IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165; Visto in particolare l'art. 27- bis della suddetta legge concernente le iniziative di pesca-turismo; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982 riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera; Ritenuta la necessita' di stabilire termini e modalita' per l'attuazione del citato articolo 27- bis della legge n. 41/1982; Decreta: Art. 1. 1. Per iniziative di pesca-turismo, previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, cosi' come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, devono intendersi le iniziative che l'armatore di nave da pesca costiera puo' realizzare nel periodo 1 maggio-30 settembre di ciascun anno, imbarcando sulla propria nave personale diverso dall'equipaggio.