IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito nella legge 21 marzo 1991, n. 97, con il quale, al fine di garantire il finanziamento degli ulteriori oneri, pari a lire 440 miliardi per l'anno 1991, derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano, per i servizi di trasporto pubblico di propria competenza, nonche' le aziende per i servizi di trasporto ferroviario ed automobilistico di competenza statale, sono state autorizzate a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1991, mutui quindicennali - secondo procedure e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro del Tesoro - d'importo non superiore a quello risultante dalla ripartizione, secondo i criteri di cui all'art. 1 della disposizione di legge innanzi citata, del suddetto finanziamento di lire 440 miliardi, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato; Considerato che occorre emanare il previsto decreto per stabilire le procedure ed i criteri per la contrazione dei mutui di cui sopra; Decreta: Art. 1. 1. Le operazioni di mutuo di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito nella legge 21 marzo 1992, n. 97, possono essere attivate con qualsiasi ente creditizio iscritto all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme di legge statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne disciplinano l'operativita'.