Si  riporta,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991,  il  programma
per   la   riqualificazione  delle  attivita'  ricettive  turistiche,
contenente criteri di valutazione  di  impatto  ambientale,  relativo
agli  interventi  disciplinati  dalla  legge  25 agosto 1991, n. 284,
approvato con delibera del consiglio regionale della Toscana  n.  227
in data 12 maggio 1992.
PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' RICETTIVE
   TURISTICHE,   CONTENENTE   CRITERI   DI   VALUTAZIONE  DI  IMPATTO
   AMBIENTALE.
1. Tipologia delle iniziative oggetto dell'intervento pubblico.
   Sono ammissibili ai benefici previsti dalla legge 25 agosto  1991,
n. 284, le seguenti tipologie:
     A)  Adeguamento, riqualificazione ed ampliamento delle strutture
ricettive esistenti, cosi' come definite dalla legge 17 maggio  1983,
n. 217, e dalla normativa regionale vigente in materia, ad esclusione
degli  alloggi agro-turistici, degli esercizi di affittacamere, delle
case ed appartamenti per vacanze, delle case per ferie; sono  escluse
le  iniziative  implicanti l'ampliamento della capacita' ricettiva in
strutture extra-alberghiere nei  territori  dei  comuni  di  Carrara,
Massa e Montignoso.
     B) Adeguamento e riqualificazione dei servizi per la balneazione
all'interno   di   concessioni   demaniali   esistenti,  adeguamento,
riqualificazione  ed  ampliamento  di   strutture   ed   attrezzature
complementari, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta
turistica,  connesse  con  le  strutture  ricettive esistenti, ovvero
soggette a gestione separata e destinate ad una  utilizzazione  anche
da  parte dei residenti nei comuni di cui al presente programma; tali
iniziative non potranno prevedere la realizzazione di opere in deroga
alle previsioni ed alle norme degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Ripartizione dello stanziamento per tipologie di intervento.
   In considerazione dell'ordine di priorita' da attribuirsi alle di-
verse  tipologie  nonche'  della  diversa  consistenza  numerica   ed
economica   delle  strutture  e  degli  impianti  ad  esse  afferenti
l'entita' dei finanziamenti da riservarsi per ciascuna  tipologia  e'
cosi' determinata:
     A)  Alle  iniziative  di  cui  al  precedente  paragrafo 1 A) e'
riservato non meno del 70% dei fondi disponibili.
     B) Alle iniziative di  cui  al  precedente  paragrafo  1  B)  e'
riservato fino al 30% dei fondi disponibili.
3. Ripartizione dello stanziamento per ambiti territoriali.
   In  considerazione  delle prioritarie esigenze di riqualificazione
dell'offerta turistica della Versilia, che risulta anche essere stata
maggiormente danneggiata sia direttamente  che  indirettamente  dagli
incidenti  navali  verificatisi  nel  corso  dell'anno 1991 nell'Alto
Tirreno, per le iniziative localizzate nei comuni di Forte dei Marmi,
Pietrasanta,  Camaiore  e  Viareggio,  e'  disposta  una  riserva  di
stanziamento   non   inferiore  al  40%  dei  fondi  complessivamente
disponibili, purche' vi siano istanze  tali  da  garantire  l'impiego
delle risorse previste.
   Per  ciascuna  delle tipologie di iniziative viene determinata una
distinta graduatoria delle iniziative ammissibili, in riferimento  ai
criteri  di  priorita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 ottobre 1991, come integrato dal presente  programma,
e   gli   interventi  pubblici  saranno  destinati,  fatte  salve  le
condizioni di impedimento per carenza di istanze, nel rispetto  delle
riserve sopra indicate.
4. Criteri di valutazione di impatto ambientale.
   Le  istanze  relative  ad  iniziative  in  attuazione del presente
programma  non  potranno  prevedere   la   realizzazione   di   opere
all'interno  delle  aree perimetrate quali aree protette classificate
b), c) e d) di cui alla deliberazione consiglio regionale  19  luglio
1988, n. 296.
   Sono  altresi'  inammissibili  iniziative  localizzate  nelle aree
territoriali omogenee E, A  non  urbanizzate,  ed  F  interessate  da
categorie di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' le
opere da realizzarsi nelle zone immediatamente retrostanti le aree di
erosione,  nelle  aree assoggettate ad inondazioni dei corsi d'acqua,
all'interno delle zone dunali e dei sedimenti  di  duna,  nonche'  in
prossimita'  delle dune, nonche' quelle opere che comportino prelievo
della risorsa idrica nell'ambito di applicazione della  deliberazione
consiliare 30 gennaio 1990, n. 47.
