IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990, contenente il nuovo ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e scienze bancarie e assicurative; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' di scienze economiche e bancarie del 14 maggio 1991 e successive modificazioni del 10 dicembre 1991, in cui sono state recepite le correzioni disposte dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 settembre 1991; consiglio di amministrazione del 12 marzo 1992; senato accademico del 28 febbraio 1992; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 17 settembre 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 1, punto 6), relativo alla facolta' di scienze economiche e bancarie viene cosi' modificato: 6) facolta' di scienze economiche e bancarie: a) corso di laurea in economia bancaria finanziaria ed assicurativa. Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 relativi alla facolta' di scienze economiche e bancarie, sono soppressi e cosi' sostituiti. Art. 44. - La facolta' di scienze economiche e bancarie conferisce la laurea in economica bancaria finanziaria ed assicurativa. Titolo di ammissione: quello previsto dalle leggi vigenti. Il corso degli studi e' quadriennale, con un primo biennio comune e un secondo biennio di indirizzo. Il consiglio di facolta' potra' attivare gli indirizzi di laurea in: economia bancaria; economia degli intermediari finanziari; economia delle assicurazioni. Art. 45. - Insegnamenti istituzionali. Area aziendale: 1) economia aziendale; 2) ragioneria; 3) finanza aziendale. Area economica: 4) economia politica I; 5) economia politica II; 6) politica economica. Area matematico-statistica: 7) matematica generale; 8) matematica finanziaria; 9) statistica. Area giuridica: 10) istituzioni di diritto privato; 11) istituzioni di diritto pubblico; 12) diritto commerciale. Art. 46. - (Insegnamenti caratterizzanti di indirizzo): Indirizzo economia bancaria: 1) economia delle aziende di credito; 2) economia monetaria e creditizia; 3) tecnica bancaria; 4) legislazione bancaria; 5) diritto bancario; 6) mercati monetari e finanziari; 7) amministrazione e controllo delle imprese bancarie; 8) storia della banca e delle assicurazioni. Indirizzo economia degli intermediari finanziari: 1) economia degli intermediari finanziari; 2) tecnica delle operazioni finanziarie; 3) amministrazione e controllo degli intermediari finanziari; 4) tecnica dei crediti speciali; 5) teoria delle scelte di portafoglio; 6) diritto degli intermediari finanziari; 7) sistemi finanziari comparati; 8) storia della banca e delle assicurazioni. Indirizzo economia delle assicurazioni: 1) economia e finanza delle imprese di assicurazione; 2) tecnica delle assicurazioni; 3) matematica attuariale; 4) teoria del rischio; 5) diritto delle assicurazioni; 6) amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione; 7) economia e tecnica dei sistemi previdenziali; 8) storia della banca e delle assicurazioni. Art. 47. - (Insegnamenti complementari): contabilita' di Stato e degli enti pubblici; diritto amministrativo; diritto del lavoro; diritto delle Comunita' europee; diritto del commerciale internazionale; diritto del mercato finanziario; diritto dell'economia; diritto fallimentare; diritto finanziario; diritto industriale; diritto pubblico dell'economia; diritto tributario; diritto regionale; economia internazionale; economia applicata; economia matematica; economia industriale; economia e politica dell'ambiente; economia regionale; economia e politica industriale; economia agraria; politica agraria; economia del benessere; economia del commercio internazionale; economia dello sviluppo; sistemi economici comparati; analisi economica; econometria; econometria II; politica economica; storia economica; storia economica italiana dall'unita' nazionale; storia economica contemporanea; storia sociale; storia delle dottrine economiche; storia della moneta e della banca; economia agroalimentare; economia dei mercati agricoli e forestali; economia dell'ambiente agro-forestale; marketing dei prodotti agroalimentari; pianificazione agricola ed organizzazione del territorio; politica agraria comunitaria; geografia economica; scienza delle finanze; analisi di mercato; contabilita' nazionale; demografia; elaborazione automatica dei dati; matematica finanziaria; matematica attuariale; tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita; matematica per l'economia; teoria delle decisioni; teoria dei campioni; tecnica di ricerca e di elaborazione dei dati; modelli demografici; statistica aziendale; statistica economica; statistica dei mercati monetari di