IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonche' la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competente e dei servizi tra i due uffici; Visto il decreto 25 maggio 1988 con il quale si e' provveduto alla istituzione nella provincia di Roma di un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Roma; Visto l'art. 1, terzo comma, del menzionato decreto 26 maggio 1988 con il quale e' stata attribuita al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma, con sede in Roma, la giurisdizione sui soggetti diversi dalle persone fisiche residenti nella provincia di Roma e sulle persone fisiche residenti nei comuni della provincia escluso il comune capoluogo, nonche' la competenza per l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti; Visto il decreto 8 novembre 1988 con il quale e' stata disposta l'entrata in funzione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma, e ne sono state attribuite le competenze; Visto il decreto 14 luglio 1990 con il quale si e' provveduto a modificare ed integrare il decreto ministeriale 8 novembre 1988 al fine di superare talune difficolta' interpretative ed applicative sorte nell'espletamento dell'attivita' d'istituto dei due uffici imposta sul valore aggiunto della medesima provincia; Vista la legge regionale 6 marzo 1992, n. 25, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1992, che istituisce, ai sensi dell'art. 6 dello statuto regionale, nell'ambito della provincia di Roma, il nuovo comune di Fiumicino; Considerata l'opportunita' di provvedere all'ampliamento della giurisdizione e delle competenze del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma; Decreta: Art. 1. Il secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma, con sede in Roma, con decorrenza dal 5 aprile 1992, data di entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 1992, n. 25, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del 20 marzo 1992, n. 8, ha giurisdizione sulle persone fisiche residenti nel nuovo comune di Fiumicino anche relativamente ai periodi di imposta pregressi con l'esclusione di quanto previsto nel successivo terzo comma. I contribuenti persone fisiche residenti nel nuovo comune di Fiumicino rientranti nella giurisdizione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto devono effettuare i versamenti presso gli sportelli bancari delegati alle riscossioni ubicati nel territorio dei comuni della provincia con esclusione di Roma. Resta ferma la competenza del primo ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma relativamente ai soggetti che cessano l'attivita' entro il 4 aprile 1992 o che alla data stessa risultano sottoposti alle procedure concorsuali di cui all'art. 74- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; resta ferma inoltre la competenza del primo ufficio per gli adempimenti relativi ai processi verbali di constatazione notificati entro il 4 aprile 1992, per l'appuramento delle dichiarazioni gia' prodotte e i conseguenziali controlli sostanziali relativi a tali appuramenti; nonche' per l'esecuzione dei rimborsi gia' richiesti e i connessi preventivi controlli sostanziali; tornano infine applicabili le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 14 luglio 1990 che modifica ed integra il decreto ministeriale 8 novembre 1988.