A tutte le amministrazioni pubbliche L'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, fa obbligo alle amministrazioni pubbliche, a partire dal 1 luglio 1992, di non autorizzare il ricorso al lavoro straordinario qualora non siano regolarmente operanti strumenti o procedure idonee all'accertamento della effettiva durata della prestazione di lavoro. Lo scrivente Dipartimento, con circolari numero 83203/18.10.3 in data 13 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1991) e n. 87420/18.10.3 in data 1 aprile 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992) ha fornito chiarimenti ed indicazioni attuative delle disposizioni recate dal citato art. 9 della legge n. 412/1991, che con la presente si confermano e si integrano in relazione ad ulteriori quesiti nel frattempo proposti da amministrazioni pubbliche. Al riguardo, si premette che al Dipartimento della funzione pubblica non competono in materia, potesta' autorizzatorie. Pertanto, la valutazione sulla congruita' delle scelte dei sistemi di rilevazione dell'orario di lavoro e' compito esclusivo delle singole amministrazioni, in relazione alle iniziative gia' intraprese, alla struttura esistente, all'entita' numerica del personale dipendente, alla normativa vigente per il comparto, a situazioni particolari (es. imminente trasferimento di sede o ubicazione degli uffici in palazzi condominiali privati, ecc. ..) e ad ogni altro parametro utile. Come gia' accennato nella citata circolare n. 87420, vanno tenute particolarmente presenti le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento degli accordi di contratto e intercompartimentali, che in taluni casi hanno regolamentato la materia, e non solo a fini del computo del lavoro straordinario. Va pertanto contemperato il dettato della legge n. 412/1991, che rileva ai soli fini della corresponsione del lavoro straordinario, con le precedenti circolari emanate sull'argomento dallo scrivente Dipartimento. Cio' posto, devesi sottolineare la necessita' di una preliminare, corretta indagine sui costi (e benefici) derivanti dalla acquisizione e dall'uso di sistemi automatizzati, per la rilevazione degli orari di lavoro, al fine di valutare l'opportunita' di ricorrere a proce- dure tradizionali di rilevazione. Generiche considerazioni, non suffragate da elementi oggettivi, sull'opportunita' o necessita' di continuare ad avvalersi di proce- dure tradizionali (come ad es. l'apposizione delle firme su fogli di presenza), non si ritiene possano trovare giustificazione, a meno di non vanificare il disposto della legge n. 412/1991. E' poi da non valutare positivamente l'interpretazione di talune amministrazioni che vorrebbero considerare il termine definito dalla legge in questione, puramente ordinatorio, eludendo in tale maniera la perentorieta' delle disposizioni ivi contenute. Va evidenziato che il sufficiente lasso di tempo di sei mesi concesso dalla legge per adottare sistemi o procedure idonee all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, non giustifica la posizione di talune amministrazioni che richiedono con urgenza, alla scadenza del termine suindicato, riscontro alle scelte di adottare sistemi tradizionali di controllo (tra l'altro non corredate da idonea documentazione). Si ribadisce, pertanto, che dal 1 luglio 1992 non potra' essere autorizzato il ricorso a lavoro straordinario nelle amministrazioni che abbiano eluso il disposto della legge n. 412/1991. Nel caso si ravvisi l'opportunita' di ricorrere a procedure tradizionali di rilevazione, dovranno essere attivate adeguate iniziative per assicurare la massima affidabilita' ed oggettivita' alla rilevazione in parola, rappresentando, al riguardo, che la responsabilita' dell'accertamento ricade sui dirigenti delle unita' organiche. Il Ministro: GASPARI