Alle  organizzazioni  nazionali  di
                                  rappresentanza   e   assistenza   e
                                  tutela del movimento cooperativo
                                  Alle  organizzazioni  professionali
                                  agricole a livello nazionale
                                  Alle regioni a statuto speciale  ed
                                  a  statuto  ordinario - Assessorati
                                  agricoltura
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  di     Bolzano     -    Assessorati
                                  agricoltura
                                  Agli istituti ed enti esercenti  il
                                  credito agrario
                                  Alla Corte dei conti
  1.  E'  stato  rilevato,  a  seguito dei riscontri effettuati sulle
domande di richiesta delle agevolazioni presentate a questo Ministero
nel previsto termine del 6 maggio 1992 a valere sul limite di impegno
di lire 40 miliardi di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n.
140, che l'entita' stimata dei mutui concedibili  a  tasso  agevolato
non   risulta  verosimilmente  assorbente  l'intero  stanziamento  di
bilancio previsto quale concorso dello Stato negli interessi.
  1.1 Si pone quindi l'esigenza di ulteriori iniziative intese a dare
piena attuazione alla richiamata legge n. 140,  e  a  tale  scopo  si
dispone  di introdurre la seguente modificazione ed integrazione alla
circolare n. 21661 del 16 marzo 1992, consistente nella riduzione dal
20% dei ricavi netti al 10% del limite di cui al punto  2.  b)  della
circolare sopra citata.
  1.2  Nel quadro delle disposizioni innanzi riportate, gli organismi
cooperativi, che hanno gia' presentato domanda,  possono  integrarla,
nel  caso in cui il mutuo gia' richiesto non superi l'importo di lire
3 miliardi, entro e non oltre il 30 settembre 1992.
  2. Nello stesso termine del 30  settembre  1992  possono  formulare
istanza  anche  gli  organismi cooperativi che entro il 6 maggio 1992
non hanno potuto presentare alcuna domanda, in quanto l'indebitamento
a breve verso gli istituti bancari e finanziari in essere  alla  data
del 31 dicembre 1991 non superava il 20% dei ricavi netti.
  3.  Restano  confermate  tutte  le  altre condizioni previste nella
circolare n. 21661 del  16  marzo  1992,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1992.
                                                   Il Ministro: GORIA