IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990,
contenente il nuovo ordinamento didattico universitario relativamente
ai corsi di  laurea  in  scienze  economiche  e  bancarie  e  scienze
bancarie e assicurative;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  dell'Universita'   degli   studi   di   Udine
rispettivamente in data:
   consiglio  di  facolta'  di  scienze  economiche e bancarie del 14
maggio 1991 e successive modificazioni del 10 dicembre 1991,  in  cui
sono   state   recepite   le   correzioni   disposte   dal  Consiglio
universitario nazionale nella seduta del 17 settembre 1991;
   consiglio di amministrazione del 12 marzo 1992;
   senato accademico del 28 febbraio 1992;
  Visto il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  del  17
settembre 1991;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Udine, approvato e
modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente  modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.  1, punto 6), relativo alla facolta' di scienze economiche e
bancarie viene cosi' modificato:
   6) facolta' di scienze economiche e bancarie:
     a)  corso  di  laurea  in  economia  bancaria   finanziaria   ed
assicurativa.
  Gli  articoli 44, 45, 46, 47 e 48 relativi alla facolta' di scienze
economiche e bancarie, sono soppressi e cosi' sostituiti.
  Art. 44. - La facolta' di scienze economiche e bancarie  conferisce
la laurea in economica bancaria finanziaria ed assicurativa.
  Titolo di ammissione: quello previsto dalle leggi vigenti.
  Il corso degli studi e' quadriennale, con un primo biennio comune e
un secondo biennio di indirizzo.
  Il  consiglio  di  facolta' potra' attivare gli indirizzi di laurea
in:
   economia bancaria;
   economia degli intermediari finanziari;
   economia delle assicurazioni.
  Art. 45. - Insegnamenti istituzionali.
  Area aziendale:
   1) economia aziendale;
   2) ragioneria;
   3) finanza aziendale.
  Area economica:
   4) economia politica I;
   5) economia politica II;
   6) politica economica.
  Area matematico-statistica:
   7) matematica generale;
   8) matematica finanziaria;
   9) statistica.
  Area giuridica:
   10) istituzioni di diritto privato;
   11) istituzioni di diritto pubblico;
   12) diritto commerciale.
  Art. 46. - (Insegnamenti caratterizzanti di indirizzo):
  Indirizzo economia bancaria:
   1) economia delle aziende di credito;
   2) economia monetaria e creditizia;
   3) tecnica bancaria;
   4) legislazione bancaria;
   5) diritto bancario;
   6) mercati monetari e finanziari;
   7) amministrazione e controllo delle imprese bancarie;
   8) storia della banca e delle assicurazioni.
  Indirizzo economia degli intermediari finanziari:
   1) economia degli intermediari finanziari;
   2) tecnica delle operazioni finanziarie;
   3) amministrazione e controllo degli intermediari finanziari;
   4) tecnica dei crediti speciali;
   5) teoria delle scelte di portafoglio;
   6) diritto degli intermediari finanziari;
   7) sistemi finanziari comparati;
   8) storia della banca e delle assicurazioni.
  Indirizzo economia delle assicurazioni:
   1) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
   2) tecnica delle assicurazioni;
   3) matematica attuariale;
   4) teoria del rischio;
   5) diritto delle assicurazioni;
   6) amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione;
   7) economia e tecnica dei sistemi previdenziali;
   8) storia della banca e delle assicurazioni.
  Art. 47. - (Insegnamenti complementari):
   contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
   diritto amministrativo;
   diritto del lavoro;
   diritto delle Comunita' europee;
   diritto del commerciale internazionale;
   diritto del mercato finanziario;
   diritto dell'economia;
   diritto fallimentare;
   diritto finanziario;
   diritto industriale;
   diritto pubblico dell'economia;
   diritto tributario;
   diritto regionale;
   economia internazionale;
   economia applicata;
   economia matematica;
   economia industriale;
   economia e politica dell'ambiente;
   economia regionale;
   economia e politica industriale;
   economia agraria;
   politica agraria;
   economia del benessere;
   economia del commercio internazionale;
   economia dello sviluppo;
   sistemi economici comparati;
   analisi economica;
   econometria;
   econometria II;
   politica economica;
   storia economica;
   storia economica italiana dall'unita' nazionale;
   storia economica contemporanea;
   storia sociale;
   storia delle dottrine economiche;
   storia della moneta e della banca;
   economia agroalimentare;
   economia dei mercati agricoli e forestali;
   economia dell'ambiente agro-forestale;
   marketing dei prodotti agroalimentari;
   pianificazione agricola ed organizzazione del territorio;
   politica agraria comunitaria;
   geografia economica;
   scienza delle finanze;
   analisi di mercato;
   contabilita' nazionale;
   demografia;
   elaborazione automatica dei dati;
   matematica finanziaria;
   matematica attuariale;
   tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
   matematica per l'economia;
   teoria delle decisioni;
   teoria dei campioni;
   tecnica di ricerca e di elaborazione dei dati;
   modelli demografici;
   statistica aziendale;
   statistica economica;
   statistica dei mercati monetari di finanziari;
   statistica per la ricerca sociale;
   statistica sociale;
   metodologia della ricerca sociale;
   economia della sicurezza sociale;
   sociologia della organizzazione;
   sociologia del lavoro;
   sociologia economica;
   sociologia;
   analisi e contabilita' dei costi;
   bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
   economia aziendale;
   finanza aziendale;
   teoria delle decisioni;
   strategia e politica aziendali;
   programmazione e controllo;
   revisione aziendale;
   sistemi informativi aziendali;
   economia delle imprese di assicurazione;
   finanziamenti di aziende;
   tecnica di borsa;
   economia del mercato mobiliare;
   economia e direzione delle imprese commerciali;
   economia delle aziende di pubblici servizi;
   economia e direzione aziendale;
   marketing;
   organizzazione aziendale;
   organizzazione del lavoro;
   politiche del personale e analisi delle mansioni;
   tecnica del commercio internazionale;
   tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
   tecnica industriale e commerciale;
   tecnologia dei cicli produttivi;
   storia delle dottrine politiche;
   storia dell'amministrazione pubblica;
   lingua inglese;
   lingua tedesca;
   lingua francese;
   lingua spagnola.
