IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556; Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1992, con cui sono stati approvati i progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sardegna; Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della citata legge 30 dicembre 1988, n. 556, la regione e' tenuta a stipulare gli atti di concessione aventi ad oggetto la realizzazione di progetti approvati, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dei progetti; Considerato che la regione Sardegna ha fatto presente l'impossibilita' di procedere agli adempimenti di cui sopra a causa di insorte difficolta' amministrative; Ritenuto che le motivazioni addotte dalla regione appaiono meritevoli di considerazione in quanto il termine di cui al richiamato art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 556, non appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione, alla luce dei motivi sopracitati; Ritenuto che nella situazione cosi' delineatasi non esistono le condizioni per esercitare legittimamente la facolta' di revoca dei finanziamenti gia' concessi; Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto; Decreta: Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto- legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, la regione Sardegna provvedera' alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini indicati nel decreto citato nelle premesse. Roma, 3 aprile 1992 Il Ministro: TOGNOLI