finanziari; statistica per la ricerca sociale; statistica sociale; metodologia della ricerca sociale; economia della sicurezza sociale; sociologia della organizzazione; sociologia del lavoro; sociologia economica; sociologia; analisi e contabilita' dei costi; bilancio ed altre determinazioni di sintesi; economia aziendale; finanza aziendale; teoria delle decisioni; strategia e politica aziendali; programmazione e controllo; revisione aziendale; sistemi informativi aziendali; economia delle imprese di assicurazione; finanziamenti di aziende; tecnica di borsa; economia del mercato mobiliare; economia e direzione delle imprese commerciali; economia delle aziende di pubblici servizi; economia e direzione aziendale; marketing; organizzazione aziendale; organizzazione del lavoro; politiche del personale e analisi delle mansioni; tecnica del commercio internazionale; tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale; tecnica industriale e commerciale; tecnologia dei cicli produttivi; storia delle dottrine politiche; storia dell'amministrazione pubblica; lingua inglese; lingua tedesca; lingua francese; lingua spagnola. Art. 48. - Conseguimento della laurea. La laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa si consegue dopo aver superato ventiquattro esami di profitto annuali, o il loro equivalente, le prove di idoneita' richieste e l'esame di laurea, comportante la discussione di una tesi scritta. Piani di studio. Il piano di studi deve comprendere dieci insegnamenti istituzionali comuni, cinque insegnamenti caratterizzanti di indirizzo e altri nove insegnamenti scelti secondo le regole indicate dal consiglio di corso di laurea. Devono in ogni caso essere presenti nel curriculum degli studi due insegnamenti istituzionali e almeno un terzo insegnamento per ciascuna area disciplinare. Inoltre, i nove insegnamenti richiesti per il completamento dei piani di studio devono essere scelti con il vincolo dell'inserimento di almeno un insegnamento per ciascuna delle quattro aree. Per l'ammissione all'esame di laurea occorre altresi' avere superato una prova di idoneita' in una lingua straniera e, se il consiglio di corso di laurea lo delibera, una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera e/o una prova di accertamento delle conoscenze informatiche di base. Corsi annuali e semestrali. Il consiglio di corso di laurea stabilisce quali insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, intendendosi come tali quelli con un numero di ore di lezione pari alla meta' di un corso annuale, e puo' inoltre stabilire che un corso annuale sia svolto in due corsi semestrali con distinte prove d'esame, essendo a tutti gli effetti valida l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, cosi' come tra i rispettivi esami o prove di idoneita'. Puo' anche stabilire che gli insegnamenti istituzionali e caratterizzanti formino oggetto di piu' corsi, annuali o semestrali, in aggiunta al primo. Organizzazione didattica. Nel biennio comune devono essere tenuti almeno otto insegnamenti istituzionali e altri quattro insegnamenti, dei quali non piu' di due scelti tra i caratterizzanti di indirizzo. Fino a due corsi annuali, o quattro semestrali, previsti nel piano di studio del secondo biennio possono essere svolti in forme di corsi integrati, tenuti, per un numero complessivamente uguale di ore, da diversi docenti, che faranno tutti parte della commissione d'esame. Il consiglio di corso di laurea puo' designare un coordinatore per ciascun corso svolto in questa forma e stabilira', altresi', i modi di verifica del profitto e le norme di equivalenza con gli esami dei corsi annuali e semestrali. Nel rispetto delle condizioni stabilite ai punti precedenti, il consiglio di corso di laurea puo' definire percorsi didattici differenziati, indicando esami non rinunciabili ed opzioni fra gruppi o entro gruppi d'esami. Inoltre, puo' stabilire con propria delibera le propedeuticita' indispensabili fra i vari insegnamenti, e lo studente non sara' ammesso agli esami se non avra' prima superato quelli relativi agli insegnamenti propedeutici. Il consiglio di corso di laurea puo' anche stabilire le modalita' per l'eventuale inclusione nei piani di studio di corsi svolti presso altre facolta', nel limite massimo complessivo di tre insegnamenti annuali. Esami e prove d'idoneita'. Ogni corso comporta un esame di profitto; ogni corso di lingue comporta una prova di idoneita'. Nel rispetto delle leggi vigenti il consiglio di facolta' stabilisce le modalita' degli esami di profitto e di diploma e delle prove di idoneita'. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 18 maggio 1992 Il rettore