IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con   regio   decreto   14   ottobre  1926,  n.  2406,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  delibera  della  facolta'  di   medicina   e   chirurgia
dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 20 febbraio 1991;
   Viste  le  delibere  del consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Visto il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  dell'11
ottobre 1991, notificato con ministeriale n. 4987 del 12 marzo 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Gli  articoli  n.  396  e  n.   397   relativi   alla   scuola   di
specializzazione  in  neurochirurgia  sono soppressi e sostituiti dai
seguenti, con il  conseguente  spostamento  della  numerazione  degli
altri articoli dello statuto.
  Art.   396.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
neurochirurgia presso l'Universita' degli studi di Firenze.
  La scuola ha lo  scopo  di  preparare  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia     all'esercizio     professionale     specialistico    in
neurochirurgia.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.
  Art. 397. - La scuola ha la durata di cinque anni.
  Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di  insegnamento  e  di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di  accettare il numero massimo di iscritti determinato in due
per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.
  Art. 398. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  399.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  400.  -  La  scuola  comprende  sei  aree  di  insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) neurobiologia;
    b) diagnostica clinica;
    c) diagnostica strumentale;
    d) tecnica operatoria;
    e) chirurgia speciale;
    f) anestesia e rianimazione.
  Gli  insegnamenti  relativi  a  ciascuna area didattica e formativa
professionale sono i seguenti:
   a) Neurobiologia:
     neuroanatomia;
     neurofisiologia;
     neuropatologia.
   b) Diagnostica clinica:
     semeiotica e clinica neurologica;
     elementi di psichiatria;
     neuro-oftalmologia;
     neuro-otoiatria;
     neurochirurgia.
   c) Diagnostica strumentale:
     neurofisiologia clinica;
     neuroradiologia.
   d) Tecnica operatoria:
     tecnica operatoria.
   e) Chirurgia speciale:
     neurochirurgia funzionale e stereotassica;
     neurotraumatologia;
     chirurgia del sistema nervoso periferico;
     neurochirurgia infantile.
   f) Anestesia e rianimazione:
     neuroanestesia e rianimazione.
  Art. 401. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica  teorico-pratica,  nonche'  di  tirocinio  professionale
guidato,  che  verranno  ripartite  dal consiglio della scuola tra le
aree e gli insegnamenti teorici e pratici.
  La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto  come  di  seguito
specificato:
  1› Anno:
   Neurobiologia:
    neuroanatomia;
    neurofisiologia.
   Diagnostica clinica:
    semeiotica e clinica neurologica;
    elementi di psichiatria;
    neurochirurgia.
  2› Anno:
   Diagnostica clinica:
    neuro-oftalmologia;
    neuro-otoiatria;
    neurochirurgia.
   Diagnostica strumentale:
    neurofisiologia clinica.
  3› Anno:
   Neurobiologia:
    neuropatologia.
   Diagnostica clinica:
    neurochirurgia.
   Diagnostica strumentale:
    neuroradiologia.
   Anestesia e rianimazione:
    neuroanestesia e rianimazione.
  4› Anno:
   Diagnostica clinica:
    neurochirurgia.
   Diagnostica strumentale:
    neuroradiologia.
   Tecnica operatoria:
    tecnica operatoria.
   Chirurgia speciale:
    neurotraumatologia;
    chirurgia del sistema nervoso periferico.
  5› Anno:
   Diagnostica clinica:
    neurochirurgia.
   Tecnica operatoria:
    tecnica operatoria.
   Chirurgia speciale:
    neurochirurgia funzionale e stereotassica;
    neurochirurgia infantile.
  Art.  402.  -  Durante  i  cinque  anni  di  corso  e' richiesta la
frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori e laboratori:
   clinica  neurochirurgica,  sala  operatoria   di   neurochirurgia,
reparto   di   neurologia,   reparto   di  oftalmologia,  reparto  di
otorinolaringoiatria, laboratorio di neurofisiopatologia, servizio di
neuroradiologia, ambulatorio di neurochirurgia.
  La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore  annue,
avverra'  secondo  delibera  del  consiglio  della  scuola,  tale  da
assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e
di formazione professionale.
  Il consiglio della  scuola  ripartira'  annualmente  il  monte  ore
elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio  stesso,
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Firenze, 30 marzo 1992
                                                    Il rettore: ZAMPI