Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta o Vallee d'Aoste", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1989 e decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1989, propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste". Art. 1. Le denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" accompagnata o no dalle seguenti menzioni: "Muller Thurgau", "Gamay", "Pinot Nero o Pinot Noir", "Pinot Grigio o Pinot Gris", "Chardonnay", "Petite Arvine", "Pre'metta", "Fumin", "Petit Rouge", "Blanc de Morgex et de La Salle", "Chambave", "Nus", "Arnad- Montjovet", "Torrette", "Donnas", "Enfer d'Arvier", e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.