IL PRESIDENTE
  Visto  il  decreto-legge  1  febbraio 1988, n. 19, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99, che prevede all'art.
2 la realizzazione di  taluni  interventi,  ivi  indicati,  di  somma
urgenza  nel  territorio  delle  citta'  di  Palermo  e  Catania,  di
competenza del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da  svolgersi
con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4;
  Vista  l'ordinanza  n.  11/Pres.  del 1 marzo 1988 con la quale il
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  ha  attribuito  all'Ufficio
speciale  per  gli  interventi  straordinari gli adempimenti connessi
all'attuazione  degli  interventi  suddetti,  nonche'  le  successive
direttive ed ordinanze organizzative concernenti lo stesso ufficio;
  Vista  la  convenzione stipulata in data 8 aprile 1988 ed approvata
in pari data, con la quale il Presidente del Consiglio  dei  Ministri
ha  affidato,  in  regime di concessione, alla societa' Italispaca la
realizzazione degli interventi di cui alla normativa citata;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,  convertito
nella  legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state conferite
al presidente della regione siciliana, per un  triennio  a  decorrere
dal  2  febbraio 1991, le competenze per la realizzazione delle opere
previste  dalla  citata  normativa  aventi  la  necessaria  copertura
finanziaria  e  gia'  affidate  in appalto o per le quali siano state
avviate le procedure di gara, con le stesse modalita' disposte  dagli
articoli  3 e 4 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, citato, ed
e' stato altresi' disposto il subentro del Presidente  della  regione
al  Presidente  del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla
predetta data;
  Vista la propria ordinanza n. 142 del 23 novembre 1991, la quale ha
disposto  il  subentro  delle  strutture  organiche   della   regione
siciliana nella realizzazione dei suddetti interventi a decorrere dal
1  gennaio  1992,  data  nella  quale ha avuto termine l'avvalimento
dell'Ufficio speciale per gli interventi straordinari  attribuiti  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, nonche' il rapporto con la
societa' concessionaria;
  Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza n.  142  del
23  novembre  1991,  che  ha  demandato  le  competenze gia' affidate
all'Ufficio speciale della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
all'ispettorato  regionale  tecnico  e alla segreteria generale della
presidenza rispettivamente per  gli  aspetti  tecnici  e  per  quelli
amministrativi;
  Considerato  che  occorre  dare  nuovo  impulso per una quanto piu'
possibile spedita realizzazione degli interventi in discorso,  atteso
il carattere di somma urgenza impresso agli stessi dal legislatore;
  Ritenuto  che,  essendo  stati  i  lavori  da realizzare gia' tutti
affidati in appalto,  possano  essere  applicate  per  le  necessarie
espropriazioni  procedure  analoghe  a  quelle  previste dall'art. 25
della legge regionale 29 aprile  1985,  n.  21,  recante  "norme  per
l'esecuzione  dei  lavori  pubblici  in  Sicilia",  attribuendo  alle
imprese  appaltatrici   il   compito   di   definire   le   procedure
espropriative;
  Ritenuto  inoltre  di  dovere  regolamentare  in  modo  compiuto ed
organico la materia degli incarichi professionali rendendola conforme
alla disciplina dettata dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
  Ravvisata  altresi'  la  necessita'  di  approntare  talune  misure
organizzative relative gli anzidetti uffici regionali, onde adeguarne
struttura  e funzionalita' alle esigenze particolari della materia da
curare, analogamente a quanto disposto dal Presidente  del  Consiglio
dei Ministri con i provvedimenti succitati;
  Ritenuto  pertanto  che, al fine di accrescere la funzionalita' dei
suddetti uffici e di agevolare le opportune sinergie  procedimentali,
occorre  approntare  un adeguato supporto e collegamento informatico,
utilizzando le procedure previste dall'art. 52 della legge  regionale
29 aprile 1985, n. 21;
  Ritenuto  infine  di dover procedere alla nomina del segretario del
comitato tecnico amministrativo istituito con decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri 25 agosto 1988, secondo quanto previsto
dall'art. 4, ultimo comma, della  citata  ordinanza  n.  142  del  23
novembre   1991,  nonche'  di  rettificare  la  erronea  disposizione
contenuta nella stessa norma circa il compenso spettante al medesimo;
  Avvalendosi dei poteri conferiti dai citati  articoli  3  e  4  del
decreto-legge  1  febbraio 1988, n. 19, convertito in legge 28 marzo
1988, n. 99;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Su proposta degli uffici regionali  preposti  all'attuazione  degli
interventi  di  cui  alla  legge  28  marzo 1988, n. 99, e successive
modificazioni, il  comitato  tecnico  amministrativo,  istituito  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988,
esprimera' il proprio parere in relazione al  piano  delle  attivita'
connesse  alle  espropriazioni,  che  potranno  essere demandate alle
imprese appaltatrici, ai relativi costi  nonche'  alle  modalita'  di
pagamento, adeguando, ove necessario, i relativi quadri economici dei
lavori.
  Successivamente  la  segreteria generale curera' la predisposizione
degli atti aggiuntivi ai contratti di appalto, che saranno  stipulati
tra  il  presidente  della  regione  o da un funzionario dallo stesso
delegato e le imprese interessate.