IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito
nella  legge 21 marzo 1991, n. 97, con il quale, al fine di garantire
il finanziamento degli ulteriori oneri, pari a lire 440 miliardi  per
l'anno   1991,   derivanti   dall'applicazione  del  nuovo  contratto
nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, le regioni le province
autonome di Trento e Bolzano, per i servizi di trasporto pubblico  di
propria  competenza,  nonche'  le  aziende per i servizi di trasporto
ferroviario ed automobilistico  di  competenza  statale,  sono  state
autorizzate  a  contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1991, mutui
quindicennali - secondo procedure e criteri da stabilirsi con decreto
del Ministro del Tesoro - d'importo non superiore a quello risultante
dalla ripartizione,  secondo  i  criteri  di  cui  all'art.  1  della
disposizione  di  legge innanzi citata, del suddetto finanziamento di
lire  440  miliardi,  con  onere  di  ammortamento  per  capitale  ed
interessi a carico del bilancio dello Stato;
  Considerato  che  occorre emanare il previsto decreto per stabilire
le procedure ed i criteri per la contrazione dei mutui di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le operazioni di mutuo di cui all'art. 2  del  decreto-legge  23
gennaio  1991,  n.  24,  convertito nella legge 21 marzo 1992, n. 97,
possono  essere  attivate  con  qualsiasi  ente  creditizio  iscritto
all'albo  di cui all'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle
norme di legge statutarie e delle  istruzioni  di  vigilanza  che  ne
disciplinano l'operativita'.