Si riporta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, il programma per la riqualificazione delle attivita' ricettive turistiche, contenente criteri di valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 284, approvato con delibera del consiglio regionale della Toscana n. 227 in data 12 maggio 1992. PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' RICETTIVE TURISTICHE, CONTENENTE CRITERI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. 1. Tipologia delle iniziative oggetto dell'intervento pubblico. Sono ammissibili ai benefici previsti dalla legge 25 agosto 1991, n. 284, le seguenti tipologie: A) Adeguamento, riqualificazione ed ampliamento delle strutture ricettive esistenti, cosi' come definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dalla normativa regionale vigente in materia, ad esclusione degli alloggi agro-turistici, degli esercizi di affittacamere, delle case ed appartamenti per vacanze, delle case per ferie; sono escluse le iniziative implicanti l'ampliamento della capacita' ricettiva in strutture extra-alberghiere nei territori dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso. B) Adeguamento e riqualificazione dei servizi per la balneazione all'interno di concessioni demaniali esistenti, adeguamento, riqualificazione ed ampliamento di strutture ed attrezzature complementari, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica, connesse con le strutture ricettive esistenti, ovvero soggette a gestione separata e destinate ad una utilizzazione anche da parte dei residenti nei comuni di cui al presente programma; tali iniziative non potranno prevedere la realizzazione di opere in deroga alle previsioni ed alle norme degli strumenti urbanistici vigenti. 2. Ripartizione dello stanziamento per tipologie di intervento. In considerazione dell'ordine di priorita' da attribuirsi alle di- verse tipologie nonche' della diversa consistenza numerica ed economica delle strutture e degli impianti ad esse afferenti l'entita' dei finanziamenti da riservarsi per ciascuna tipologia e' cosi' determinata: A) Alle iniziative di cui al precedente paragrafo 1 A) e' riservato non meno del 70% dei fondi disponibili. B) Alle iniziative di cui al precedente paragrafo 1 B) e' riservato fino al 30% dei fondi disponibili. 3. Ripartizione dello stanziamento per ambiti territoriali. In considerazione delle prioritarie esigenze di riqualificazione dell'offerta turistica della Versilia, che risulta anche essere stata maggiormente danneggiata sia direttamente che indirettamente dagli incidenti navali verificatisi nel corso dell'anno 1991 nell'Alto Tirreno, per le iniziative localizzate nei comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio, e' disposta una riserva di stanziamento non inferiore al 40% dei fondi complessivamente disponibili, purche' vi siano istanze tali da garantire l'impiego delle risorse previste. Per ciascuna delle tipologie di iniziative viene determinata una distinta graduatoria delle iniziative ammissibili, in riferimento ai criteri di priorita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, come integrato dal presente programma, e gli interventi pubblici saranno destinati, fatte salve le condizioni di impedimento per carenza di istanze, nel rispetto delle riserve sopra indicate. 4. Criteri di valutazione di impatto ambientale. Le istanze relative ad iniziative in attuazione del presente programma non potranno prevedere la realizzazione di opere all'interno delle aree perimetrate quali aree protette classificate b), c) e d) di cui alla deliberazione consiglio regionale 19 luglio 1988, n. 296. Sono altresi' inammissibili iniziative localizzate nelle aree territoriali omogenee E, A non urbanizzate, ed F interessate da categorie di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' le opere da realizzarsi nelle zone immediatamente retrostanti le aree di erosione, nelle aree assoggettate ad inondazioni dei corsi d'acqua, all'interno delle zone dunali e dei sedimenti di duna, nonche' in prossimita' delle dune, nonche' quelle opere che comportino prelievo della risorsa idrica nell'ambito di applicazione della deliberazione consiliare 30 gennaio 1990, n. 47. I progetti dovranno prevedere l'adozione di soluzioni tali da ridurre l'impatto delle iniziative in particolare favorendo la conservazione e la costituzione di spazi verdi e presenze vegetazionali autoctone, da destinarsi ove possibile ad uso pubblico, nonche' conservando ed ampliando gli accessi alle spiagge ed alle aree demaniali o di uso pubblico. Le iniziative dovranno prevedere il rispetto degli standards urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. Ai progetti dovra' essere allegata una relazione illustrativa, con allegati grafici e fotografici tali da consentire una valutazione delle iniziative, contenente la indicazione della destinazione urbanistica delle aree e dei vincoli gravanti sulle stesse, nonche' delle misure poste in atto per l'attenuazione dell'impatto ambientale delle iniziative proposte. 5. Ulteriori criteri di priorita' per la concessione dei benefici di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284. Costituiscono criteri di priorita' per l'ammissione ai finanziamenti delle istanze ad integrazione di quelli disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991: a1) l'adeguamento alle normative antinfortunistiche e di sicurezza e per l'abbattimento delle barriere architettoniche delle strutture ricettive; a2) l'adeguamento e la riqualificazione delle strutture ricettive per il conseguimento di piu' elevati livelli di classificazione e per la dotazione dei requisiti di cui alla legge regionale 27 ottobre 1989, n. 78, e successive modificazioni; a3) l'ampliamento delle strutture ricettive esistenti con capacita' inferiori alle dimensioni sotto indicate, nell'ordine: di alberghi, di qualsiasi livello di classificazione, con consistenza inferiore alle 30 camere; di campeggi e villaggi turistici, di qualsiasi livello di classificazione, con consistenza inferiore alle 200 piazzole o unita' abitative; di villaggi albergo, residences e residenze turistico alberghiere, di qualsiasi livello di classificazione, con consistenza inferiore alle 50 unita' abitative; b1) l'adeguamento e riqualificazione dei