LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e le successive modificazioni; Visto il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 147 del 26 giugno 1989 e le successive modificazioni; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 207, recante modifiche alla disciplina delle azioni delle societa' cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione; Visto l'art. 5 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, recante la disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli che dispone l'adozione di apposito regolamento riguardante, tra l'altro, l'oggetto e le modalita' di emissione dei pareri degli organi locali di borsa previsti per l'ammissione alla quotazione dei titoli; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni e integrazioni, anche in esecuzione del disposto dell'art. 5 della legge n. 149/1992 soprarichiamata, al predetto regolamento; Delibera: Il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e successive modificazioni e' modificato ed integrato come segue: L'art. 6 e' cosi' integrato: "7. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, le azioni delle Banche popolari possono essere ammesse a condizione che lo Statuto della banca preveda che le emissioni ordinarie di nuove azioni, de- liberate dal Consiglio di amministrazione ed effettuate sulla base del prezzo fissato dallo stesso Consiglio, siano riservate all'ingresso di nuovi soci e si realizzino con l'assegnazione di una sola azione.". L'art. 8 e la relativa rubrica sono cosi' modificati: "Art. 8 (Ammissione alla quotazione ufficiale di buoni di acquisto o di sottoscrizione e di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione emessi da soggetti le cui obbligazioni ordinarie sono quotate di diritto). - 1. Per l'ammissione di buoni di acquisto o di sottoscrizione e di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione emessi da soggetti le cui obbligazioni ordinarie sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale presso le borse nazionali, non si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 6.". L'art. 10 e' cosi' modificato: "1. Per l'ammissione di titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti pubblici esercenti l'attivita' bancaria e di titoli azionari di Banche popolari, si applicano le disposizioni del precedente articolo 9, fatta eccezione del terzo comma.". L'art. 19 e' cosi' integrato: "8. La Commissione richiede agli Organi locali di borsa competenti un parere sulla sussistenza dei requisiti dell'emittente, verificata anche sulla base di elementi informativi rilevabili in sede locale. Gli organi suddetti esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta.". L'art. 19- bis, comma primo, ultimo capoverso, e' cosi' modificato: "possono chiedere altresi' che la Commissione deliberi l'ammissione di titoli contestualmente al nulla-osta alla pubblicazione del prospetto relativo all'offerta al pubblico.". L'art. 19- bis, comma terzo, e' cosi' modificato: "3. L'ammissione a quotazione si perfeziona quando la sufficiente diffusione dei titoli tra il pubblico sia realizzata entro novanta giorni dalla delibera di cui al primo comma. L'inizio delle negoziazioni, subordinato all'accertamento della sufficiente diffusione dei titoli, puo' essere stabilito anche con provvedimento urgente del Presidente ai sensi dell'articolo 7, secondo comma del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138.". L'allegato A, tav. 1, lettera a), e' cosi' integrato: " a) copia della delibera dell'assemblea della societa' o, nel caso di enti e di emittenti esteri, della delibera del diverso organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione. Per le societa' o enti con titoli ammessi alle negoziazioni presso il mercato ristretto, copia della delibera del consiglio di amministrazione che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione. La copia delle suddette delibere deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente.". L'allegato A, tav. 1, ultima parte, terzo capoverso, e' cosi' modificato: "non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi titoli ammessi devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione.". Gli organi locali di borsa daranno la piu' ampia pubblicita' alla presente delibera anche mediante affissione nell'apposito albo. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 16 giugno 1992 Il presidente: BERLANDA