IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, che ha stabilito nella misura del 10 per cento la percentuale forfettaria di compensazione per le cessioni dei prodotti di cui alla lettera a) dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 gennaio 1985; Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1989 che, nello stabilire le nuove percentuali forfettarie di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto n. 633, ha fissato per i prodotti elencati all'art. 1, lettera a), la percentuale forfettaria nella misura del 12 per cento per il solo anno 1989, cosi' come prescriveva l'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, poi decaduto; Visto l'art. 35 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che ha riproposto il contenuto del citato art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550; Vista la nota del 30 novembre 1990, n. 26018, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, con la quale sono stati forniti i dati macroeconomici riferiti all'agricoltura operante a regime speciale, cosi' come prescrive il paragrafo 3 dell'art. 25 della VI direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 (n. 77/388/CEE); Visto il parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 31 dicembre 1991, n. 25511, con il quale si invita la Repubblica italiana a ridurre le percentuali di compensazione di talune tipologie di prodotti in conformita' alle risultanze dei sopracitati calcoli effettuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 19 gennaio 1989; Decreta: Art. 1. Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate: a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina, di cui al n. 2 della tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633; latte fresco non concentrato ne' zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; prodotti di cui ai numeri 9 escluso il latte fresco indicato nella lettera c), 11, 12, 34, 36, 47, 48, 49, 56, della stessa tabella A, parte prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9% b) animali vivi della specie ovina e caprina, di cui al n. 2 della citata tabella A, parte prima; prodotti di cui ai numeri 1, 3, 4 escluse le rane, 5, 6 della stessa tabella A, parte prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50% c) prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall'allevamento di rane e altri molluschi e crostacei; latte fresco non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; altri prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti e nella successiva lettera d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% d) prodotti di cui ai numeri 43, 44, 45, 46, della citata tabella A, parte prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%.