IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 1992 concernente la delega al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Vista la nota in data 30 aprile 1992 del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, prot. n. 3148/4117, con cui viene rinnovata la disponibilita' di quella amministrazione a collaborare con le regioni, anche nell'anno in corso, nella lotta agli incendi boschivi, con il richiamo di un congruo contingente di vigili del fuoco volontari e con l'acquisto e la gestione di mezzi specifici per l'intervento boschivo, quantificando in lire 20 miliardi la spesa occorrente; Vista la nota del 2 giugno 1992, n. 1543/03/30/S, con cui il predetto Dicastero, nel ribadire la propria disponibilita' per tutte le iniziative possibili per fronteggiare tempestivamente il fenomeno degli incendi boschivi, conferma la impossibilita' di far fronte a tali iniziative senza la copertura degli oneri conseguenti; Vista la nota in data 1 aprile 1992, n. 7364, con cui la regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa e dell'ambiente, al fine di garantire la tempestiva organizzazione chiede di confermare la collaborazione del Dipartimento della protezione civile per prevenire e reprimere gli incendi boschivi nella regione garantendo, come per gli anni scorsi, l'efficienza dell'intera struttura antincendio regionale con il coinvolgimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la nota della prefettura di Sassari in data 16 maggio 1992, n. 1576/12-8-4, con cui viene chiesto di disporre l'attivazione dei distaccamenti stagionali dei vigili del fuoco nella provincia medesima; Vista la nota della regione autonoma della Sardegna del 22 giugno 1992, n. 15829, con cui viene chiesto l'invio nell'isola di un nucleo di almeno quattro ufficiali ed un sottufficiale del Corpo forestale dello Stato, dotato di propri automezzi e relativi autisti, per integrare gli organici della sala operativa regionale di Cagliari e per la ricognizione tecnico operativa sul territorio, nonche' di un ufficiale superiore dello stesso Corpo per le funzioni di collegamento e coordinamento; Vista la nota in data 3 luglio 1992, n. 22001/VII D, con cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta della regione autonoma della Sardegna di concorso del Corpo forestale dello Stato alla campagna antincendi 1992 e designa l'ufficiale superiore per le funzioni di collegamento e di coordinamento, quantificando in lire 200 milioni l'onere complessivo di detto concorso; Considerata, per i motivi di cui sopra, la necessita' di adottare misure adeguate atte ad evitare situazioni di grave pericolo o maggiori danni a persone o a cose connessi con il fenomeno degli incendi boschivi che interessa nel periodo estivo il territorio nazionale; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, e, in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, all'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 837, all'art. 3, commi primo, secondo e terzo, della legge 13 maggio 1985, n. 197; Dispone: Art. 1. 1. Allo scopo di evitare le gravi situazioni di pericolo, ovvero i maggiori danni a persone o a cose connessi con gli incendi boschivi sul territorio nazionale, si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare, in deroga al divieto di assunzioni previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 837, nel periodo dal 15 luglio 1992 al 15 settembre 1992 e per la durata non superiore a centosessanta giorni, fino a 5.500 vigili del fuoco volontari. 2. Con il personale di cui al comma precedente, a valere su tale autorizzazione, il Ministero dell'interno provvede anche alle esigenze per la campagna anticendi boschivi in Sardegna con l'impiego dei vigili del fuoco volontari nelle basi operative regionali affidate alla responsabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle dirette dipendenze di personale permanente comandato a prestarvi servizio.