IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
doganale approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;
  Visto  in  particolare  l'art.  9-  bis  del citato testo unico che
conferisce al Ministro delle finanze la facolta' di accentrare presso
talune  dogane  le  operazioni  doganali   di   importazione   e   di
esportazione,  anche  temporanea,  relative  a  determinate merci o a
merci  trasportate  con  determinati  veicoli  o   viaggianti   sotto
determinati regimi doganali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n.
424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  dicembre  1972,  e successive
modificazioni,  concernente   la   delimitazione   della   competenza
territoriale   delle  circoscrizioni  doganali  e  dei  compartimenti
doganali, le dogane principali e le dogane secondarie,  le  categorie
delle  dogane,  le  sezioni  doganali,  i posti doganali e i posti di
osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la competenza per
materia delle dogane di seconda e di terza categoria;
  Vista la convenzione  sul  commercio  internazionale  delle  specie
animali  e  vegetali  in via di estinzione, firmata a Washington il 3
marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre  1979,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 355 del 31 dicembre
1979, concernente le  dogane  presso  le  quali  sono  accentrate  le
operazioni  di importazione e di esportazione, anche temporanea degli
esemplari di specie iscritte nelle appendici  I  e  II  della  citata
convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  marzo  1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 21 marzo 1980,
che estende a nuove dogane la  facolta'  di  compiere  le  operazioni
doganali  di importazione definitiva ed importazione temporanea degli
esemplari riportati nelle appendici I e II del  decreto  ministeriale
31  dicembre  1979,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 12
febbraio 1980;
  Visto il decreto ministeriale  31  dicembre  1983,  pubblicato  nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 64 del 5 marzo 1984, che da attuazione ai regolamenti CEE
n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e n. 3418/83 del  28  novembre  1983,
concernenti  l'applicazione  nella  Comunita'  europea della predetta
convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
  Visto il decreto  ministeriale  1›  marzo  1989,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 4 aprile 1989,
che  ha ampliato il numero degli uffici doganali abilitati a compiere
operazioni di importazione definitiva e  temporanea  degli  esemplari
delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
  Ritenuta  la necessita' di ridurre il numero dei predetti uffici al
fine di concentrare i controlli sulle  importazioni  ed  esportazioni
definitive  e temporanee nonche' sulle riesportazioni degli esemplari
riportati nelle appendici I, II e III e nell'allegato C - parte prima
e seconda, del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1983  e  poter
compiutamente  utilizzare l'intervento di esperti del Corpo forestale
dello Stato o dei corpi forestali regionali o provinciali competenti,
per il riconoscimento  degli  esemplari  sottoposti  alle  formalita'
doganali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai   fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  l'espressione
"esemplare" indica l'animale o il vegetale vivo o morto, disciplinato
dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione - firmata a Washington il 3 marzo  1973
- ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 10, ed e' quella definita
con  l'art.  1  del decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 64 del 5 marzo 1984.