IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista   l'istanza  presentata  dal  presidente  dell'unita'  socio-
sanitaria locale n. 11 di Como in data  18  ottobre  1988  intesa  ad
ottenere   l'autorizzazione   all'espletamento   delle  attivita'  di
trapianto di  cornea  da  cadavere  a  scopo  terapeutico  presso  il
presidio ospedaliero S. Anna di Como;
  Vista  la  relazione favorevole dell'istituto superiore di sanita',
in  data  8  novembre  1991,  in  esito  agli  accertamenti   tecnici
effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione terza del
Consiglio superiore di sanita' in data 16 aprile 1992;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto   ministeriale   14   gennaio   1982,   relativo
all'autorizzazione  al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il presidio ospedaliero S. Anna di Como e' autorizzato al trapianto
di cornea da cadavere a  scopo  terapeutico  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.