  Art. 48. - Conseguimento della laurea.
  La  laurea  in  economia  bancaria,  finanziaria ed assicurativa si
consegue dopo aver superato ventiquattro esami di profitto annuali, o
il loro equivalente, le prove di idoneita'  richieste  e  l'esame  di
laurea, comportante la discussione di una tesi scritta.
Piani di studio.
  Il piano di studi deve comprendere dieci insegnamenti istituzionali
comuni, cinque insegnamenti caratterizzanti di indirizzo e altri nove
insegnamenti scelti secondo le regole indicate dal consiglio di corso
di laurea.
  Devono  in ogni caso essere presenti nel curriculum degli studi due
insegnamenti  istituzionali  e  almeno  un  terzo  insegnamento   per
ciascuna  area  disciplinare.  Inoltre, i nove insegnamenti richiesti
per il completamento dei piani di studio devono essere scelti con  il
vincolo dell'inserimento di almeno un insegnamento per ciascuna delle
quattro aree.
  Per   l'ammissione  all'esame  di  laurea  occorre  altresi'  avere
superato una prova di idoneita' in una  lingua  straniera  e,  se  il
consiglio  di  corso di laurea lo delibera, una prova di idoneita' in
una seconda lingua straniera e/o  una  prova  di  accertamento  delle
conoscenze informatiche di base.
Corsi annuali e semestrali.
  Il  consiglio di corso di laurea stabilisce quali insegnamenti sono
svolti con corsi annuali e quali con corsi  semestrali,  intendendosi
come  tali  quelli con un numero di ore di lezione pari alla meta' di
un corso annuale, e puo' inoltre stabilire che un corso  annuale  sia
svolto  in due corsi semestrali con distinte prove d'esame, essendo a
tutti gli effetti valida l'equivalenza tra un  corso  annuale  e  due
corsi  semestrali,  cosi'  come  tra  i  rispettivi  esami o prove di
idoneita'. Puo' anche stabilire che gli insegnamenti istituzionali  e
caratterizzanti  formino oggetto di piu' corsi, annuali o semestrali,
in aggiunta al primo.
Organizzazione didattica.
  Nel biennio comune devono essere tenuti  almeno  otto  insegnamenti
istituzionali e altri quattro insegnamenti, dei quali non piu' di due
scelti tra i caratterizzanti di indirizzo.
  Fino  a due corsi annuali, o quattro semestrali, previsti nel piano
di studio del secondo biennio possono essere svolti in forme di corsi
integrati, tenuti, per un numero complessivamente uguale di  ore,  da
diversi docenti, che faranno tutti parte della commissione d'esame.
  Il  consiglio di corso di laurea puo' designare un coordinatore per
ciascun corso svolto in questa forma e stabilira', altresi',  i  modi
di  verifica del profitto e le norme di equivalenza con gli esami dei
corsi annuali e semestrali.
  Nel rispetto delle condizioni stabilite  ai  punti  precedenti,  il
consiglio  di  corso  di  laurea  puo'  definire  percorsi  didattici
differenziati, indicando esami non rinunciabili ed opzioni fra gruppi
o entro gruppi d'esami. Inoltre, puo' stabilire con propria  delibera
le  propedeuticita'  indispensabili  fra  i  vari  insegnamenti, e lo
studente non sara' ammesso agli esami se  non  avra'  prima  superato
quelli relativi agli insegnamenti propedeutici.
  Il  consiglio  di corso di laurea puo' anche stabilire le modalita'
per l'eventuale inclusione nei piani di studio di corsi svolti presso
altre facolta', nel limite massimo complessivo  di  tre  insegnamenti
annuali.
Esami e prove d'idoneita'.
  Ogni  corso  comporta  un  esame  di profitto; ogni corso di lingue
comporta una prova di idoneita'.
  Nel  rispetto  delle  leggi  vigenti  il  consiglio   di   facolta'
stabilisce  le modalita' degli esami di profitto e di diploma e delle
prove di idoneita'.
  Le prove di idoneita'  possono  essere  sostenute  anche  senza  la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 18 maggio 1992
                                                           Il rettore