IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, recante attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e numero 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonche' alla ricerca di residui negli animali e nelle carni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, numero 81/852/CEE, n. 87/20/CEE, n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari; Considerato che ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 118 il Ministro della sanita' ha facolta' di adottare, con proprio decreto, il modello della dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine prevista per gli animali introdotti nei macelli pubblici e privati a scopo di macellazione; Ritenuto necessario ed urgente adottare tale modello ai fini di uniformare i comportamenti; Decreta: Art. 1. 1. La dichiarazione del titolare, o di un suo delegato, dell'allevamento di origine degli animali introdotti nei macelli pubblici e privati a scopo di macellazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, deve essere costituita da un unico foglio ed essere conforme al modello allegato al presente decreto. Tale dichiarazione deve essere compilata seguendo le istruzioni riportate nei comma successivi. 2. Il codice di allevamento e' obbligatorio per la specie suina e deve essere conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro della sanita' 18 ottobre 1991, n. 427, recante regolamento per la profilassi della peste suina classica. 3. Nel caso dell'invio al macello di pollame appartenente allo stesso gruppo mediante piu' carichi, ciascuno di questi puo' essere accompagnato da una fotocopia del modello di cui al comma primo vidimato dal veterinario ufficiale che rilascia il certificato ante mortem previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1992, n. 503. Gli animali devono essere avviati al macello entro le 24 ore dal momento di detta vidimazione. 4. Quando gli animali destinati al macello passano attraverso un mercato o subiscono un passaggio di compravendita intermedio che modifichi la consistenza del gruppo di origine, ogni frazione del gruppo continua ad essere scortata dalla dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine o da una sua copia dello stesso firmata oppure vidimata dal veterinario ufficiale dell'unita' sanitaria lo- cale. 5. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' obbligatoria per gli animali provenienti dall'estero macellati entro le 72 ore dalla loro introduzione sul territorio nazionale. 6. Per gli animali provenienti dall'estero non macellati entro le 72 ore dalla loro introduzione sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui al comma 1 dovra' essere riferita solo al periodo di effettiva presenza degli animali stessi sul territorio nazionale.