IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Colli  orientali  del  Friuli"  ed  e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1979
con  il  quale  sono  state approvate le modifiche al disciplinare di
produzione sopra citato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989  con
il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione
dei  vini a denominazione di origine controllata "Colli orientali del
Friuli";
  Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale  del  Lazio,
proposto  dagli  interessati,  inteso  ad ottenere l'annullamento del
citato decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1989  nella
parte  in cui attribuisce la specificazione geografica "Ramandolo" al
vino  ottenuto  dalle  uve  del  vitigno  Verduzzo  friulano   (clone
autoctono Verduzzo giallo) prodotte nell'intera zona "Colli orientali
del  Friuli",  cosi'  come  indicata  all'art.  3,  lettera  a),  del
disciplinare di produzione;
  Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del  Lazio
n. 1499/91, passata in giudicato, con la quale, in accoglimento della
citata  istanza,  veniva  annullato  il  decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1989 nei termini sopra citati;
  Ritenuto di ottemperare all'ordine di  esecuzione  della  decisione
del tribunale amministrativo regionale;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini "Colli orientali del Friuli", approvato con il
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   20   luglio   1970,
successivamente   modificato   con   decreto   del  Presidente  della
Repubblica 10  gennaio  1979  e  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  3  maggio  1989,  e'  sostituito  per intero con il testo
annesso al presente decreto che entra in  vigore  a  far  data  dalla
pubblicazione  del  medesimo  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.