Alle regioni ed alle province
autonome di Trento e Bolzano
Ai commissari di Governo presso le regioni ordinarie e a statuto
speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano
All'Istituto di incremento ippico di Catania
All'Istituto di incremento ippico di Ozieri (Sassari)
All'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia
All'Istituto di incremento ippico di
S. Maria Capua Vetere
All'Istituto di incremento ippico
di Pisa
All'Istituto di incremento ippico
di Ferrara
All'Istituto di incremento ippico
di Crema
All'Associazione nazionale
allevatori cavallo puro sangue
All'associazione nazionale
allevatori cavallo trottatore
Al Ministero della sanita' -
Direzione generale servizi
veterinari
All'Unione nazionale incremento
razze equine (U.N.I.R.E.)
Al Jockey Club italiano
All'Ente nazionale per le corse al
trotto (E.N.C.A.P.)
Alla Societa' degli Steeple Chases
d'Italia
All'Ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.)
Alla Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.)
All'Associazione italiana allevatori (A.I.A.)
All'Associazione nazionale allevatori cavallo agricolo italiano da
tiro pesante rapido
All'Associazione regionale cavallo avelignese
All'Associazione nazionale allevatori asino di Martina Franca e del
cavallo delle Murge
All'Associazione provinciale degli allevatori - Ufficio per il
cavallo bardigiano
Alla Confederazione generale agricoltura italiana
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana coltivatori
1. Premessa.
1.1. La recente legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla "Disciplina
della riproduzione animale" compresa quella equina ha inteso dettare
norme organiche su tutta la materia.
Questa Amministrazione ai sensi dell'art. 8 della citata legge ha
ultimato la predisposizione di apposito regolamento di esecuzione che
verra' quanto prima formalizzato e reso operativo relativamente a:
a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e
degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonche' di requisiti
sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad
operare nelle stesse stazioni ed impianti;
b) i requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e
distribuzione del materiale di riproduzione e ovuli ed embrioni;
c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-
elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;
d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione dei
riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonche' di
ovuli ed embrioni.
1.2. Comunque il citato provvedimento legislativo all'art. 5
stabilisce che i soggetti maschi per essere ritenuti idonei alla
riproduzione debbono soddisfare, salvo altro, le seguenti condizioni
essenziali:
a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico di cui
all'art. 3 nonche', nel caso di cavalli di razza purosangue inglese e
trottatore, essere iscritti oltre che al libro genealogico anche
all'apposito repertorio degli stalloni previsto al comma 3 del
medesimo articolo;
b) per inseminazione artificiale: i cavalli di razza purosangue
inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico,
all'apposito repertorio stalloni, nonche' possedere i requisiti per
essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi
del citato art. 3, comma 3.
I requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali nonche' le
modalita' per l'inserimento degli stalloni nel repertorio
sopramenzionato verranno fissati con decreto di questo Ministero
subito dopo l'emanazione del gia' evidenziato regolamento di
esecuzione della legge n. 30/91.
1.3. In ogni caso, fino all'entrata in vigore dei suddetti
provvedimenti, la materia relativa all'istituzione delle stazioni di
fecondazione ed all'approvazione degli stalloni purosangue inglese e
trottatore continuera' ad essere regolamentata secondo le
disposizioni previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante
norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina. Come e'
noto, detta legge n. 127/63 demanda a questa Amministrazione, previo
parere di una commissione nazionale, istituita presso questo
Ministero, il rilascio delle autorizzazioni all'istituzione di
stazioni di fecondazione e di approvazione dei cavalli di purosangue
inglese e trottatore.
Alla luce di quanto sopraesposto, con la presente circolare si
intende pertanto fornire precisazioni sulle modalita' da seguire, da
parte degli interessati, per la presentazione delle domande intese ad
ottenere l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina
(triennio 1993-95) e per l'approvazione alla fecondazione dei cavalli
di razza purosangue inglese e trottatore, per la campagna di
fecondazione 1993.
2. Domande intese ad ottenere il rilascio o il rinnovo
dell'autorizzazione per il triennio 1993-95 a gestire stazioni di
fecondazione pubbliche e private con stalloni di razza purosangue
inglese e trottatore.
