IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
luglio 1992 concernente la delega al Ministro  per  il  coordinamento
della protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 1› luglio 1992, n. 325,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Vista la nota in data 30 aprile 1992 del Ministero  dell'interno  -
Direzione  generale della protezione civile e dei servizi antincendi,
prot. n. 3148/4117, con cui  viene  rinnovata  la  disponibilita'  di
quella  amministrazione a collaborare con le regioni, anche nell'anno
in corso, nella lotta agli incendi boschivi, con il  richiamo  di  un
congruo  contingente di vigili del fuoco volontari e con l'acquisto e
la  gestione  di   mezzi   specifici   per   l'intervento   boschivo,
quantificando in lire 20 miliardi la spesa occorrente;
  Vista  la  nota  del  2  giugno  1992,  n. 1543/03/30/S, con cui il
predetto Dicastero, nel ribadire la propria disponibilita' per  tutte
le  iniziative possibili per fronteggiare tempestivamente il fenomeno
degli incendi boschivi, conferma la impossibilita' di  far  fronte  a
tali iniziative senza la copertura degli oneri conseguenti;
  Vista  la  nota in data 1› aprile 1992, n. 7364, con cui la regione
autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa  e  dell'ambiente,
al   fine   di  garantire  la  tempestiva  organizzazione  chiede  di
confermare la collaborazione del Dipartimento della protezione civile
per  prevenire  e  reprimere  gli  incendi  boschivi  nella   regione
garantendo,  come  per  gli  anni  scorsi,  l'efficienza  dell'intera
struttura antincendio regionale con il coinvolgimento  del  personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista  la  nota della prefettura di Sassari in data 16 maggio 1992,
n. 1576/12-8-4, con cui viene chiesto di disporre  l'attivazione  dei
distaccamenti   stagionali  dei  vigili  del  fuoco  nella  provincia
medesima;
  Vista la nota della regione autonoma della Sardegna del  22  giugno
1992, n. 15829, con cui viene chiesto l'invio nell'isola di un nucleo
di  almeno  quattro ufficiali ed un sottufficiale del Corpo forestale
dello Stato, dotato di  propri  automezzi  e  relativi  autisti,  per
integrare  gli  organici della sala operativa regionale di Cagliari e
per la ricognizione tecnico operativa sul territorio, nonche'  di  un
ufficiale   superiore   dello   stesso   Corpo  per  le  funzioni  di
collegamento e coordinamento;
  Vista la nota in data 3 luglio 1992, n. 22001/VII  D,  con  cui  il
Ministero  dell'agricoltura e delle foreste esprime parere favorevole
all'accoglimento  della  richiesta  della  regione   autonoma   della
Sardegna  di  concorso  del Corpo forestale dello Stato alla campagna
antincendi 1992 e designa l'ufficiale superiore per  le  funzioni  di
collegamento  e  di  coordinamento, quantificando in lire 200 milioni
l'onere complessivo di detto concorso;
  Considerata,  per  i motivi di cui sopra, la necessita' di adottare
misure adeguate atte  ad  evitare  situazioni  di  grave  pericolo  o
maggiori  danni  a  persone  o  a cose connessi con il fenomeno degli
incendi boschivi che  interessa  nel  periodo  estivo  il  territorio
nazionale;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, e, in particolare, all'art. 3 del regio  decreto  18  novembre
1923,  n.  2440,  al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, all'art. 7
della legge 22 dicembre  1984,  n.  837,  all'art.  3,  commi  primo,
secondo e terzo, della legge 13 maggio 1985, n. 197;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Allo scopo di evitare le gravi situazioni di pericolo, ovvero i
maggiori danni a persone o a cose connessi con gli  incendi  boschivi
sul  territorio  nazionale,  si autorizza il Ministero dell'interno -
Direzione generale della protezione civile e dei servizi  antincendi,
a richiamare, in deroga al divieto di assunzioni previsto dall'art. 7
della  legge 22 dicembre 1984, n. 837, nel periodo dal 15 luglio 1992
al 15 settembre 1992 e per la durata non  superiore  a  centosessanta
giorni, fino a 5.500 vigili del fuoco volontari.
  2.  Con  il  personale di cui al comma precedente, a valere su tale
autorizzazione,  il  Ministero  dell'interno  provvede   anche   alle
esigenze per la campagna anticendi boschivi in Sardegna con l'impiego
dei  vigili  del  fuoco  volontari  nelle  basi  operative  regionali
affidate alla responsabilita' del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  alle  dirette  dipendenze di personale permanente comandato a
prestarvi servizio.