IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione; Vista l'ordinanza del 21 dicembre 1990 (n. 2057/FPC) del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con la quale e' stata disposta, tra l'altro, la sospensione dei termini di versamento in materia di imposte dirette, dovute anche in qualita' di sostituto di imposta, a favore di soggetti aventi, da data anteriore al 13 dicembre 1990, il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991, nonche' a favore dei soggetti che svolgono negli stessi comuni la loro attivita' industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorche' residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attivita' stesse; Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27 giugno 1991 (n. 2145/FPC) e del 27 dicembre 1991 (n. 2198/FPC) le quali hanno, tra l'altro, prorogato la sospensione dei termini di versamento in materia di imposte dirette, prevista dalla citata ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della citata ordinanza del 27 dicembre 1991, il quale stabilisce che il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni deve avvenire mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi e altri oneri, dalla data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime; Ritenuta la necessita' di disciplinare i termini e le modalita' di pagamento delle ritenute alla fonte oggetto della sospensione; Decreta: Art. 1. I soggetti che usufruiscono delle sospensioni dei termini di pagamento disposti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 (n. 2057/FPC), del 27 giugno 1991 (n. 2145/FPC) e del 27 dicembre 1991 (n. 2198/FPC) devono corrispondere le ritenute alla fonte non versate, senza applicazione di interessi e altri oneri. Le ritenute alla fonte non versate nel periodo dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1992 devono essere ripartite in dodici rate mensili, scadenti ciascuno tra il 1 e il 15 di ciascun mese, a partire da luglio 1992, separando quelle operate negli anni 1990, 1991 e 1992, con i seguenti criteri: tutte le ritenute alla fonte operate nel 1990 e non versate per effetto della sospensione vanno corrisposte cumulativamente come prima rata; tutte le ritenute alla fonte operate nel 1991 e non versate per effetto della sospensione vanno ripartite in sette rate di uguale importo, da corrispondere in ciascuno dei mesi da agosto 1992 a febbraio 1993; tutte le ritenute alla fonte operate dal 1 gennaio al 31 maggio 1992, ivi comprese quelle per le quali il termine di pagamento scade entro il 30 giugno 1992, non versate per effetto della sospensione, vanno ripartite in quattro rate di uguale importo, da corrispondere in ciascuno dei mesi da marzo a giugno 1993.