IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  645,  concernente  l'istituzione  degli  uffici  periferici per i
servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1  del  citato  decreto  n.  645,  quale  modificato
dall'art.  4,  comma  24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985,  n.  17,
che  consente  l'istituzione  nelle  province  di  Bologna,  Brescia,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta
sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal  capoluogo,
nonche'  la  ripartizione,  con  decreto  del Ministro delle finanze,
delle competente e dei servizi tra i due uffici;
  Visto il decreto 25 maggio 1988 con il quale si e' provveduto  alla
istituzione nella provincia di Roma di un secondo ufficio imposta sul
valore aggiunto con sede in Roma;
  Visto  l'art. 1, terzo comma, del menzionato decreto 26 maggio 1988
con il quale e' stata  attribuita  al  secondo  ufficio  imposta  sul
valore  aggiunto  di  Roma,  con  sede  in Roma, la giurisdizione sui
soggetti diversi dalle persone fisiche residenti nella  provincia  di
Roma  e  sulle  persone  fisiche residenti nei comuni della provincia
escluso il comune capoluogo, nonche' la competenza  per  l'esecuzione
dei rimborsi a soggetti non residenti;
  Visto  il  decreto  8  novembre 1988 con il quale e' stata disposta
l'entrata in funzione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto
della provincia di Roma, e ne sono state attribuite le competenze;
  Visto il decreto 14 luglio 1990 con il quale  si  e'  provveduto  a
modificare  ed  integrare  il decreto ministeriale 8 novembre 1988 al
fine di superare talune  difficolta'  interpretative  ed  applicative
sorte  nell'espletamento  dell'attivita'  d'istituto  dei  due uffici
imposta sul valore aggiunto della medesima provincia;
  Vista la legge regionale  6  marzo  1992,  n.  25,  pubblicata  nel
Bollettino  ufficiale della regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1992, che
istituisce, ai sensi dell'art. 6 dello statuto regionale, nell'ambito
della provincia di Roma, il nuovo comune di Fiumicino;
  Considerata  l'opportunita'  di  provvedere  all'ampliamento  della
giurisdizione  e  delle  competenze  del  secondo ufficio imposta sul
valore aggiunto di Roma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della  provincia  di
Roma,  con  sede  in  Roma, con decorrenza dal 5 aprile 1992, data di
entrata in  vigore  della  legge  regionale  6  marzo  1992,  n.  25,
pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del 20 marzo
1992, n. 8, ha giurisdizione  sulle  persone  fisiche  residenti  nel
nuovo  comune  di Fiumicino anche relativamente ai periodi di imposta
pregressi con l'esclusione di quanto previsto  nel  successivo  terzo
comma.
  I  contribuenti  persone  fisiche  residenti  nel  nuovo  comune di
Fiumicino rientranti nella giurisdizione del secondo ufficio  imposta
sul  valore  aggiunto  devono  effettuare  i  versamenti  presso  gli
sportelli bancari delegati alle riscossioni  ubicati  nel  territorio
dei comuni della provincia con esclusione di Roma.
  Resta  ferma  la  competenza  del  primo ufficio imposta sul valore
aggiunto di Roma relativamente ai soggetti  che  cessano  l'attivita'
entro  il  4  aprile 1992 o che alla data stessa risultano sottoposti
alle procedure concorsuali di cui all'art. 74- bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni; resta ferma inoltre la competenza  del  primo  ufficio
per  gli  adempimenti  relativi  ai processi verbali di constatazione
notificati  entro  il  4  aprile  1992,   per   l'appuramento   delle
dichiarazioni  gia' prodotte e i conseguenziali controlli sostanziali
relativi a tali appuramenti; nonche' per  l'esecuzione  dei  rimborsi
gia' richiesti e i connessi preventivi controlli sostanziali; tornano
infine  applicabili  le  disposizioni  di  cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 14 luglio  1990  che  modifica  ed  integra  il  decreto
ministeriale 8 novembre 1988.