IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sui
redditi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione;
  Vista l'ordinanza del 21 dicembre 1990 (n. 2057/FPC)  del  Ministro
per  il  coordinamento della protezione civile, con la quale e' stata
disposta, tra l'altro, la sospensione dei termini  di  versamento  in
materia  di imposte dirette, dovute anche in qualita' di sostituto di
imposta, a favore  di  soggetti  aventi,  da  data  anteriore  al  13
dicembre 1990, il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione
nei  comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 dicembre
1990, individuati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  15  gennaio  1991,  nonche'  a favore dei soggetti che
svolgono  negli  stessi  comuni  la   loro   attivita'   industriale,
commerciale,  artigiana  ed  agricola,  ancorche'  residenti altrove,
limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attivita' stesse;
  Viste  le  ordinanze  del  Ministro  per  il  coordinamento   della
protezione  civile del 27 giugno 1991 (n. 2145/FPC) e del 27 dicembre
1991  (n.  2198/FPC)  le  quali  hanno,  tra  l'altro,  prorogato  la
sospensione  dei termini di versamento in materia di imposte dirette,
prevista dalla citata ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990;
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della citata ordinanza  del
27  dicembre  1991,  il  quale stabilisce che il recupero delle somme
dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni  deve
avvenire  mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di
interessi e  altri  oneri,  dalla  data  anteriore  al  secondo  mese
successivo alla scadenza delle sospensioni medesime;
  Ritenuta  la necessita' di disciplinare i termini e le modalita' di
pagamento delle ritenute alla fonte oggetto della sospensione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I soggetti  che  usufruiscono  delle  sospensioni  dei  termini  di
pagamento  disposti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento
della protezione civile del 21 dicembre 1990 (n.  2057/FPC),  del  27
giugno 1991 (n. 2145/FPC) e del 27 dicembre 1991 (n. 2198/FPC) devono
corrispondere  le ritenute alla fonte non versate, senza applicazione
di interessi e altri oneri.
  Le ritenute alla fonte non versate nel periodo dal 13 dicembre 1990
al 30 giugno 1992 devono essere ripartite  in  dodici  rate  mensili,
scadenti  ciascuno  tra  il  1  e il 15 di ciascun mese, a partire da
luglio 1992, separando quelle operate negli anni 1990, 1991  e  1992,
con i seguenti criteri:
   tutte  le  ritenute  alla fonte operate nel 1990 e non versate per
effetto della  sospensione  vanno  corrisposte  cumulativamente  come
prima rata;
   tutte  le  ritenute  alla fonte operate nel 1991 e non versate per
effetto della sospensione vanno ripartite in  sette  rate  di  uguale
importo,  da  corrispondere  in  ciascuno  dei  mesi da agosto 1992 a
febbraio 1993;
   tutte  le  ritenute  alla fonte operate dal 1 gennaio al 31 maggio
1992, ivi comprese quelle per le quali il termine di pagamento  scade
entro  il  30 giugno 1992, non versate per effetto della sospensione,
vanno ripartite in quattro rate di uguale importo,  da  corrispondere
in ciascuno dei mesi da marzo a giugno 1993.