IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119: "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, numero 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari", in particolare l'art. 37, comma 3; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118: "Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, numero 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e numero 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonche' alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche"; Ritenuto di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 119/1992 per alcune sostanze che possono determinare rischio per gli animali ed i consumatori; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il modello di ricetta medico-veterinaria per la prescrizione dei medicinali di cui all'allegato al presente decreto, composto di fogli sovrapposti, autocopianti di cui: la matrice colorata in bianco riporta la dicitura: "Matrice per il medico veterinario"; la seconda copia, colorata in giallo riporta la dicitura "Copia per l'utilizzatore finale"; la terza copia, colorata in azzurro riporta la dicitura "Copia destinata alla U.S.L. competente per territorio, dove ha sede l'utilizzatore finale"; la quarta copia, colorata in rosa riporta la dicitura "Copia per il farmacista".