IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  5  luglio   1991,   n.   197,   recante
"Provvedimenti  urgenti  per limitare l'uso del contante e dei titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio";
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  15  dicembre  1979,  n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  1980,  n.  15,
come  sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge  13  maggio
1991,  n.  143,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197;
  Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197;
  Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalita'  di
attuazione  delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
luglio 1991, n. 197;
  Considerata la necessita' di stabilire le modalita' di acquisizione
e  archiviazione  dei dati, nonche' gli standards e le compatibilita'
informatiche di cui al predetto art. 2, comma 5;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono tenuti ad istituire l'archivio  unico  informatico  di  cui
all'art.  13,  comma  5,  del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  1980,  n.  15,
come  sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e, come da ultimo, sostituito dall'art. 2, comma 1, del  decreto-
legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, i soggetti indicati  nell'art.  2  della
citata  legge n. 197/1991, di seguito denominati "intermediari", che,
nell'esercizio  delle  attivita'  istituzionali  e  indipendentemente
dall'abilitazione  di  cui  all'art.  4 della ripetuta legge 5 luglio
1991, n. 197, effettuano trasmissione o movimentazione  di  mezzi  di
pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore
a  lire  20  milioni,  ovvero  intrattengono  con la clientela conti,
depositi o altri rapporti continuativi.