della citata legge n.
          46/1990  e'  il  seguente: "2. Le imprese, alle quali siano
          stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno
          diritto ad un  certificato  di  riconoscimento,  secondo  i
          criteri  stabiliti  dal  regolamento  di  attuazione di cui
          all'art. 15".
             - Il testo dell'art. 5  della  legge  n.  46/1990  (piu'
          volte citata) e' il seguente:
             "Art.   5.   -   1.   Hanno   diritto   ad  ottenere  il
          riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,  previa
          domanda  da  presentare entro un anno dalla data di entrata
          in  vigore   della   presente   legge,   alla   commissione
          provinciale  per  l'artigianato,  coloro  che dimostrino di
          essere iscritti, alla medesima  data,  da  almeno  un  anno
          nell'albo  provinciale  delle imprese artigiane di cui alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese  installatrici  o
          di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
             2.  Hanno altresi' diritto ad ottenere il riconoscimento
          dei  requisiti  tecnico-professionali,  previa  domanda  da
          presentare  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, alla camera di commercio,  industria,
          artigianato  e agricoltura, coloro che dimostrino di essere
          iscritti,  alla  medesima  data,  da  almeno  un  anno  nel
          registro  delle  ditte di cui al regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti
          di cui all'art. 1".
             -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  3  del D.P.R. n.
          447/1991, (Regolamento di attuazione della  legge  5  marzo
          1990,  n. 46, in materia di sicurezza degli impianti) e' il
          seguente: "3. Il certificato e' rilasciato  sulla  base  di
          modelli  approvati con decreto del Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, che fissera' altresi'  le
          modalita' per l'effettuazione di periodiche verifiche circa
          la  permanenza  in capo alle imprese dei requisiti tecnico-
          professionali".
             - La legge n. 443/1985 (Legge quadro per  l'artigianato)
          e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 199 del 24 agosto 1985.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 46/1990  e'
          il seguente:
             "Art.  1.  -  1.  Sono  soggetti  all'applicazione della
          presente legge i seguenti impianti  relativi  agli  edifici
          adibiti ad uso civile:
               a)  gli  impianti  di  produzione,  di  trasporto,  di
          distribuzione e  di  utilizzazione  dell'energia  elettrica
          all'interno  degli  edifici a partire dal punto di consegna
          dell'energia fornita dall'ente distributore;
               b) gli  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici  in
          genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
          atmosferiche:
               c)  gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
          azionati  da  fluido  liquido,  aeriforme,  gassoso  e   di
          qualsiasi natura o specie;
               d)   gli   impianti  idrosanitari  nonche'  quelli  di
          trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo
          di acqua all'interno degli edifici a partire dal  punto  di
          consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
               e)  gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
          gas  allo  stato  liquido  o  aeriforme  all'interno  degli
          edifici  a  partire  dal punto di consegna del combustibile
          gassoso fornito dall'ente distributore;
               f) gli impianti di sollevamento di persone o  di  cose
          per  mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
          simili;
               g) gli impianti di protezione antincendio.
             2.  Sono  altresi'   soggetti   all'applicazione   della
          presente  legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a),
          relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive,  al
          commercio, al terziario e ad altri usi".
             -  Il testo dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 447/1991 e'
          il seguente:
             "Art. 3. -  1.  Il  certificato  di  riconoscimento  dei
          requisiti  tecnico-professionali e' rilasciato alle imprese
          artigiane dalla commissione provinciale  per  l'artigianato
          che  ha  provveduto  all'accertamentodei  requisiti a norma
          dell'art. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi  a
          norma dell'art. 5, comma 1.
             2.   Alle   altre  imprese  singole  o  associate  o  al
          responsabile tecnico di cui al comma 2  dell'art.  1  della
          legge, il certificato di riconoscimento e' rilasciato dalla
          camera  di  commercio  competente  presso la quale e' stata
          presentata la domanda di cui all'art.  5,  comma  2,  della
          legge  o  presso  la  quale  si  e'  concluso positivamente
          l'accertamento di cui all'art. 4 della legge ad opera della
          commissione nominata dalla giunta della medesima camera  di
          commercio.
             3.  Il  certificato  e' rilasciato sulla base di modelli
          approvati con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  che  fissera'  altresi' le
          modalita' per l'effettuazione di periodiche verifiche circa
          la permanenza in capo alle imprese dei  requisiti  tecnico-
          professionali".