servizi per la balneazione all'interno di concessioni demaniali esistenti; b2) l'adeguamento, la riqualificazione e l'ampliamento di strutture ed attrezzature di supporto all'offerta turistica connesse con le strutture ricettive, nell'ordine sotto elencate: sale per uso comune eventualmente coincidenti con la sala ristorante; sale separate per lettura, congressi, giochi per adulti; impianti sportivo ricreativi: piscine coperte; piscine scoperte; campo da tennis; sauna privata; b3) l'adeguamento, la riqualificazione e l'ampliamento di strutture ed attrezzature complementari, ricreative e sportive soggette a gestione separata e destinate ad una utilizzazione anche da parte dei residenti nei comuni di cui al presente programma, nell'ordine sotto elencate: strutture congressuali esistenti, per le quali siano previsti, in conformita' con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, e nel rispetto degli standards di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, idonei spazi di parcheggio; locali per attivita' ricreative, giochi per adulti e sale cinematografiche per i quali siano previsti, in conformita' con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, e nel rispetto degli standards di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; impianti sportivi a gestione separata da adeguarsi o da realizzarsi in conformita' con le normative C.O.N.I. 6. Contributi. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente programma possono essere presentate istanze da parte di imprese individuali, societa', cooperative e societa' consortili. Possono essere ammesse a contributi anche le imprese individuali, le societa', le cooperative e le societa' consortili che gestiscono attivita' in immobili di proprieta' altrui, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge. L'importo degli investimenti ammissibili a contributo non puo' essere inferiore a lire 60 milioni, e non superiore a lire 2.500 milioni. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente programma sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento per mutui decennali; ai finanziamenti concessi da parte degli istituti mutuanti per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa e onere accessorio, del 40% del tasso di riferimento. Non sono ammissibili a contributo quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30% dei costi determinati, in via preventiva, su computi metrici estimativi a prezzi unitari desunti, per quanto possibile, dal prezziario della camera di commercio di Firenze, al netto di IVA. Gli aiuti non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per lo stesso investimento. I beni per i quali e' stato concesso il contributo non possono essere alienati, ceduti o distratti per la durata del mutuo, e sugli stessi deve essere trascritto, a cura e spese del presentatore del beneficario, vincolo di destinazione ai sensi art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per la durata del mutuo. 7. Procedure. Per le iniziative ammesse a godere del contributo in conto interesse attualizzato di cui all'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 284, i contributi saranno assegnati, secondo l'ordine di priorita', fino alla concorrenza delle somme disponibili. Le istanze dirette alla concessione dei contributi dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente programma nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. I soggetti interessati devono presentare o far pervenire le istanze entro il termine suddetto al Dipartimento attivita' produttive, turismo, formazione professionale e servizi alle imprese della regione Toscana, via di Novoli, 26, 50127 Firenze. Le istanze, formulate secondo lo schema allegato e corredato della prescritta documentazione, devono essere prodotte in duplice copia, di cui un originale in carta legale, e l'altra in copia. La documentazione da allegare e' quella indicata nello schema di domanda ed e' considerata indispensabile ai fini della valutazione dell'intervento. Contestualmente analoga istanza in carta semplice dovra' essere presentata ad uno degli istituti di credito individuati dal decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 1989. Per la valutazione delle istanze e della loro ammissibilita' al contributo previsto dalla legge 25 agosto 1991, n. 284, al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche ai fini della eseguibilita' delle opere e' convocata ai sensi art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la conferenza di servizi. La conferenza di servizi, convocata dal presidente della giunta regionale, valuta, per le finalita' di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i progetti relativi alle iniziative proposte, previa istruttoria da parte degli uffici del Dipartimento attivita' produttive, turismo, formazione professionale e servizi alle imprese, che provvede a redigere le previste graduatorie per l'ammissione a contributo delle istanze pervenute. Alla conferenza dei servizi partecipano i soggetti individuati all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1991. Le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti, pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati di competenza dei soggetti medesimi. Ove le istanze presentate si riferiscano esclusivamente ad iniziative per le quali siano gia' state rilasciate le prescritte concessioni ed autorizzazioni e le iniziative stesse risultino immediatamente eseguibili o gia' in corso di esecuzione, ovvero nel caso che le istanze riferite ad iniziative gia' eseguibili o in corso di esecuzione, aventi carattere di priorita' per effetto del disposto art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, consentano la completa utilizzazione degli stanziamenti assegnati, la prevista conferenza di servizi non e' convocata, e l'istruttoria delle istanze e la formazione delle apposite graduatorie e' disposta dai competenti uffici del Dipartimento attivita' produttive, turismo, formazione professionale e servizi alle imprese. La giunta regionale provvede, conseguentemente, a deliberare la concessione dei contributi in attuazione del presente programma. 2) Di disporre la pubblicazione del presente programma nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.