IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto, in particolare, l'art. 32, primo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 375/1936, e successive modificazioni e integrazioni, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di forme tecniche dei bilanci delle aziende di credito, in conformita' delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; Visto l'art. 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni in materia di forme tecniche dei bilanci degli istituti di credito speciale, in conformita' delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; Visto l'art. 18, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che ha esteso alle imprese finanziarie e alla materia dei bilanci consolidati i poteri normativi di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23; Visti gli articoli 1, sesto comma, 5 e 41, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, di attuazione delle direttive CEE n. 86/635 e n. 89/117 relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari e alla pubblicita' dei documenti contabili delle succursali italiane di intermediari esteri; Considerato che nel citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono stati disciplinati i principi generali riguardanti le forme tecniche dei bilanci bancari e finanziari e che il compito di completare la disciplina della materia e' stato demandato alle autorita' di vigilanza; Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Decreta: Gli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e gli enti e le societa' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dovranno redigere, a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1992, gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato in conformita' dei modelli che verranno stabiliti dalla Banca d'Italia. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonche' i proventi e gli oneri delle filiali all'estero e delle sezioni di credito speciale senza personalita' giuridica confluiranno nel bilancio dell'ente di appartenenza. La Banca d'Italia emanera' le istruzioni amministrative secondo le norme del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e le disposizioni del presente decreto. Fermi i criteri generali indicati nel presente decreto, le suddette istruzioni: potranno tener conto, per gli aspetti piu' specifici e applicativi, anche dell'evoluzione della disciplina e degli orientamenti comunitari nonche' dell'operativita' degli enti creditizi e finanziari; disciplineranno anche il contenuto della relazione sulla gestione e della nota integrativa di cui agli articoli 3, 22, 23 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Tali documenti dovranno contenere tutte le informazioni stabilita' dalla normativa comunitaria e dal citato decreto legislativo; allo scopo di favorire la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico, potranno anche prevedere l'obbligo dell'inserimento nella relazione di gestione e nella nota integrativa di informazioni ulteriori; potranno stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione; oltre ai casi stabiliti dal ripetuto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, potranno consentire compensi di partite quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni di "copertura". Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le disposizioni del presente decreto si applicheranno anche, con gli opportuni eventuali adattamenti che saranno stabiliti dalla Banca d'Italia, alle situazioni dei conti infrannuali e ai bilanci consolidati, la cui redazione sia prevista da specifiche disposizioni di legge. Le succursali italiane di enti creditizi e finanziari costituiti in Paesi extracomunitari che non abbiano stipulato accordi di reciprocita', basati sulla verifica della condizione di conformita' o di equivalenza dei bilanci degli enti creditizi e finanziari medesimi con la normativa stabilita dalla direttiva CEE n. 86/635, saranno tenute a pubblicare in Italia: a) il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo; b) informazioni supplementari, consistenti in uno stato patrimoniale e in un conto economico riguardanti l'attivita' delle succursali stesse, da redigere secondo gli schemi che verranno stabiliti dalla Banca d'Italia. Le situazioni di controllo e di collegamento di cui all'art. 1, sesto comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ricorrono nelle ipotesi previste dall'art. 2359 del codice civile, cosi' come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. La Banca d'Italia emanera' le disposizioni applicative del presente decreto dandone comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 1992 Il Ministro: CARLI