2.1. Le domande, redatte in carta legale, devono essere inoltrate,
a mezzo di raccomandata o consegnate a mano, al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione
agricola - Divisione II - Produzioni animali - Via XX Settembre n. 20
- Roma, entro e non oltre il 15 agosto 1992; al fine del rispetto del
termine fara' fede la data del timbro postale e per le domande
consegnate a mano la data del protocollo ministeriale.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo
(allegato 1), gli interessati devono indicare:
a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se
trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalita'
complete del legale rappresentante);
b) codice fiscale o partita IVA del richiedente;
c) localita' dove funzionera' la stazione di fecondazione;
d) numero e razza dei cavalli che si intendono destinare alla
riproduzione.
2.2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) scheda informativa relativa alla domanda in argomento (allegato
2);
2) certificato comprovante il titolo di studio del richiedente
(comunque non inferiore alla scuola media di primo grado);
3) certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della
stazione di fecondazione rilasciato dal veterinario della U.S.L.
competente;
4) relazione tecnica sulle infrastrutture ed attrezzature della
istituenda stazione di fecondazione secondo lo schema di cui
all'allegato 3;
5) ricevute dell'avvenuto versamento della quota prevista per le
spese della Commissione nazionale approvazione stalloni nonche' della
tassa di concessione governativa (cosi' come previsto al successivo
punto 5. Versamenti);
6) ai sensi della vigente normativa in materia antimafia ed in
particolare della legge 19 marzo 1990, n. 55, dovranno altresi'
essere allegati alla domanda i seguenti documenti rilasciati in carta
semplice:
a) certificato di residenza, di data non inferiore a 10 giorni
dalla data di presentazione della domanda;
b) stato di famiglia, di data non inferiore a 10 giorni dalla
data di presentazione della domanda.
Tali documenti devono essere riferiti al privato richiedente o
legale rappresentante se trattasi d'impresa individuale. Se trattasi
invece di societa', la menzionata certificazione e' richiesta nei
confronti della stessa societa'; in particolare:
se trattasi di societa' di capitale o societa' di cooperative i
documenti sono richiesti con riferimento all'amministratore delegato
ed al legale rappresentante;
se trattasi di societa' in nome collettivo i documenti sono
richiesti con riferimento a tutti i soci;
se trattasi di societa' in accomandita semplice i documenti sono
richiesti con riferimento ai soci accomandatari;
se trattasi di consorzi i documenti sono richiesti con riferimento
a chi ne ha la rappresentanza ed agli imprenditori o alle societa'
consorziate;
se trattasi di societa' di cui all'art. 2506 del codice civile i
certificati sono richiesti nei confronti di coloro che rappresentano
stabilmente la societa' nel territorio dello Stato.
In caso di rinnovo non sono richiesti i documenti ai punti 2) e 4).
Si fa presente che la suddetta documentazione e' normalmente
richiesta una sola volta prima del rilascio dell'autorizzazione di
validita' triennale.
2.3. Si sottolinea l'importanza della compilazione, in ogni sua
parte, della indicata scheda informativa (allegato 2) predisposta da
questa Amministrazione, necessaria per una corretta istruttoria delle
domande ed indirizzata ad una sollecita evasione delle stesse.
Si fa comunque presente che il mancato invio o la incompleta
compilazione di tale documento puo' comportare il rigetto della
domanda medesima.
Infine si evidenzia la necessita' che, per gli stalloni destinati
alla riproduzione, siano state gia' individuate, dagli enti preposti,
le rispettive formule eritrocitarie.
2.4. Modificazione gestore stazione di fecondazione.
Si precisa, inoltre, che qualora successivamente alla presentazione
dei richiesti documenti, e nel corso del triennio, si verificassero
mutamenti nelle persone fisiche del legale rappresentante,
dell'amministratore o degli altri soggetti sopra specificati, dovra'
essere data tempestiva comunicazione a questo Ministero allegando le
certificazioni sopramenzionate per le persone fisiche subentrate
nonche' l'attestazione o la quietanza del versamento previsto al
successivo punto 5. Versamenti.
