IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                                  E
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874,  con  la  quale  e'  stata
ratificata  la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 concernente
il commercio internazionale delle specie di flora e fauna  selvatiche
minacciate di estinzione;
  Visti i regolamenti CEE n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e n. 3418/83
del 28 novembre 1983;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  commercio  con  l'estero 31
dicembre 1979;
  Visto il  decreto  del  Ministro  del  commercio  con  l'estero  31
dicembre   1983,  che  tra  l'altro,  stabilisce  la  definizione  di
"esemplare" ai fini dell'applicazione della convenzione di Washington
del 3 marzo 1973;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 1› marzo  1989  recante
l'elenco  degli uffici doganali abilitati all'importazione definitiva
ed all'importazione temporanea degli esemplari delle specie di  flora
e  fauna  selvatiche minacciate di estinzione di cui alla convenzione
di Washington del 3 marzo 1973;
  Visto l'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio  1992  n.  150  che
attribuisce  al  Ministro  dell'ambinete  il compito di stabilire, di
concerto   con   il   Ministro   delle   finanze   ed   il   Ministro
dell'agricoltura  e delle foreste, le modalita' relative ai controlli
in ambito doganale per l'esecuzione della stessa legge e le procedure
per l'adempimento della convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
  Viste le risultanze della Conferenza dei servizi convocata ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 241/1990 con lettera dell'11 giugno 1992,
tenutasi in data 18 giugno 1992 con le amministrazioni interessate;
  Considerato che, ai fini del riconoscimento degli  esemplari  delle
specie  di  cui  alla  citata convenzione di Washington, e' opportuno
assicurare nell'espletamento delle formalita' doganali la presenza di
personale particolarmente specializzato;
  Considerata la necessita' che  nei  prescritti  controlli  doganali
delle  merci  CITES  sia  garantito,  da parte dei competenti uffici,
l'immediato     riscontro     della      relativa      documentazione
d'accompagnamento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  16  luglio  1991,
registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n.  2,
foglio n. 345 con cui il sottosegretario di Stato per l'ambiente, on.
Pietro  Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la
conservazione della natura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al fine di collaborare con  la  competente  autorita'  doganale,
fatte  salve  le  attribuzioni  della  medesima, sono istituiti nelle
localita'   ove   hanno   sede   gli   uffici   doganali    abilitati
all'importazione,    anche    temporanea,   all'esportazione,   anche
temporanea, alla riesportazione, al transito ed  al  trasbordo  degli
esemplari  delle  specie  di  flora  e fauna selvatiche minacciate di
estinzione e tutela dalla convenzione di Washington del 3 marzo 1973,
appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato o,  d'intesa  con  il
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  dei  Corpi forestali
regionali o provinciali competenti;
  2. Con decreto del Ministro delle finanze si provvedera' a  ridurre
il   numero   delle   dogane  ove  possono  effettuarsi  le  predette
operazioni.