IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 con il quale sono state approvate le modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli"; Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, proposto dagli interessati, inteso ad ottenere l'annullamento del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 nella parte in cui attribuisce la specificazione geografica "Ramandolo" al vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (clone autoctono Verduzzo giallo) prodotte nell'intera zona "Colli orientali del Friuli", cosi' come indicata all'art. 3, lettera a), del disciplinare di produzione; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1499/91, passata in giudicato, con la quale, in accoglimento della citata istanza, veniva annullato il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 nei termini sopra citati; Ritenuto di ottemperare all'ordine di esecuzione della decisione del tribunale amministrativo regionale; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore a far data dalla pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.