IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874, con la quale e' stata ratificata la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 concernente il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione; Visti i regolamenti CEE n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28 novembre 1983; Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 31 dicembre 1979; Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 31 dicembre 1983, che tra l'altro, stabilisce la definizione di "esemplare" ai fini dell'applicazione della convenzione di Washington del 3 marzo 1973; Visto il decreto del Ministro delle finanze 1 marzo 1989 recante l'elenco degli uffici doganali abilitati all'importazione definitiva ed all'importazione temporanea degli esemplari delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione di cui alla convenzione di Washington del 3 marzo 1973; Visto l'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992 n. 150 che attribuisce al Ministro dell'ambinete il compito di stabilire, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della stessa legge e le procedure per l'adempimento della convenzione di Washington del 3 marzo 1973; Viste le risultanze della Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 con lettera dell'11 giugno 1992, tenutasi in data 18 giugno 1992 con le amministrazioni interessate; Considerato che, ai fini del riconoscimento degli esemplari delle specie di cui alla citata convenzione di Washington, e' opportuno assicurare nell'espletamento delle formalita' doganali la presenza di personale particolarmente specializzato; Considerata la necessita' che nei prescritti controlli doganali delle merci CITES sia garantito, da parte dei competenti uffici, l'immediato riscontro della relativa documentazione d'accompagnamento; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345 con cui il sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Pietro Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura; Decreta: Art. 1. 1. Al fine di collaborare con la competente autorita' doganale, fatte salve le attribuzioni della medesima, sono istituiti nelle localita' ove hanno sede gli uffici doganali abilitati all'importazione, anche temporanea, all'esportazione, anche temporanea, alla riesportazione, al transito ed al trasbordo degli esemplari delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione e tutela dalla convenzione di Washington del 3 marzo 1973, appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato o, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei Corpi forestali regionali o provinciali competenti; 2. Con decreto del Ministro delle finanze si provvedera' a ridurre il numero delle dogane ove possono effettuarsi le predette operazioni.