3. Domande intese ad ottenere l'approvazione alla fecondazione
pubblica e privata per l'anno 1993 di cavalli di razza purosangue
inglese e trottatore.
3.1. Le domande, redatte in carta legale, devono essere inoltrate,
a mezzo raccomandata o consegnata a mano al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione
agricola - Divisione II - Produzioni animali - Via XX Settembre, 20 -
00187 Roma, entro e non oltre il 15 settembre 1992, quelle relative
alle visite ordinarie, ed entro il 31 dicembre 1992 quelle relative
alle visite straordinarie; al fine del rispetto del termine fara'
fede la data del timbro postale e per le domande consegnate a mano la
data del protocollo ministeriale.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo
(allegato 4), gli interessati devono indicare:
a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del proprietario o
possessore degli stalloni (se trattasi di persona giuridica devono
essere indicate le generalita' complete del legale rappresentante);
b) codice fiscale o partita IVA del proprietario o del possessore
dello stallone;
c) nome dei singoli stalloni per i quali si richiede
l'approvazione.
3.2. Alla domanda devono essere allegati, per ciascuno degli
stalloni per i quali si chiede l'approvazione, i seguenti documenti:
1) scheda informativa relativa alla domanda in argomento (allegato
5);
2) copia fotostatica del certificato genealogico o di origine del
soggetto;
3) certificato sanitario, rilasciato dal veterinario dell'unita'
sanitaria locale (USL) competente per territorio, comprovante sia la
sanita' che l'avvenuta prova diagnostica della Malleina ed il
relativo esito;
4) attestazione del c/c postale o quietanza dell'avvenuto
versamento della quota prevista per le spese della Commissione
nazionale approvazione stalloni (cosi' come previsto al successivo
punto 5. Versamenti);
5) performances della carriera sportiva dello stallone.
Si precisa che il mancato invio o la incompleta compilazione della
suddetta scheda informativa (allegato 5) cosi' come domande inoltrate
da persone diverse dal proprietario o dal possessore dello stallone
comportera' il rigetto della domanda medesima.
3.3. Qualora la domanda sia intesa ad ottenere la approvazione di
stalloni trottatori alla inseminazione strumentale (con materiale
seminale fresco) per l'anno 1993, la stessa deve essere inoltrata con
i relativi allegati, entro e non oltre il 30 settembre 1992, tramite
l'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (A.N.A.C.T.)
con sede in Roma, viale del Policlinico n. 131, la quale provvedera'
a farle pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro
e non oltre il 30 ottobre 1992, con il proprio parere in merito.
Al riguardo si applicano le disposizioni gia' previste nella
circolare n. 12502 del 21 settembre 1983 relative alla inseminazione
strumentale per la specie equina.
3.4. Raduni di visita.
Si ricorda infine che i cavalli da sottoporre a visita debbono
essere presentati alla Commissione, nelle localita' indicate dal
calendario di visita, accompagnati da:
a) libretto segnaletico o certificato di origine;
b) certificato di coggin-test e certificati di vaccinazione anti-
influenzale rilasciati dalle autorita' sanitarie competenti.
3.5. Si precisa che anche per i cavalli stalloni di proprieta' di
enti pubblici e' necessaria l'autorizzazione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, a seguito di visita della
Commissione nazionale stalloni.
Si fa presente infine che i cavalli stalloni purosangue inglese e
trottatore approvati da questo Ministero, su parere sempre della
Commissione nazionale, possono essere utilizzati per la fecondazione
di fattrici di razze diverse fermo restando che i puledri nati
possono essere registrati nel libro genealogico di competenza nel
rispetto delle norme stabilite per i rispettivi libri.
4. Rilascio attestati.
Per quanto concerne gli attestati di approvazione alla
fecondazione, si richiamano le disposizioni normative di cui all'art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n.
1618, recante norme per la esecuzione della innanzi citata legge n.
127/63, che sanciscono la predisposizione da parte di questa
Amministrazione di appositi modelli sui quali dovranno essere redatti
gli attestati medesimi.
