IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 9- bis del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facolta' di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria; Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 355 del 31 dicembre 1979, concernente le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione e di esportazione, anche temporanea degli esemplari di specie iscritte nelle appendici I e II della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 21 marzo 1980, che estende a nuove dogane la facolta' di compiere le operazioni doganali di importazione definitiva ed importazione temporanea degli esemplari riportati nelle appendici I e II del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 12 febbraio 1980; Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 5 marzo 1984, che da attuazione ai regolamenti CEE n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunita' europea della predetta convenzione di Washington del 3 marzo 1973; Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 4 aprile 1989, che ha ampliato il numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva e temporanea degli esemplari delle specie animali e vegetali in via di estinzione; Ritenuta la necessita' di ridurre il numero dei predetti uffici al fine di concentrare i controlli sulle importazioni ed esportazioni definitive e temporanee nonche' sulle riesportazioni degli esemplari riportati nelle appendici I, II e III e nell'allegato C - parte prima e seconda, del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1983 e poter compiutamente utilizzare l'intervento di esperti del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali regionali o provinciali competenti, per il riconoscimento degli esemplari sottoposti alle formalita' doganali; Decreta: Art. 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto l'espressione "esemplare" indica l'animale o il vegetale vivo o morto, disciplinato dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - firmata a Washington il 3 marzo 1973 - ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 10, ed e' quella definita con l'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 5 marzo 1984.