IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n.  41,  modificata  ed  integrata
dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;
  Visto   in   particolare   l'art.  27-  bis  della  suddetta  legge
concernente le iniziative di pesca-turismo;
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca
marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  giugno  1982  riguardante  il
regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;
  Ritenuta  la  necessita'  di  stabilire  termini  e  modalita'  per
l'attuazione del citato articolo 27- bis della legge n. 41/1982;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  iniziative  di  pesca-turismo,  previste  dalla  legge  17
febbraio  1982,  n. 41, cosi' come modificata dalla legge 10 febbraio
1992, n. 165, devono intendersi le iniziative che l'armatore di  nave
da  pesca costiera puo' realizzare nel periodo 1 maggio-30 settembre
di ciascun anno, imbarcando  sulla  propria  nave  personale  diverso
dall'equipaggio.