Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura Alle province autonome di Trento e di Bolzano - Assessorati agricoltura Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario Alla Corte dei conti 1. E' stato rilevato, a seguito dei riscontri effettuati sulle domande di richiesta delle agevolazioni presentate a questo Ministero nel previsto termine del 6 maggio 1992 a valere sul limite di impegno di lire 40 miliardi di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, che l'entita' stimata dei mutui concedibili a tasso agevolato non risulta verosimilmente assorbente l'intero stanziamento di bilancio previsto quale concorso dello Stato negli interessi. 1.1 Si pone quindi l'esigenza di ulteriori iniziative intese a dare piena attuazione alla richiamata legge n. 140, e a tale scopo si dispone di introdurre la seguente modificazione ed integrazione alla circolare n. 21661 del 16 marzo 1992, consistente nella riduzione dal 20% dei ricavi netti al 10% del limite di cui al punto 2. b) della circolare sopra citata. 1.2 Nel quadro delle disposizioni innanzi riportate, gli organismi cooperativi, che hanno gia' presentato domanda, possono integrarla, nel caso in cui il mutuo gia' richiesto non superi l'importo di lire 3 miliardi, entro e non oltre il 30 settembre 1992. 2. Nello stesso termine del 30 settembre 1992 possono formulare istanza anche gli organismi cooperativi che entro il 6 maggio 1992 non hanno potuto presentare alcuna domanda, in quanto l'indebitamento a breve verso gli istituti bancari e finanziari in essere alla data del 31 dicembre 1991 non superava il 20% dei ricavi netti. 3. Restano confermate tutte le altre condizioni previste nella circolare n. 21661 del 16 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1992. Il Ministro: GORIA