IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,  convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  il  quale  viene  prevista   la
deliberazione  dei consigli comunali e provinciali riguardante il pi-
ano di risanamento finanziario per provvedere  alla  copertura  delle
passivita'   gia'  esistenti  e  per  assicurare  in  via  permanente
condizioni di equilibrio della gestione;
  Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art. 25 gli enti in
condizioni di dissesto, ai quali  sono  attribuiti  trasferimenti  di
parte  corrente  in  misura  inferiore  a  quella  media della classe
demografica di appartenenza, possono richiedere, con la presentazione
del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta -
determinata all'inizio di ciascun anno  -  che  costituira'  uno  dei
fattori di consolidamento finanziario della gestione;
  Rilevato,  inoltre,  che  per il detto comma 5 la media di ciascuna
delle fasce demografiche indicate nel predetto  decreto-legge  n.  66
del  1989  all'art.  18,  comma  1,  lettera c), deve essere definita
all'inizio di ciascun anno,  considerando  unificate  le  ultime  due
classi;
  Visti  i  propri decreti n. 3833/E3, del 27 giugno 1989, n. 1699/E3
del 17 maggio 1990, n. 5601/E3, del 22 gennaio 1991 e n. 2215/E3, del
10 maggio 1991 con i  quali  sono  state  determinate  le  medie  dei
trasferimenti  ordinari  e perequativi attribuiti, per gli anni 1989,
1990 e 1991, alle province e  ai  comuni  per  ciascuna  delle  fasce
demografiche di appartenenza;
  Ravvisata   la   necessita'  di  determinare  anche  la  media  dei
trasferimenti attribuiti per l'anno 1992 alle province  e  ai  comuni
per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza;
  Ritenuto  che tali trasferimenti siano quelli previsti per le prov-
ince e i comuni a titolo di fondo ordinario e perequativo,  ai  sensi
degli  articoli  2,  3 e 4 del decreto-legge 20 maggio 1992, n.  289,
nonche' quelli di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 1989,
n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.  38,  concernente
il  finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985/1987 in quanto
ripartito per legge col sistema della perequazione;
  Rilevato,   riguardo   al    contributo    perequativo    derivante
dall'addizionale  sul  consumo dell'energia elettrica di cui all'art.
6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988,  n.  511,  convertito
dalla  legge  27  gennaio  1989,  n. 20, che detto contributo risulta
compreso nei trasferimenti attribuiti  ai  comuni  per  l'anno  1992,
limitatamente alla quota assegnata nel 1989 ai comuni con popolazione
inferiore  a  5.000 abitanti per il raggiungimento delle assegnazioni
complessive del 1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La media nazionale pro-capite dei trasferimenti di cui in premessa,
attribuiti per l'anno 1992 alle amministrazioni provinciali, e' di L.
67.445.