IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 26 giugno 1990, n. 90/428/CEE "relativa agli scambi di equini destinati a concorsi ed alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi", pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 224/60 del 18 agosto 1990; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 26 marzo 1992, applicativa della suddetta direttiva n. 90/428/CEE ed in corso di pubblicazione; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, che all'art. 4, comma 8, stabilisce che al disegno di legge comunitaria e' allegato l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria per il 1991) ed in particolare l'art. 4 e l'allegato D che tra le direttive da attuare in via amministrativa ricomprende anche la gia' citata direttiva n. 90/428/CEE; Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1932 con il quale e' stata eretta in ente morale l'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., ora ente pubblico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, che prevede che la vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che vi provvede a mezzo dell'U.N.I.R.E.; Ritenuto quindi di avvalersi della predetta U.N.I.R.E. quale autorita' coordinatrice degli adempimenti derivanti dall'applicazione della direttiva comunitaria menzionata; Considerata l'urgenza di recepire la piu' volte citata direttiva n. 90/428/CEE; Decreta: Art. 1. 1. Le norme dei concorsi organizzati nel territorio nazionale non devono contenere discriminazioni tra gli equini registrati in Italia e quelli registrati in altri Paesi membri della CEE. 2. Le norme dei concorsi organizzati nel territorio nazionale non devono contenere discriminazioni tra gli equini nati ed allevati in Italia e quelli originari di un altro Stato membro della CEE.