IL PRESIDENTE Visto il decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99, che prevede all'art. 2 la realizzazione di taluni interventi, ivi indicati, di somma urgenza nel territorio delle citta' di Palermo e Catania, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, da svolgersi con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4; Vista l'ordinanza n. 11/Pres. del 1 marzo 1988 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha attribuito all'Ufficio speciale per gli interventi straordinari gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi suddetti, nonche' le successive direttive ed ordinanze organizzative concernenti lo stesso ufficio; Vista la convenzione stipulata in data 8 aprile 1988 ed approvata in pari data, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha affidato, in regime di concessione, alla societa' Italispaca la realizzazione degli interventi di cui alla normativa citata; Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state conferite al presidente della regione siciliana, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991, le competenze per la realizzazione delle opere previste dalla citata normativa aventi la necessaria copertura finanziaria e gia' affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, con le stesse modalita' disposte dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, citato, ed e' stato altresi' disposto il subentro del Presidente della regione al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data; Vista la propria ordinanza n. 142 del 23 novembre 1991, la quale ha disposto il subentro delle strutture organiche della regione siciliana nella realizzazione dei suddetti interventi a decorrere dal 1 gennaio 1992, data nella quale ha avuto termine l'avvalimento dell'Ufficio speciale per gli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' il rapporto con la societa' concessionaria; Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza n. 142 del 23 novembre 1991, che ha demandato le competenze gia' affidate all'Ufficio speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'ispettorato regionale tecnico e alla segreteria generale della presidenza rispettivamente per gli aspetti tecnici e per quelli amministrativi; Considerato che occorre dare nuovo impulso per una quanto piu' possibile spedita realizzazione degli interventi in discorso, atteso il carattere di somma urgenza impresso agli stessi dal legislatore; Ritenuto che, essendo stati i lavori da realizzare gia' tutti affidati in appalto, possano essere applicate per le necessarie espropriazioni procedure analoghe a quelle previste dall'art. 25 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante "norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia", attribuendo alle imprese appaltatrici il compito di definire le procedure espropriative; Ritenuto inoltre di dovere regolamentare in modo compiuto ed organico la materia degli incarichi professionali rendendola conforme alla disciplina dettata dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21; Ravvisata altresi' la necessita' di approntare talune misure organizzative relative gli anzidetti uffici regionali, onde adeguarne struttura e funzionalita' alle esigenze particolari della materia da curare, analogamente a quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con i provvedimenti succitati; Ritenuto pertanto che, al fine di accrescere la funzionalita' dei suddetti uffici e di agevolare le opportune sinergie procedimentali, occorre approntare un adeguato supporto e collegamento informatico, utilizzando le procedure previste dall'art. 52 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21; Ritenuto infine di dover procedere alla nomina del segretario del comitato tecnico amministrativo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988, secondo quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, della citata ordinanza n. 142 del 23 novembre 1991, nonche' di rettificare la erronea disposizione contenuta nella stessa norma circa il compenso spettante al medesimo; Avvalendosi dei poteri conferiti dai citati articoli 3 e 4 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito in legge 28 marzo 1988, n. 99; Dispone: Art. 1. Su proposta degli uffici regionali preposti all'attuazione degli interventi di cui alla legge 28 marzo 1988, n. 99, e successive modificazioni, il comitato tecnico amministrativo, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988, esprimera' il proprio parere in relazione al piano delle attivita' connesse alle espropriazioni, che potranno essere demandate alle imprese appaltatrici, ai relativi costi nonche' alle modalita' di pagamento, adeguando, ove necessario, i relativi quadri economici dei lavori. Successivamente la segreteria generale curera' la predisposizione degli atti aggiuntivi ai contratti di appalto, che saranno stipulati tra il presidente della regione o da un funzionario dallo stesso delegato e le imprese interessate.