IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il proprio decreto n. 599862/14-B in data  24  febbraio  1992
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992), con il
quale  sono  state  stabilite  le  procedure  ed  i  criteri  per  la
contrazione, da parte delle regioni, dei mutui previsti dall'art. 18-
ter  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  151,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202,  da  destinare  ad
investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  di  concerto col
Ministro del tesoro in data 18 marzo 1992,  con  il  quale  e'  stato
stabilito  l'importo  della rata annuale di ammortamento dei mutui di
cui sopra;
  Ritenuta la necessita' di apportare alcune conseguenti modifiche al
proprio suddetto provvedimento del 24 febbraio 1992;
                              Decreta:
  Il dispositivo del decreto ministeriale n. 599862/14-B in  data  24
febbraio   1992,  meglio  citato  nelle  premesse,  e'  integralmente
sostituito dal seguente:
                               Art. 1.
  1. Le operazioni di mutuo di cui all'art. 18- ter del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202, possono essere attivate sia con gli  istituti  e
con  le  sezioni  di credito speciale, sia con le aziende di credito,
mediante finanziamenti a breve o medio-lungo termine.
  Le aziende  di  credito,  per  le  operazioni  eccedenti  il  breve
periodo,   rispetteranno   la   normativa   vigente   in  materia  di
operativita' a medio termine.
  Le operazioni  non  potranno  comunque  avere  una  durata  massima
superiore ai quindici anni.