   I  progetti  dovranno  prevedere  l'adozione  di soluzioni tali da
ridurre  l'impatto  delle  iniziative  in  particolare  favorendo  la
conservazione   e   la   costituzione   di  spazi  verdi  e  presenze
vegetazionali autoctone, da destinarsi ove possibile ad uso pubblico,
nonche' conservando ed ampliando gli accessi  alle  spiagge  ed  alle
aree demaniali o di uso pubblico.
   Le  iniziative  dovranno  prevedere  il  rispetto  degli standards
urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile  1968,  n.  1444,
nonche'   delle   disposizioni   vigenti   in   materia  di  barriere
architettoniche.
   Ai progetti dovra' essere allegata una relazione illustrativa, con
allegati grafici e fotografici tali  da  consentire  una  valutazione
delle   iniziative,  contenente  la  indicazione  della  destinazione
urbanistica delle aree e dei vincoli gravanti sulle  stesse,  nonche'
delle misure poste in atto per l'attenuazione dell'impatto ambientale
delle iniziative proposte.
5.  Ulteriori criteri di priorita' per la concessione dei benefici di
cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284.
   Costituiscono   criteri   di   priorita'   per   l'ammissione   ai
finanziamenti  delle  istanze  ad integrazione di quelli disposti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991:
     a1)  l'adeguamento  alle  normative  antinfortunistiche   e   di
sicurezza  e  per l'abbattimento delle barriere architettoniche delle
strutture ricettive;
     a2)  l'adeguamento  e  la   riqualificazione   delle   strutture
ricettive   per   il   conseguimento   di  piu'  elevati  livelli  di
classificazione e per la dotazione dei requisiti di  cui  alla  legge
regionale 27 ottobre 1989, n. 78, e successive modificazioni;
     a3)   l'ampliamento  delle  strutture  ricettive  esistenti  con
capacita' inferiori alle dimensioni sotto indicate, nell'ordine:
     di  alberghi,  di  qualsiasi  livello  di  classificazione,  con
consistenza inferiore alle 30 camere;
     di campeggi  e  villaggi  turistici,  di  qualsiasi  livello  di
classificazione, con consistenza inferiore alle 200 piazzole o unita'
abitative;
     di   villaggi   albergo,   residences   e   residenze  turistico
alberghiere, di qualsiasi livello di classificazione, con consistenza
inferiore alle 50 unita' abitative;
     b1)  l'adeguamento  e  riqualificazione  dei  servizi   per   la
balneazione all'interno di concessioni demaniali esistenti;
     b2)   l'adeguamento,  la  riqualificazione  e  l'ampliamento  di
strutture ed attrezzature di supporto all'offerta turistica  connesse
con le strutture ricettive, nell'ordine sotto elencate:
     sale  per  uso  comune  eventualmente  coincidenti  con  la sala
ristorante;
     sale separate per lettura, congressi, giochi per adulti;
     impianti sportivo ricreativi:
      piscine coperte;
      piscine scoperte;
      campo da tennis;
      sauna privata;
     b3)  l'adeguamento,  la  riqualificazione  e  l'ampliamento   di
strutture   ed  attrezzature  complementari,  ricreative  e  sportive
soggette a gestione separata e destinate ad una  utilizzazione  anche
da  parte  dei  residenti  nei  comuni  di cui al presente programma,
nell'ordine sotto elencate:
     strutture congressuali esistenti, per le quali  siano  previsti,
in   conformita'   con   le   previsioni  contenute  negli  strumenti
urbanistici vigenti, e nel rispetto degli standards di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, idonei spazi di parcheggio;
     locali per  attivita'  ricreative,  giochi  per  adulti  e  sale
cinematografiche  per  i  quali siano previsti, in conformita' con le
previsioni contenute  negli  strumenti  urbanistici  vigenti,  e  nel
rispetto  degli  standards  di  cui  al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444;
     impianti  sportivi  a  gestione  separata  da  adeguarsi  o   da
realizzarsi in conformita' con le normative C.O.N.I.
6. Contributi.
   Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente programma
possono  essere  presentate  istanze da parte di imprese individuali,
societa', cooperative e societa' consortili.
   Possono essere ammesse a contributi anche le imprese  individuali,
le  societa',  le cooperative e le societa' consortili che gestiscono
attivita' in immobili di proprieta' altrui, in  possesso  di  assenso
del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.
   L'importo  degli  investimenti  ammissibili  a contributo non puo'
essere inferiore a lire 60 milioni, e  non  superiore  a  lire  2.500
milioni.
   Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente programma
sono  concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al
primo anno di erogazione del finanziamento per  mutui  decennali;  ai
finanziamenti  concessi  da  parte  degli  istituti  mutuanti  per la
realizzazione delle iniziative ammesse a  contributo  si  applica  un
tasso   annuo  di  interesse,  comprensivo  di  ogni  spesa  e  onere
accessorio, del 40% del tasso di riferimento.
   Non  sono  ammissibili a contributo quei progetti che alla data di
presentazione della domanda siano  stati  realizzati  per  una  quota
superiore al 30% dei costi determinati, in via preventiva, su computi
metrici  estimativi  a  prezzi unitari desunti, per quanto possibile,
dal prezziario della camera di commercio di Firenze, al netto di IVA.
   Gli aiuti non sono cumulabili  con  altre  agevolazioni  pubbliche
concesse per lo stesso investimento.
   I  beni  per  i  quali e' stato concesso il contributo non possono
essere alienati, ceduti o distratti per la durata del mutuo, e  sugli
stessi  deve  essere  trascritto, a cura e spese del presentatore del
beneficario, vincolo di destinazione ai sensi art. 8 della  legge  17
maggio 1983, n. 217, per la durata del mutuo.
 7. Procedure.
   Per  le  iniziative  ammesse  a  godere  del  contributo  in conto
interesse attualizzato di cui all'art. 2 della legge 25 agosto  1991,
n.   284,   i  contributi  saranno  assegnati,  secondo  l'ordine  di
priorita', fino alla concorrenza delle somme disponibili.
   Le istanze dirette alla concessione dei contributi dovranno essere
presentate  entro  il  termine  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla
pubblicazione  del  presente programma nel Bollettino ufficiale della
regione Toscana.
   I soggetti  interessati  devono  presentare  o  far  pervenire  le
istanze   entro   il   termine  suddetto  al  Dipartimento  attivita'
produttive, turismo, formazione professionale e servizi alle  imprese
della regione Toscana, via di Novoli, 26, 50127 Firenze.
   Le istanze, formulate secondo lo schema allegato e corredato della
prescritta  documentazione,  devono essere prodotte in duplice copia,
di cui  un  originale  in  carta  legale,  e  l'altra  in  copia.  La
documentazione da allegare e' quella indicata nello schema di domanda
ed   e'   considerata   indispensabile   ai  fini  della  valutazione
dell'intervento.
   Contestualmente analoga istanza in carta  semplice  dovra'  essere
presentata  ad  uno degli istituti di credito individuati dal decreto
del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 1989.
   Per  la  valutazione  delle istanze e della loro ammissibilita' al
contributo previsto dalla legge 25 agosto 1991, n. 284,  al  fine  di
acquisire  intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati
di altre amministrazioni pubbliche ai fini della eseguibilita'  delle
opere  e'  convocata  ai  sensi art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, la conferenza di servizi.
   La conferenza di servizi, convocata dal  presidente  della  giunta
regionale,  valuta, per le finalita' di cui all'art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, i progetti relativi  alle  iniziative  proposte,
previa  istruttoria  da parte degli uffici del Dipartimento attivita'
produttive, turismo, formazione professionale e servizi alle imprese,
che provvede a redigere le previste graduatorie  per  l'ammissione  a
contributo delle istanze pervenute.
   Alla  conferenza  dei  servizi  partecipano i soggetti individuati
all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  14
ottobre  1991  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 268 del 15 novembre 1991.
   Le   determinazioni  concordate  nella  conferenza  tra  tutte  le
amministrazioni  intervenute  tengono  luogo  degli   atti,   pareri,
autorizzazioni,   nulla   osta   o  assensi  comunque  denominati  di
competenza dei soggetti medesimi.
   Ove  le  istanze  presentate  si  riferiscano  esclusivamente   ad
iniziative  per  le  quali  siano gia' state rilasciate le prescritte
concessioni  ed  autorizzazioni  e  le  iniziative  stesse  risultino
immediatamente  eseguibili  o gia' in corso di esecuzione, ovvero nel
caso che le istanze riferite ad iniziative gia' eseguibili o in corso
di esecuzione, aventi carattere di priorita' per effetto del disposto
art. 2 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
ottobre 1991, consentano la completa utilizzazione degli stanziamenti
assegnati,  la  prevista  conferenza  di  servizi non e' convocata, e
l'istruttoria  delle  istanze  e   la   formazione   delle   apposite
graduatorie  e'  disposta  dai  competenti  uffici  del  Dipartimento
attivita' produttive, turismo,  formazione  professionale  e  servizi
alle imprese.
   La  giunta  regionale  provvede, conseguentemente, a deliberare la
concessione dei contributi in attuazione del presente programma.
   2)  Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  programma  nel
Bollettino ufficiale della regione Toscana.