IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  118,  recante
attuazione   delle   direttive   n.  81/602/CEE,  n.  85/358/CEE,  n.
86/469/CEE, n. 88/146/CEE e numero 88/299/CEE relative al divieto  di
utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica e ad azione
tireostatica  nelle  produzioni  animali,  nonche'  alla  ricerca  di
residui negli animali e nelle carni;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 119, recante
attuazione delle  direttive  n.  81/851/CEE,  numero  81/852/CEE,  n.
87/20/CEE, n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Considerato  che  ai  sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n.
118 il Ministro della sanita' ha facolta' di  adottare,  con  proprio
decreto, il modello della dichiarazione del titolare dell'allevamento
di origine prevista per gli animali introdotti nei macelli pubblici e
privati a scopo di macellazione;
  Ritenuto  necessario  ed  urgente  adottare tale modello ai fini di
uniformare i comportamenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  dichiarazione  del  titolare,  o  di   un   suo   delegato,
dell'allevamento  di  origine  degli  animali  introdotti nei macelli
pubblici e privati a scopo di macellazione di  cui  all'art.  14  del
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 118, deve essere costituita
da un unico foglio ed essere conforme al modello allegato al presente
decreto.  Tale  dichiarazione  deve  essere  compilata  seguendo   le
istruzioni riportate nei comma successivi.
  2.  Il  codice di allevamento e' obbligatorio per la specie suina e
deve essere conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro della
sanita'  18  ottobre  1991,  n.  427,  recante  regolamento  per   la
profilassi della peste suina classica.
  3.  Nel  caso  dell'invio  al  macello di pollame appartenente allo
stesso gruppo mediante piu' carichi, ciascuno di questi  puo'  essere
accompagnato  da  una  fotocopia  del  modello  di cui al comma primo
vidimato dal veterinario ufficiale che rilascia il  certificato  ante
mortem previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno
1992,  n.  503. Gli animali devono essere avviati al macello entro le
24 ore dal momento di detta vidimazione.
  4. Quando gli animali destinati al macello  passano  attraverso  un
mercato  o  subiscono  un  passaggio  di compravendita intermedio che
modifichi la consistenza del gruppo di  origine,  ogni  frazione  del
gruppo  continua  ad essere scortata dalla dichiarazione del titolare
dell'allevamento di origine o da una sua copia dello  stesso  firmata
oppure  vidimata  dal veterinario ufficiale dell'unita' sanitaria lo-
cale.
  5. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' obbligatoria  per  gli
animali  provenienti dall'estero macellati entro le 72 ore dalla loro
introduzione sul territorio nazionale.
  6. Per gli animali provenienti dall'estero non macellati  entro  le
72   ore   dalla  loro  introduzione  sul  territorio  nazionale,  la
dichiarazione di cui al  comma  1  dovra'  essere  riferita  solo  al
periodo  di  effettiva  presenza  degli animali stessi sul territorio
nazionale.