Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale Al presidente della giunta provinciale di Bolzano Al presidente della giunta provinciale di Trento Alla Federazione nazionale ordine dei medici veterinari Alla F.O.F.I. - Federazione ordini farmacisti italiani Alla Vetindustria Alla Confapi All'ASSICC - Associazione italiana del commercio chimico All'AISA Alla Federchimica - Assosalute Assobiomedica All'ASSALZOO All'A.D.F. - Associazione distributori farmaceutici All'A.I.A. - Associazione italiana allevatori All'As.Co.Far.Ve. - Associazione nazionale grossisti farmaci veterinari Alla SCIVAC e, per conoscenza: Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario del Governo nella regione Sardegna Al commissario del Governo nella regione Sicilia Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanita' Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione italiana aziende municipalizzate, centrali del latte, annonarie e farmaceutiche Alla Federfarma A seguito della pubblicazione della circolare indicata in oggetto, questo Ministero ritiene utile portare a conoscenza di tutti gli interessati, le seguenti correzioni ed integrazioni: 1) parte D - punto 3, art. 31, comma 5, lettera b), seconda riga, cancellare le parole: " ..al comma 4 dell'art. 32 e ..". 2) parte D - punto 3, art. 31, comma 5, inserire la lettera c), che recita come segue: "Per quanto riguarda la registrazione del n. di lotto e della data di scadenza di cui all'art. 31, comma 5, lettera c), e dell'art. 32, comma 4, si precisa che essa sara' possibile quando i medicinali veterinari consentiranno la lettura informatica di tali dati mediante appositi codici di lettura automatica"; 3) parte D - punto 4, art. 32, comma 2, 3 capoverso, sostituire la frase: "Tale farmacista dovra' essere o titolare o dipendente del richiedente l'autorizzazione" con la frase: "Tale farmacista deve essere presente nell'orario di apertura per le consegne di medicinali veterinari"; 4) parte D - punto 5, art. 32, comma 3: eliminare il secondo capoverso; 5) Parte D - punto 7, art. 34, comma 1, lettera c), sostituire la frase: "Si precisa che il medico veterinario responsabile, non puo' essere dipendente o comunque avere alcun rapporto sia diretto che indiretto con produttori di medicinali veterinari o di mangimi medicati o di grossisti di medicinali veterinari" con la frase: "Per quanto riguarda il medico veterinario responsabile, si richiama il disposto dell'art. 170 del testo unico delle leggi sanitarie pubblicato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 6) parte D - punto 8 art. 35, III capoverso: integrare la frase: "A tal proposito si applicano le norme di registrazione di cui agli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo" con la frase: "E inoltre si richiama il disposto dell'art. 173 del testo unico delle leggi sanitarie pubblicato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che vieta il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni di medicinali". Il Ministro: DE LORENZO