IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la direttiva del Consiglio delle  Comunita'  europee  del  26
giugno  1990, n. 90/428/CEE "relativa agli scambi di equini destinati
a concorsi ed alla fissazione delle condizioni  di  partecipazione  a
tali  concorsi",  pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee n. L 224/60 del 18 agosto 1990;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 26
marzo 1992, applicativa della suddetta direttiva n. 90/428/CEE ed  in
corso di pubblicazione;
  Vista  la  legge  9  marzo  1989,  n.  86, che all'art. 4, comma 8,
stabilisce che al disegno di legge comunitaria e'  allegato  l'elenco
delle direttive da attuare in via amministrativa;
  Vista  la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee"  (legge  comunitaria  per  il  1991)  ed in
particolare l'art. 4 e l'allegato D che tra le direttive  da  attuare
in  via  amministrativa ricomprende anche la gia' citata direttiva n.
90/428/CEE;
  Visto il regio decreto 24 maggio 1932,  n.  624,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  140 del 18 giugno 1932 con il quale e' stata
eretta in ente morale l'Unione nazionale incremento  razze  equine  -
U.N.I.R.E.,  ora ente pubblico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n.
70;
  Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, che prevede che la  vigilanza
sulle  corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste che vi provvede a mezzo dell'U.N.I.R.E.;
  Ritenuto  quindi  di  avvalersi  della  predetta  U.N.I.R.E.  quale
autorita' coordinatrice degli adempimenti derivanti dall'applicazione
della direttiva comunitaria menzionata;
  Considerata l'urgenza di recepire la piu' volte citata direttiva n.
90/428/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  norme dei concorsi organizzati nel territorio nazionale non
devono contenere discriminazioni tra gli equini registrati in  Italia
e quelli registrati in altri Paesi membri della CEE.
  2.  Le  norme dei concorsi organizzati nel territorio nazionale non
devono contenere discriminazioni tra gli equini nati ed  allevati  in
Italia e quelli originari di un altro Stato membro della CEE.