IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:
"Attuazione  delle  direttive  n.  81/851/CEE,  numero 81/852/CEE, n.
87/20/CEE e n. 90/676/CEE  relative  ai  medicinali  veterinari",  in
particolare l'art. 37, comma 3;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118:
"Attuazione  delle  direttive  n.  81/602/CEE,  numero 85/358/CEE, n.
86/469/CEE, n. 88/146/CEE e numero 88/299/CEE relative al divieto  di
utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica e ad azione
tireostatica  nelle  produzioni  animali,  nonche'  alla  ricerca  di
residui negli animali e nelle carni fresche";
  Ritenuto  di  avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
4, del decreto  legislativo  n.  119/1992  per  alcune  sostanze  che
possono determinare rischio per gli animali ed i consumatori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato  il  modello di ricetta medico-veterinaria per la
prescrizione dei medicinali di cui all'allegato al presente  decreto,
composto di fogli sovrapposti, autocopianti di cui:
   la matrice colorata in bianco riporta la dicitura: "Matrice per il
medico veterinario";
   la  seconda  copia,  colorata in giallo riporta la dicitura "Copia
per l'utilizzatore finale";
   la terza copia, colorata in azzurro  riporta  la  dicitura  "Copia
destinata  alla  U.S.L.  competente  per  territorio,  dove  ha  sede
l'utilizzatore finale";
   la quarta copia, colorata in rosa riporta la dicitura  "Copia  per
il farmacista".