A    tutte    le   amministrazioni
                                  pubbliche
  L'art. 9 della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  fa  obbligo  alle
amministrazioni  pubbliche,  a  partire  dal  1  luglio  1992, di non
autorizzare il ricorso al  lavoro  straordinario  qualora  non  siano
regolarmente  operanti  strumenti o procedure idonee all'accertamento
della effettiva durata della prestazione di lavoro.
  Lo scrivente Dipartimento, con circolari  numero  83203/18.10.3  in
data  13  dicembre  1991  (Gazzetta  Ufficiale n. 296 del 18 dicembre
1991) e n. 87420/18.10.3 in data 1 aprile 1992 (Gazzetta Ufficiale n.
82 del 7 aprile 1992) ha fornito chiarimenti ed indicazioni attuative
delle disposizioni recate dal citato art. 9 della legge n.  412/1991,
che  con  la  presente  si  confermano e si integrano in relazione ad
ulteriori  quesiti  nel   frattempo   proposti   da   amministrazioni
pubbliche.
  Al  riguardo,  si  premette  che  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica non competono in materia, potesta' autorizzatorie. Pertanto,
la  valutazione  sulla  congruita'  delle  scelte  dei   sistemi   di
rilevazione  dell'orario di lavoro e' compito esclusivo delle singole
amministrazioni, in relazione alle iniziative gia'  intraprese,  alla
struttura  esistente,  all'entita' numerica del personale dipendente,
alla normativa vigente per il comparto, a situazioni particolari (es.
imminente trasferimento di sede o ubicazione degli uffici in  palazzi
condominiali privati, ecc.  ..) e ad ogni altro parametro utile.
  Come  gia'  accennato nella citata circolare n. 87420, vanno tenute
particolarmente presenti le prescrizioni  contenute  nei  decreti  di
recepimento degli accordi di contratto e intercompartimentali, che in
taluni  casi  hanno  regolamentato  la materia, e non solo a fini del
computo del lavoro straordinario.
  Va pertanto contemperato il dettato della legge  n.  412/1991,  che
rileva  ai  soli  fini della corresponsione del lavoro straordinario,
con le precedenti circolari emanate  sull'argomento  dallo  scrivente
Dipartimento.
  Cio'  posto,  devesi sottolineare la necessita' di una preliminare,
corretta indagine sui costi (e benefici) derivanti dalla acquisizione
e dall'uso di sistemi automatizzati, per la rilevazione  degli  orari
di  lavoro,  al fine di valutare l'opportunita' di ricorrere a proce-
dure tradizionali di rilevazione.
  Generiche considerazioni, non  suffragate  da  elementi  oggettivi,
sull'opportunita'  o  necessita' di continuare ad avvalersi di proce-
dure tradizionali (come ad es. l'apposizione delle firme su fogli  di
presenza),  non si ritiene possano trovare giustificazione, a meno di
non vanificare il disposto della legge n. 412/1991.
  E' poi da non valutare positivamente  l'interpretazione  di  talune
amministrazioni  che vorrebbero considerare il termine definito dalla
legge in questione, puramente ordinatorio, eludendo in  tale  maniera
la perentorieta' delle disposizioni ivi contenute.
  Va  evidenziato  che  il  sufficiente  lasso  di  tempo di sei mesi
concesso  dalla  legge  per  adottare  sistemi  o  procedure   idonee
all'accertamento  dell'effettiva  durata della prestazione di lavoro,
non giustifica la posizione di talune amministrazioni che  richiedono
con  urgenza,  alla  scadenza  del termine suindicato, riscontro alle
scelte di adottare sistemi tradizionali di controllo (tra l'altro non
corredate da idonea documentazione).
  Si  ribadisce,  pertanto,  che  dal 1 luglio 1992 non potra' essere
autorizzato il ricorso a lavoro straordinario  nelle  amministrazioni
che abbiano eluso il disposto della legge n. 412/1991.
  Nel  caso  si  ravvisi  l'opportunita'  di  ricorrere  a  procedure
tradizionali  di  rilevazione,  dovranno  essere  attivate   adeguate
iniziative  per  assicurare  la massima affidabilita' ed oggettivita'
alla rilevazione in  parola,  rappresentando,  al  riguardo,  che  la
responsabilita'  dell'accertamento  ricade sui dirigenti delle unita'
organiche.
                                                 Il Ministro: GASPARI