IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente
la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n.  309,  concernente  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Vita la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto il decreto ministeriale  n.  888265  del  24  febbraio  1992,
pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  57  del  9  marzo  1992,
concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1992;
  Ritenuta l'opportunita' di emettere una moneta d'argento da L.  500
dedicata alla "Flora e Fauna da salvare";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete in argento
da L. 500 dedicate alla "Flora e Fauna da salvare" - millesimo  1992,
da  fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati
italiani o stranieri.