Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione del
vino a denominazione di origine controllata "Sangiovese  di  Romagna"
riconosciuta  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 luglio
1967 (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 1967) e successivamente
modificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969
(Gazzetta Ufficiale  n.  253  del  6  ottobre  1969)  e  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 settembre 1976 (Gazzetta Ufficiale n.
343 del 27 dicembre  1976),  propone  la  modifica  del  disciplinare
medesimo secondo il testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla  data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
                della D.O.C. "Sangiovese di Romagna"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Sangiovese di Romagna" e'
riservata  al  vino  che  risponde  alle  condizioni  ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.