IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1982, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'invio di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; Visto, in particolare, l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto; Tenuto conto della necessita' di stabilire i contenuti, i termini e le modalita' per le comunicazioni previste dal citato art. 20, comma 2, lettera f), della citata legge n. 413; Decreta: Art. 1. 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che effettuano ritenute dirette in acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria entro il mese di giugno di ciascun anno, gli elenchi dei percipienti i compensi o gli emolumenti corrisposti nell'anno precedente, con esclusione dei soggetti per i quali e' prevista la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere trasmesse su supporto magnetico, secondo le modalita' indicate nei commi successivi. Le amministrazioni non in grado di fornire gli elenchi su supporto magnetico devono trasmettere le notizie richieste utilizzando i modelli previsti per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modd. 770/A, 770/B, 770/C, 770/D/, 770/D1 e 770/E). 3. I supporti magnetici e gli elenchi cartacei devono essere inviati all'anagrafe tributaria accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato A. 4. Le modalita' di compilazione dei supporti cartacei nonche' quelle di registrazione su supporto magnetico sono contenute nell'allegato B del presente decreto. 5. Eventuali aggiornamenti ed integrazioni agli allegati A e B verranno predisposti dal Ministro delle finanze con proprio decreto da emanare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dei modelli 770.