IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  29  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo per le  amministrazioni
dello  Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare
all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta  diretta
in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto  l'art.  3  della  legge  30  marzo  1982,  n. 119, nel testo
sostituito dall'art. 4 della legge 14  novembre  1981,  n.  645,  che
prevede  l'invio  di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli
enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici;
  Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413,  concernente  disposizioni
per  ampliare  le  basi  imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento;
  Visto, in particolare, l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f),  della
legge   30   dicembre   1991,   n.   413,  concernente  l'obbligo  di
comunicazione da parte delle amministrazioni  dello  Stato,  comprese
quelle  ad  ordinamento  autonomo,  degli  elenchi dei percipienti ai
quali sono stati corrisposti compensi  o  emolumenti  assoggettati  a
ritenute d'acconto;
  Tenuto conto della necessita' di stabilire i contenuti, i termini e
le  modalita' per le comunicazioni previste dal citato art. 20, comma
2, lettera f), della citata legge n. 413;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con  ordinamento
autonomo,  che  effettuano  ritenute  dirette  in  acconto  ai  sensi
dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, devono trasmettere  all'anagrafe  tributaria  entro  il
mese  di  giugno  di  ciascun  anno,  gli  elenchi  dei percipienti i
compensi o  gli  emolumenti  corrisposti  nell'anno  precedente,  con
esclusione  dei  soggetti per i quali e' prevista la comunicazione di
cui all'art.  3  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  nel  testo
sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645.
  2.  Le  comunicazioni  di cui al comma 1 devono essere trasmesse su
supporto  magnetico,  secondo  le  modalita'   indicate   nei   commi
successivi. Le amministrazioni non in grado di fornire gli elenchi su
supporto   magnetico   devono   trasmettere   le   notizie  richieste
utilizzando i modelli previsti per  le  dichiarazioni  dei  sostituti
d'imposta (modd. 770/A, 770/B, 770/C, 770/D/, 770/D1 e 770/E).
  3.  I  supporti  magnetici  e  gli  elenchi  cartacei devono essere
inviati all'anagrafe tributaria accompagnati  da  apposita  distinta,
redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato A.
  4.  Le  modalita'  di  compilazione  dei  supporti cartacei nonche'
quelle  di  registrazione  su  supporto  magnetico   sono   contenute
nell'allegato B del presente decreto.
  5.  Eventuali  aggiornamenti  ed  integrazioni  agli allegati A e B
verranno predisposti dal Ministro delle finanze con  proprio  decreto
da  emanare  entro  dieci  giorni  dalla  data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dei modelli 770.