Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Sangiovese di Romagna" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 1967) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 6 ottobre 1969) e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 343 del 27 dicembre 1976), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. "Sangiovese di Romagna" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Sangiovese di Romagna" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.