IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  domanda, presentata il 10 febbraio 1989 e pervenuta il 2
marzo 1989, dell'impresa Gist Brocades S.p.a., con sede in via Milano
n.  42  -  Casteggio  (Pavia),  diretta  ad  ottenere   il   rilascio
dell'autorizzazione  alla immissione in commercio delle preparazioni,
in forma liquida  o  in  polvere,  dell'enzima  chimosina  denominate
Maxiren,  da  impiegare  nella  coagulazione del latte destinato alla
produzione di formaggi;
  Visto  il  parere  del  Consiglio   superiore   di   sanita'   reso
nell'adunanza del 25 febbraio 1991;
  Visto  l'art.  2  del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446,
relativo  alle  modalita'  per  il  rilascio   delle   autorizzazioni
all'impiego  delle  preparazioni  dell'enzima  chimosina  ottenute da
microrganismi geneticamente modificati nella coagulazione  del  latte
destinato alla produzione di formaggi;
  Rilevato  che  le  preparazioni  dell'enzima  chimosina  denominate
Maxiren:
   provengono da ceppi di microrganismi non patogeni e non  tossigeni
di Kluyveromices marxianus varieta' lactis;
   presentano nella forma liquida un titolo non inferiore a 1:12.000;
   sono  differenziabili  dalle  preparazioni  commerciali  di caglio
animale mediante l'applicazione della metodica di analisi di cui alla
nota trasmessa dall'Istituto superiore di sanita' in data  17  aprile
1992;
   non   contengono   nella   forma   liquida  sostanze  conservative
antimicrobiche del tipo ed in quantita' superiori a  quelle  previste
per  il caglio o presame dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue
successive modificazioni ed integrazioni;
   sono al momento autorizzate  alla  commercializzazione  in  alcuni
Paesi CEE (Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Regno Unito);
  Vista  la  sussistenza  dei requisiti prescritti dal citato decreto
ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446;
                              Decreta:
  1. E' autorizzata la immissione in commercio,  previa  importazione
nel  territorio italiano, delle preparazioni, in forma liquida oppure
in polvere, dell'enzima chimosina  denominate  Maxiren,  ottenute  da
microrganismi   geneticamente   modificati   appartenenti   al  ceppo
Kluyveromices marxianus varieta' lactis, prodotte dall'impresa France
S.A. nello stabilimento sito in Seclin Cedex (Francia).
  2. Le preparazioni  di  cui  al  precedente  p.  1  possono  essere
impiegate  esclusivamente nella coagulazione del latte destinato alla
produzione di formaggi diversi da quelli disciplinati dalla legge  10
aprile 1954, n. 125 e successivi decreti di applicazione.
  3.  Le  preparazioni  dell'enzima  Maxiren  oltre  a  soddisfare  i
requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del  decreto  ministeriale  2
dicembre  1991,  n.  446,  devono  possedere  i seguenti requisiti di
purezza:
   coliformi: inferiori a 12 MPN/g o ml;
   salmonelle: assenti in 25 g o ml;
   metalli pesanti: non piu' di 40 ppm;
   piombo: non piu' di 10 ppm;
   arsenico: non piu' di 10 ppm.
  4.  Sulle confezioni dell'enzima Maxiren devono essere riportate le
indicazioni prescritte dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale
2 dicembre 1991, n. 446.
  5. L'impresa Gist Brocades S.p.a. e' tenuta a dare comunicazione al
Ministero della sanita',  per  il  tramite  dell'autorita'  sanitaria
competente  per territorio, di eventuali variazioni intervenute nella
ragione sociale e dei requisiti prescritti  per  le  preparazioni  di
chimosina previste dal presente decreto.
  6.  I  laboratori  dei  servizi  di  igiene  pubblica  del Servizio
sanitario nazionale realizzano, con  il  coordinamento  dell'Istituto
superiore  di  sanita',  un  apposito  programma  di vigilanza per la
verifica delle condizioni prescritte dall'art. 2,  comma  1,  lettera
c),  del  decreto  ministeriale  2  dicembre  1991,  n. 446, mediante
applicazione del metodo analitico riportato in  allegato  nonche'  di
quelle   del   presente  decreto  e  trasmettono  i  risultati  degli
accertamenti  effettuati  al  Ministero  della  sanita'  -  Direzione
generale  igiene  alimenti e nutrizione, entro il 31 dicembre di ogni
anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 giugno 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO