IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto n. 599862/14-B in data 24 febbraio 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992), con il quale sono state stabilite le procedure ed i criteri per la contrazione, da parte delle regioni, dei mutui previsti dall'art. 18- ter del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, da destinare ad investimenti nel settore del trasporto pubblico locale; Visto il decreto del Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro in data 18 marzo 1992, con il quale e' stato stabilito l'importo della rata annuale di ammortamento dei mutui di cui sopra; Ritenuta la necessita' di apportare alcune conseguenti modifiche al proprio suddetto provvedimento del 24 febbraio 1992; Decreta: Il dispositivo del decreto ministeriale n. 599862/14-B in data 24 febbraio 1992, meglio citato nelle premesse, e' integralmente sostituito dal seguente: Art. 1. 1. Le operazioni di mutuo di cui all'art. 18- ter del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, possono essere attivate sia con gli istituti e con le sezioni di credito speciale, sia con le aziende di credito, mediante finanziamenti a breve o medio-lungo termine. Le aziende di credito, per le operazioni eccedenti il breve periodo, rispetteranno la normativa vigente in materia di operativita' a medio termine. Le operazioni non potranno comunque avere una durata massima superiore ai quindici anni.