Sempre ai fini della richiamata unicita' di indirizzo selettivo
nazionale e' indispensabile che tutte le funzioni amministrative
(rilascio dei bollettari di accoppiamento, conservazione delle
matrici) siano mantenute a livello nazionale e pertanto gli attestati
di approvazione alla fecondazione saranno inviati alle rispettive
associazioni nazionali allevatori di categoria, le quali
provvederanno a trasmetterli ai gestori delle stazioni di
fecondazione interessati, unitamente al bollettario contenente i
certificati di accoppiamento ed al registro di monta modello A/ bis.
Il bollettario dovra' essere restituito alle predette associazioni
entro il 30 settembre 1993. Il registro di monta A/ bis, completato
dall'esito della fecondazione ottenuta, sara' restituito alle stesse
associazioni entro il 30 settembre 1994.
I suddetti documenti (bollettari e mod. A/ bis) restano comunque a
disposizione di questo Ministero che potra' in qualsiasi momento
procedere a verifiche ed ispezioni.
5. Versamenti.
5.1. Come in precedenza indicato gli interessati devono allegare
alla domanda di autorizzazione l'attestazione o le quietanze dei
versamenti effettuati.
Si ricorda che detti versamenti riguardano:
1) quota spese relative al funzionamento della Commissione
nazionale approvazione stalloni;
2) tassa di concessione governativa per il rilascio
dell'autorizzazione per l'esercizio di una stazione di fecondazione
equina.
Per quanto attiene l'ammontare delle quote di rimborso spese rela-
tive della Commissione nazionale approvazione stalloni esse sono de-
terminate dal decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 9728 e
precisamente:
a) L. 85.000 (da allegare alla domanda entro il 15 agosto 1992)
per il rilascio dell'autorizzazione a gestire una stazione di
fecondazione equina pubblica e privata. Tale quota non e' dovuta dai
richiedenti il rinnovo sempre che cio' non comporti ulteriori
sopralluoghi ed accertamenti (spostamento ubicazione, ampliamento,
ecc., della stazione). In ogni caso e' sempre dovuta la quota
rimborso spese quando o sia cambiata la ragione sociale od il
nominativo del richiedente;
b) L. 85.000 per ciascun cavallo, per le richieste di visita
ordinaria da effettuarsi a mezzo raduni (da allegare alla domanda
entro il 15 settembre 1992);
c) L. 500.000 per ciascun cavallo, per le richieste di visita
straordinaria da effettuarsi a mezzo raduni (da allegare alla domanda
presentata dal 16 settembre 1992 al 31 dicembre 1992).
Inoltre, solo per casi eccezionali, da valutare singolarmente da
parte di questa Amministrazione, e' prevista la possibilita' di
visita straordinaria a domicilio. In tali casi si provvedera' ad
addebitare al richiedente oltre la prevista quota i costi delle altre
spese necessarie (missione, viaggio e soggiorno dei componenti la
Commissione).
5.2. Tali quote devono essere versate dagli interessati
direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato con l'imputazione
al cap. 3590 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste" oppure, tramite c/c postale
intestato alla medesima tesoreria provinciale, "Cap. 3590 - Entrate
eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste"; in entrambe le modalita' di versamento: e' necessario
indicare la causale del versamento "nome o nomi degli stalloni"
oppure "stazione fecondazione equina" a cui il versamento si
riferisce.
Per quanto concerne invece la tassa di concessione governativa
relativa al rilascio o al rinnovo della autorizzazione per la
gestione della stazione di fecondazione sia pubblica che privata,
l'ammontare di detta tassa, fissata dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni -
Tariffa 19 a), e', attualmente, pari a L. 1.137.000 in virtu' degli
aumenti stabiliti dalla legge 22 giugno 1991, n. 230, con effetto dal
1 gennaio 1992.
Tale somma deve essere versata dagli interessati esclusivamente
mediante c/c postale n. 8003 prestampato, disponibile presso gli
Uffici PP.TT., intestato all'ufficio del registro - Tasse concessioni
governative di Roma, recante sul retro la motivazione del versamento
"Tassa concessione governativa per autorizzazione alla gestione di
stazioni di monta equina".
Mentre si resta in attesa di cortese riscontro, si invitano gli
organismi in indirizzo a voler dare alla presente circolare la
massima diffusione tra gli operatori del settore.
Il Ministro: GORIA