IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto l'art. 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici nella nota n. 2948 del 26 febbraio 1992 ha formulato una proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per un'area sita nel comune di Baschi, comprendente le frazioni di Collelungo e Morre e cosi' perimetrata: a Nord: fosso denominato della Fontana; a Nord-Est: fosso denominato della Chiusena; ad Est: fosso della Bitontola fino alla particella catastale n. 17 del foglio 54 del comune di Baschi (Terni) e limite della stessa particella fino alla strada vicinale Morre; a Sud: tratto di strada vicinale Morre, limite particelle 4, 31, 8, 30, tratto di fosso Vallorio, 13, 72, 71, 132, 187, 9, 22, 179, 164, 2, 138, 137, 211, 121, 219, 21, 19, 140, 116, 167, 168, 165, 114, 112, 110, 111, 15 dei fogli catastali numeri 39 e 37 del comune di Baschi; ad Ovest: strada provinciale Todi-Montecchio fino a intersezione con strada comunale Acqualoreto e tratto della strada comunale Acqualoreto fino a intersezione con il fosso della Fontana; Considerato che la zona suddetta si configura come un paesaggio collinare ammantanto da ampie superfici boscate intercalate da vallate percorse da torrenti e ruscelli e da verdi prati nei quali l'ulivo, la quercia, il cerro, l'elce e la vite sono testimonianze di una flora mediterranea che caratterizza il territorio con una tipica naturalezza agreste; in questo ambiente ancora incontaminato emerge un'architettura rurale medioevale tipicamente umbra rappresentanta da case coloniche, ville padronali, borghi medioevali quali quelli di Collelungo e Morre, castelli fortificati e ruderi che dimostrano il connubio armonico fra l'opera dell'uomo e la natura; Considerato che la Soprintendenza suindicata con fax n. 4379 del 23 marzo 1992 ha segnalato come nella zona in questione fossero iniziati notevoli lavori di sbancamento, finalizzati alla realizzazione di un insediamento industriale e commerciale; Considerato che a seguito di tale segnalazione e' stato emanato ai sensi dell'art. 8 della medesima legge n. 1497/1939, in data 30 marzo 1992 un decreto ministeriale di sospensione dei lavori in atto, trasmesso al prefetto di Terni per la dovuta notifica con ministeriale n. 840/IIG1 del 1 aprile 1992; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 10-11 giugno 1992 in ordine alla proposta formulata dalla soprintendenza predetta; Decreta: L'area sita nel comune di Baschi, includente le frazioni di Collelungo e Morre, cosi' come sopra perimetrata e' di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune stesso. Avverso il presente decreto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 26 giugno 1992 p. Il Ministro: ASTORI